LEGISLAZIONE

Nuovi obblighi ambientali: scaduto il termine per la loro osservanza alla fine di febbraio

Le società che immettono sul mercato determinati prodotti in plastica e che sono produttori di imballaggi sono tenute a pagare una tassa annuale per l’iscrizione a registro, che fa parte della BDO (banca dati dei rifiuti) entro il 29 febbraio di quest’anno. Entro la fine di febbraio, anche le società che sfruttano l’ambiente e la cui attività causa emissioni saranno soggette all’obbligo della rendicontazione.

Tassa annuale di iscrizione al registro

Il 29 febbraio di quest’anno scade il termine ultimo per il pagamento della tassa annuale per l’iscrizione al registro dei soggetti che introducono prodotti, prodotti confezionati e che gestiscono rifiuti, parte integrante della banca dati relativa ai prodotti e agli imballaggi nonché alla gestione dei rifiuti, istituita ai sensi delle disposizioni contenute nella legge del 14 dicembre 2012 sui rifiuti.

L’obbligo di pagare la tassa annuale grava sui soggetti economici iscritti nel registro. Invece, alla registrazione e, allo stesso tempo, all’obbligo di pagamento della tassa annuale, sono soggetti gli imprenditori che:

  • immettono sul mercato apparecchiature oppure sono rappresentanti autorizzati,
  • immettono sul mercato pile o batterie,
  • immettono sul mercato veicoli,
  • sono produttori, importatori e acquirenti intracomunitari di imballaggi,
  • immettono sul mercato prodotti confezionati,
  • immettono sul mercato pneumatici,
  • immettono sul mercato oli lubrificanti,
  • immettono sul mercato prodotti in plastica monouso,
  • immettono sul mercato attrezzatura da pesca contenenti plastica,
  • gestiscono i cosiddetti sistemi di deposito cauzionale, ovvero sistemi che prevedono la riscossione di una cauzione sulla vendita di determinate bevande in imballaggi monouso o multiuso, la quale viene poi restituita all’utente finale al momento della restituzione dell’imballaggio o dei contenitori rifiuto.

Tra i soggetti di cui sopra, dall’obbligo di pagare la tassa annuale nell’anno in corso sono esenti soltanto gli imprenditori che:

  • nel 2024 hanno pagato la quota di iscrizione al registro,
  • nel 2024 sono stati iscritti al registro e sono registrati secondo il sistema di ecogestione e audit (EMAS).

Per la prima volta quest’anno, tuttavia, a versare una tassa annuale saranno tenuti gli imprenditori che:

  • immettono sul mercato prodotti in plastica monouso,
  • immettono sul mercato attrezzatura da pesca contenenti plastica,
  • sono società rappresentanti che gestiscono i cosiddetti sistemi di deposito cauzionale,
    qualora registrati nel 2023. Si tratta di società che sono state soggette all’obbligo di iscrizione nel registro ai sensi di due emendamenti alla legge sui rifiuti, entrati in vigore rispettivamente il 24 maggio e il 13 ottobre 2023.

Occorre versare una tassa annuale pari a:

  • 100 PLN – nel caso di microimprenditori o
  • 300 PLN – nel caso di altri imprenditori,
    sul conto bancario dell’Ufficio del Maresciallo competente per la sede legale dell’azienda o per il luogo di residenza del suo titolare (in caso di un’impresa individuale).
    La sanzione per il mancato pagamento della tassa annuale consiste nella cancellazione della società dal registro. D’altra parte, lo svolgimento di attività commerciale in mancanza di iscrizione nel registro è punibile con una multa da 5000 a 1 milione di PLN.

Relazione destinata al Centro nazionale per il bilanciamento e la gestione delle emissioni
Il 29 febbraio di quest’anno è anche il termine ultimo per inserire nella Banca dati nazionale sulle emissioni di gas a effetto serra e altre sostanze la relazione relativa all’anno civile precedente, contenente le informazioni indicate nella legge del 17 luglio 2009 sul sistema di gestione delle emissioni di gas a effetto serra e altre sostanze, tra cui, tra l’altro, gli impianti, le fonti e i volumi di emissione.

A redigere la relazione sono tenuti soggetti che sfruttano l’ambiente, vale a dire:

  • gli imprenditori (anche esteri), nonché le persone che svolgono attività produttive in agricoltura nel settore delle colture agricole, della produzione e dell’allevamento animale, del giardinaggio, dell’orticoltura, della silvicoltura e della pesca nelle acque interne, la cui attività è causa di emissioni,
  • organismi che non sono imprenditori, la cui attività causa emissioni,
  • persone fisiche che non sono imprenditori, per quanto riguarda la gestione di:
    – impianti soggetti ad autorizzazione, se lo sfruttamento dell’ambiente che causa emissioni richiede un nulla osta per l’emissione di gas o polveri nell’aria o il cosiddetto nulla osta integrato
    – fonti di combustione di combustibili con potenza termica nominale superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW.

La relazione destinata alla Banca Dati Nazionale viene inserita tramite il sito www.krajowabaza.kobize.pl.

Consulente legale Aneta Arvati

Base giuridica:

  • Legge del 14 dicembre 2012 sui rifiuti (testo unico Gazzetta Ufficiale del 2023, voce 158
  • Legge del 17 luglio 2009 sul sistema di gestione delle emissioni di gas a effetto serra e altre sostanze (testo unico Gazzetta Ufficiale del 2022, voce 673).

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