LEGISLAZIONE

Decreto ingiuntivo e atto di precetto: un modo per recuperare rapidamente le obbligazioni da parte di un’azienda?

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Il decreto ingiuntivo e l’atto di precetto nonché la conseguente ingiunzione di pagamento sono attualmente uno dei modi più rapidi per recuperare le obbligazioni che spettano a un’azienda.

Come avvalersi di tali procedure?

A dire il vero, ogni imprenditore dovrebbe conoscere la risposta a queste domande.
Quando gli imprenditori cercano di recuperare le proprie obbligazioni conta soprattutto il tempo. Se il procedimento si prolunga troppo – e va ricordato che tra l’ottenimento di una sentenza definitiva e la sua esecuzione intercorre un notevole lasso di tempo – il recupero del denaro potrebbe non essere di grande importanza per l’imprenditore dal punto di vista commerciale. Per questo motivo, vale la pena di ottenere – tramite il decreto ingiuntivo o l’atto di precetto – l’ingiunzione di pagamento, che il tribunale può emettere quando la causa riguarda obbligazioni pecuniarie o la fornitura di beni fungibili. Se il debitore non impugna l’ingiunzione, la causa può concludersi in tempi relativamente brevi. Come si ottiene un’ingiunzione di pagamento nell’ambito dei suddetti procedimenti?

In cosa consiste il decreto ingiuntivo?

Ai sensi dell’articolo 484 (1) del Codice di Procedura Civile (C.p.c.), il tribunale emette un’ingiunzione di pagamento nell’ambito del decreto ingiuntivo su richiesta del ricorrente, formulata nell’atto introduttivo della causa. Pertanto, il tribunale non avvia il procedimento d’ufficio. Il ricorrente, invece, conserva il diritto di chiedere l’emissione di un’ingiunzione di pagamento, ma la sua richiesta può essere accolta solo se sussistono le condizioni di cui all’art. 485, par. 1 del  Codice di procedura civile. Secondo questa disposizione, l’ingiunzione di pagamento viene emessa quando i fatti a sostegno della richiesta sono comprovati, allegando alla dichiarazione di credito:

  • un documento ufficiale;
  • una fattura accettata dal debitore;
  • la richiesta di pagamento del debitore e la sua dichiarazione scritta di riconoscimento del debito.

Inoltre, l’ingiunzione di pagamento viene emessa:

  • nei confronti del debitore in base a una cambiale o a un assegno debitamente compilato, la cui veridicità e il cui contenuto non sollevino indubbi;
  • sulla base di un contratto allegato alla causa, della prova dell’adempimento di una prestazione reciproca non monetaria, di quella della consegna di una fattura o di una bolletta al debitore, se il ricorrente chiede il pagamento di una obbligazione monetaria ai sensi della Legge sulla prevenzione dei ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali.

Pertanto, il decreto ingiuntivo è un comodo strumento per gli imprenditori che devono recuperare le obbligazioni loro dovute dai partner commerciali o dai loro clienti. Tanto più che il tribunale è tenuto a esaminare la loro richiesta di emissione dell’ingiunzione di pagamento entro due mesi dalla presentazione della causa.

Ovviamente, l’emissione dell’ingiunzione di pagamento può essere contestata, ma dal momento in cui viene emessa, è già un titolo di garanzia che può essere fatto valere senza bisogno di clausula esecutiva.

Quando si può usufruire dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento?

Al decreto ingiuntivo è per molti aspetti simile l’atto di precetto. Anche in questo caso si tratta di emettere un’ingiunzione di pagamento. Tuttavia, il tribunale esamina autonomamente, d’ufficio, cioè senza la richiesta del ricorrente – se esistono i presupposti per emettere un’ingiunzione di pagamento. Di norma, ciò è possibile se il ricorrente cerca di recuperare un credito pecuniario oppure la fornitura di altre cose fungibili. L’ingiunzione di pagamento sotto forma di atto di precetto non può essere emessa quando:

  • la richiesta è manifestamente infondata;
  • le affermazioni fattuali sono dubbie;
  • il soddisfacimento della richiesta dipende da una prestazione reciproca.

Pertanto, l’emissione di un’ingiunzione di pagamento tramite atto di precetto non avviene automaticamente nel momento in cui il ricorrente, ad esempio un imprenditore, deposita una causa volta a recuperare crediti pecuniari o beni fungibili. Il tribunale è sempre tenuto ad analizzare il caso – o, per essere più precisi – i documenti presentati, in particolare la causa giudiziaria stessa. Un’ingiunzione di pagamento emessa nell’ambito del decreto ingiuntivo o dell’atto di precetto chiude il caso solo se il debitore non solleva opposizione. In caso contrario, occorre  tenere conto del fatto che la causa sarà esaminata in base a principi generali.

Consulente legale Aneta Arvati

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