LEGISLAZIONE

SLIM IVA 3. Le modifiche all’IVA di luglio già sulla Gazzetta Ufficiale

Il 1 giugno 2023 Il Presidente della Repubblica Polacca ha firmato la legge del 26 maggio 2023 che modifica quella relativa all’imposta sui beni e sui servizi e alcune altre leggi.

Tra le modifiche previste dal pacchetto SLIM IVA 3 si possono indicare:

  • l’aumento del limite del valore delle vendite (compreso l’importo dell’imposta) rilevante per ottenere lo status di piccolo contribuente, fino a 2 milioni di euro,
  • la modifica delle norme e delle modalità di emissione, emendamento e revoca delle informazioni relative alle aliquote vincolanti,
  • la determinazione delle norme di utilizzo da parte del contribuente IVA del tasso di cambio per la nota di accredito, se la fattura originaria è stata emessa in valuta estera,
  • la modifica delle norme per la dichiarazione da parte del contribuente dell’imposta su beni e servizi nell’ambito della cessione intracomunitaria di beni con aliquota dello 0%,
  • la specificazione della definizione di “bagaglio personale” di un viaggiatore proveniente dal territorio di un paese terzo in entrata nel territorio polacco, utilizzata per l’esenzione dall’imposta sui beni e servizi sull’importazione di merci trasportate nell’ambito bagaglio stesso,
  • l’abrogazione dell’obbligo per il contribuente di essere in possesso di una fattura che attesti l’acquisto interno di beni e servizi come condizione per poter usufruire del diritto di ridurre l’importo dell’imposta dovuta dell’importo d’imposta calcolato per tale acquisto,
  • la liberalizzazione delle condizioni necessarie ai fini di ottenere un rimborso più rapido dell’imposta sui beni e servizi per i contribuenti che effettuano transazioni con sistemi diversi dai contanti,
  • la modifica delle norme atte a determinare la sanzione IVA.

Le modifiche più importanti relative ad altre leggi introdotte includono:

  • l’unificazione parziale delle norme e delle modalità di emissione, la modifica e la revoca delle informazioni vincolanti relative alle aliquote, sulle accise, sulle tariffe e sulle informazioni vincolanti concernenti la provenienza della merce,
  • l’introduzione della possibilità di una riscossione obbligatoria dell’imposta sui beni e sui servizi, la quale verrà calcolata nelle rettifiche delle dichiarazioni presentate al di fuori delle procedure specifiche in Polonia come stato membro di consumo, nel caso in cui la sede di imposizione fiscale delle transazioni sia la Polonia, mentre il paese di identificazione per la procedura specifica sia un altro stato e la dichiarazione sia stata presentata in tale stato,
  • l’aumento delle quote non tassabili relative all’imposta sulle successioni e sulle donazioni,
  • l’ampliamento del catalogo dei ricavi realizzati nel territorio polacco da un contribuente soggetto a imposizione fiscale limitata per quanto riguarda l’imposta sul reddito delle persone fisiche,
  • l’ampliamento del catalogo dei redditi da capitale e del catalogo delle esenzioni fiscali,
  • la modifica del numero dei soggetti aventi diritto all’agevolazione per la riabilitazione medica e delle condizioni da soddisfare per usufruire della cosiddetta agevolazione fiscale per i figli.
  • l’ampliamento del catalogo dei redditi (ricavi) su cui viene riscossa l’imposta sul reddito delle persone fisiche in base all’aliquota del 19%,
  • la modifica delle regole per l’accesso da parte dei contribuenti alle dichiarazioni sui redditi per il tramite dell’e-Tax Office,
  • l’ampliamento del catalogo dei mezzi con cui può essere riconosciuta una partita IVA,
  • la modifica del carattere sostanziale di alcuni organi tributari,
  • l’introduzione di una nuova istituzione giuridica, cioè la revisioni della spesa.

SLIM VAT 3 ha introdotto modifiche alla sanzione IVA. L’ammontare della sanzione dipenderà dalla valutazione dell’organo tributario competente, ma d’altra parte essa dovrebbe essere più equa.

La sanzione IVA è un obbligo aggiuntivo in materia di imposta sui beni e sui servizi stabilito nei confronti di un contribuente che non ha presentato la dichiarazione fiscale e non ha versato l’importo del debito d’imposta o che ha indicato nella dichiarazione:

  • l’importo del debito d’imposta inferiore a quello dovuto,
  • l’importo del rimborso della differenza d’imposta o un importo del rimborso dell’imposta calcolata a monte superiore a quello dovuto,
  • l’importo della differenza d’imposta utile a ridurre l’importo dell’imposta dovuta per i periodi di riscossione d’imposta successivi superiore all’importo dovuto,
  • l’importo del rimborso della differenza d’imposta, l’importo del rimborso dell’imposta calcolata a monte o l’importo della differenza l’imposta utile a ridurre l’importo dell’imposta dovuta per i periodi di riscossione d’imposta successivi, anziché indicare il debito d’imposta da versare all’Ufficio delle Imposte.

Le disposizioni relative alla sanzione in questione sono contenute nella legge sull’IVA (articolo 112b). Le norme attualmente in vigore prevedono che la sanzione IVA sia pari al 30% dell’importo dell’abbuono fiscale, della sopravvalutazione del rimborso d’imposta calcolata a monte o della differenza d’imposta utile a ridurre l’mposta dovuta per i periodi di riscossione fiscale successivi. Tuttavia, in determinate situazioni, la sanzione può essere ridotta o aumentata.

La sanzione IVA non sarà inflitta:
1) se, prima della data in cui è iniziato il controllo fiscale o doganale, il contribuente:
ha presentato la corretta rettifica della dichiarazione fiscale oppure
ha presentato la dichiarazione fiscale in cui ha indicato l’importo del reddito
– nonché ha versato all’Ufficio delle Imposte l’importo risultante dalla dichiarazione o dalla rettifica della dichiarazione fiscale, inclusi gli interessi di mora.
2) per quanto riguarda la determinazione di un ulteriore obbligo fiscale, nel caso in cui la riduzione dell’importo dell’obbligo fiscale o l’aumento dell’importo del rimborso della differenza d’imposta, del rimborso dell’imposta calcolata a monte o del rimborso dell’imposta utile a ridurre l’imposta dovuta per i periodi di riscossione fiscale successivi connessa a:
errori di contabilizzazione commessi nella dichiarazione o sviste evidenti,
mancata inclusione dell’imposta dovuta o dell’imposta calcalata a monte nella liquidazione d’imposta relativa ad un determinato periodo di riscossione fiscale, mentre l’imposta dovuta o quella calcolata a monte è stata inclusa nei periodi di riscossione fiscale precedenti o successivi al periodo di riscossione fiscale considerato, se ciò è avvenuto prima della data di inizio del controllo fiscale o doganale.
3) per quanto riguarda la determinazione di un’ulteriore obbligo fiscale nei confronti di persone fisiche che, per lo stesso atto, sono responsabili di un’infrazione o di un reato fiscale.
La Corte (caso C-935/19) ha decretato che le norme polacche – a causa della mancata considerazione della natura e della gravità dell’infrazione specificatamente commessa – sono in conflitto con la direttiva del Consiglio d’Europa 2006/112/WE e con il principio di proporzionalità. La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è espressa esplicitamente contro la disposizione che prevede la sanzione indipendentemente dalla causa dell’irregolarità contestata. Ha inoltre sottolineato la necessità di costruire la normativa in modo tale da poter ridurre l’entità della sanzione in base alle circostanze del caso.
A seguito della sentenza emessa dalla Corte le disposizioni relative alle sanzioni in materia di IVA sono stati riviste. Il 6 giugno 2023 sono entrati in vigore le nuove disposizioni introdotte nell’ambito del pacchetto SLIM IVA 3. Esse conferiscono alle autorità tributarie competenti il potere di dosare le sanzioni, cioè di determinarle in modo da tener conto della natura e della gravità della specifica violazione della legge commessa. I tassi fissi della sanzione sono stati sostituiti da una soluzione che consiste nel fissare una penalità pari rispettivamente al 30, 20 e al 15 per cento.

Il legislatore ha lasciato alle autorità la libertà di determinare l’importo delle sanzioni, conferendo a tali regolamenti un carattere amministrativo discrezionale.
A tal fine è stato aggiunto alla legge sull’IVA l’articolo 112 ter, paragrafo 2 ter, secondo il quale, nel fissare la sovratassa di cui ai paragrafi 1-2 a, il direttore dell’Ufficio delle Imposte o il direttore dell’Ufficio Doganale e delle imposte, prende in considerazione:

  • le circonstanze in cui si sono verificate le irregolarità,
  • il tipo e il grado di violazione dell’obbligo da parte del contribuente che ha causato le irregolarità,
  • la natura, il grado e la frequenza delle irregolarità finora riscontrate per le passività non passate non prescritte,
  • l’importo delle irregolarità riscontrate, compreso l’importo della riduzione dell’obbligo fiscale, l’importo della sopravvalutazione del rimborso della differenza d’imposta, il rimborso dell’imposta calcolata a monte o il rimborso dell’imposta utile a ridurre l’imposta dovuta per i periodi di riscossione d’imposta successivi,
  • le attività intraprese dal contribuente dopo che gli sono state contestate le irregolarità al fine di eliminarne le conseguenze.

La legge, ad eccezioni, entra in vigore a partire dal 1 luglio 2023.

consulente legale Aneta Arvati

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