LEGISLAZIONE

Società in liquidazione – si possono compiere nuove operazioni/nuovi affari?

Dopo l’avvio del procedimento liquidatorio cambia l’obiettivo principale dell’esistenza della società. Il compito ora diventa la cessazione della sua esistenza giuridica e non come prima il raggiungimento del profitto e il mantenimento delle relazioni di affari. Quali decisioni occorre prendere in situazione in cui dobbiamo firmare un nuovo contratto per chiudere le vecchie faccende?

Per una società in liquidazione è prioritaria la chiusura degli affari in essere, la riscossione dei crediti, l’adempimento agli obblighi della società nonché la liquidazione del patrimonio della stessa. In particolare fra gli obblighi dei liquidatori, occorre segnalare tra le altre cose, la chiusura dei negoziati, lo scioglimento dei contratti di lavoro, l’avviamento delle procedure di aggiudicazione o recupero dei crediti maturati, la vendita dell’impresa o degli attivi di quest’ultima. Questo è in netto contrasto con l’avvio qualsiasi ulteriore iniziativa imprenditoriale. In alcuni casi tuttavia è indispensabile compiere nuove operazioni affinché si possano chiudere gli affari avviati prima dell’avvio della procedura di liquidazione della società. A tal fine, il Legislatore ha previsto una norma speciale ai sensi della quale i liquidatori possono compiere nuove operazioni solo se finalizzate alla chiusura degli affari in corso. Questa è l’unica eccezione prevista dal Codice delle società commerciali. Come esempio di contratti permessi si può indicare il contratto dettato dalla necessità di esaurire le scorte di magazzino oppure il contratto di ristrutturazione qualora la spesa inerente il costo di restauro possa consentire maggiori ricavi dalla vendita dell’immobile. Verrà quindi considerato atto illecito la stipulazione di contratti di vendita con nuovi contraenti, l’acquisto di nuovi lotti di prodotto, sempre se non dettato dalla necessità di chiudere vicende avviate prima dell’inizio della procedura di liquidazione.

I liquidatori inoltre non possono concludere contratti di carattere strategico o a lungo termine. La suddetta norma è restrittiva e non permette di concludere contratti perfino nelle situazioni in cui tale azione fosse giustificata in termini economici e conveniente per i creditori della società in liquidazione.

Conseguenze per i contraenti:

La conclusione dei nuovi contratti da parte del liquidatore, malgrado il divieto imposto dalle prescrizioni di legge, non comporterà l’annullamento degli stessi. I contraenti della società in liquidazione agenti in buona fede sono tutelati dalla legge. Le limitazioni delle competenze dei liquidatori, in linea di principio, non producono effetti giuridici nei confronti di terzi.
Qualora invece la terza persona agisse in mala fede, nella maggior parte dei casi il contratto potrebbe essere ritenuto concluso dall’organo societario in violazione dell’autorizzazione legale. E quindi potrebbe essere contestato e ritenuto privo di validità, peraltro con effetto retroattivo fino al giorno della stipulazione.
Ricordiamoci anche che la pubblicazione dell’informazione inerente la liquidazione della società a livello del Registro Giudiziario Nazionale (KRS) è obbligatoria e vige obbligatoriamente il concetto della presunzione generale della conoscenza di queste registrazioni dalla data della pubblicazione. Riteniamo pertanto che il contraente della società in liquidazione fosse a conoscenza della liquidazione, se non prima sicuramente al più tardi il giorno dell’iscrizione dell’evento nel registro KRS.

Conseguenze per il liquidatore:
La conclusione da parte del liquidatore dei contratti nuovi malgrado il divieto derivante dalle prescrizioni di legge può dare luogo a responsabilità per danni arrecati alla società. La società è autorizzata ad avviare la querela. Ciò nonostante, qualora la società non intentasse la causa entro un anno, ciascuno dei soci avrebbe il diritto di citare il liquidatore in giudizio in nome della società.

Autori: Dorota Jarzębowska, avv. Jacek Wilczewski

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