A decorrere dal 9 luglio 2018 entrano in vigore le modifiche relative alla prescrizione dei reclami (Gazz. Uff. 2018, num. 1104). Di seguito le modifiche apportate:
1. riduzione del termine di base di prescrizione dei reclami (art. 118 del Codice civile): in precedenza stabilito a 10 anni, attualmente diventano 6; per i reclami relativi a prestazioni periodiche e alla gestione di attività imprenditoriali, il termine di prescrizione è tuttora fissato a 3 anni, inoltre non sono soggetti a modifiche i termini definiti separatamente nelle disposizioni particolari (es. in un contratto di vendita il termine è di 2 anni nel caso specificato all’articolo 554 del Codice civile);
2. nell’articolo 125 del Codice civile è stato ridotto a 6 anni il termine di prescrizione dei reclami attestati tramite sentenza definitiva da parte del tribunale o di un altro organo competente oppure tramite lodo arbitrale, nonché dei reclami attestati tramite conciliazione conclusa davanti all’autorità giurisdizionale o lodo arbitrale o conciliazione conclusa da un mediatore e in seguito approvata dal tribunale (se il reclamo così attestato include prestazioni periodiche o prestazioni periodiche dovute in futuro, allora il termine è di 3 anni);
3. si andrà a calcolare diversamente la scadenza del termine di prescrizione: finora è coinciso con l’ultimo giorno del termine di prescrizione, da adesso la decorrenza del termine si conclude allo scadere dell’ultimo giorno dell’anno solare e si applica non solo ai termini di base ma anche ai termini delle disposizioni particolari, ad eccezione dei termini di prescrizione inferiori a due anni,
4. la prescrizione dei reclami spettanti alle imprese nei confronti dei consumatori si verificherà direttamente ai sensi della legge, pertanto l’autorità giudiziaria ne terrà conto d’ufficio e non soltanto sulla base della denuncia presentata dal consumatore; è importante notare che tale prassi entra in vigore già dal 9 luglio 2018 anche per quanto riguarda i reclami i cui termini di prescrizione siano già decorsi, tuttavia in alcuni casi eccezionali, dopo aver esaminato gli interessi delle parti, l’autorità giudiziaria potrà decidere di non tenere conto della decadenza del termine di prescrizione del reclamo nei confronti del consumatore qualora l’equità lo richieda.
Le nuove disposizioni si applicano anche ai reclami sorti prima del 9 luglio 2018 e non ancora decorsi in tale data. Se il termine di prescrizione ha una durata più breve rispetto alle disposizioni finora vigenti (come nel caso del termine di base abbreviato da 10 a 6 anni), la decorrenza del termine di prescrizione rinizia il giorno in cui entrano in vigore le nuove norme (ossia il 9 luglio 2018). Tuttavia, nel caso in cui la prescrizione, la cui decorrenza abbia avuto inizio prima di tale data, sia avvenuta in considerazione del termine precedentemente vigente, allora la suddetta prescrizione si verifica allo scadere di tale termine anteriore.
A titolo esemplificativo, se un determinato termine di prescrizione del reclamo (10 anni) ha come data di scadenza il 20 settembre 2026, si applica il nuovo termine (6 anni) e di conseguenza il reclamo avrà decadenza il 31 dicembre 2024.
Ulteriore esempio: se il termine di prescrizione stabilito a 2 anni dalla disposizione particolare non è decorso prima del 9 luglio 2018, in tal caso la sua decadenza è stabilita il giorno 31 dicembre dell’anno in cui è scaduto il suddetto termine di 2 anni.
Un’altra norma riguarda le rivendicazioni a cui il consumatore ha diritto, sorte prima del 9 luglio 2018 e non ancora decorse, i cui termini di prescrizione sono definiti negli articoli 118 e 125 § 1 del Codice civile: in tal caso vengono applicate le disposizioni precedentemente esistenti e quindi i termini di prescrizione hanno durata superiore.
Tale modifica di legge rappresenta l’occasione ideale per verificare il periodo di prescrizione dei reclami, con particolare riferimento alle rivendicazioni spettanti nei confronti dei consumatori.
Autore: Jacek Wilczewski, consulente legale