Il Consiglio di Amministrazione rappresenta la società e la dirige, e tra gli altri organi societari – l’Assemblea degli Azionisti e il Consiglio di Vigilanza –occupa un posto speciale, in quanto prende tutte le decisioni non riservate all’esclusiva competenza degli altri organi. Spesso, però, ci si pone la domanda, in quale modo si possono abbinare efficacemente le competenze del CdA o dei suoi singoli membri alle specifiche esigenze di una determinata società.
Gestione degli affari della società
A seconda del fatto che il CdA operi o meno nell’ambito interno o esterno si possono distinguere due gruppi di competenza del CdA. Al primo appartiene il diritto di gestire gli affari della società, il che si riferisce ad azioni nell’ambito interno della società. La gestione degli affari della società consiste principalmente nel prendere adeguate decisioni relative alla gestione operativa corrente della società e l’amministrazione del suo patrimonio. La gestione della società in gran parte è costituita da operazioni effettive ed organizzative.
La gestione degli affari della società non è prerogativa esclusiva del CdA, in quanto in gran parte compete anche all’assemblea dei soci,, la quale partecipa, approvando apposite delibere, nelle più importanti decisioni riguardanti la società. L’obbligo di dover accordare il permesso per eseguire determinate azioni può derivare dalle leggi generalmente applicabili o dallo statuto societario.
Rappresentanza della società
Fa parte del secondo gruppo di competenza del CdA la rappresentanza della società, vale a dire, intraprendere ogni genere di attività nell’ambito esterno. Nelle funzioni di rappresentanza il CdA possiede – con poche eccezioni derivanti dal Codice delle società commerciali – piena ed incondizionata competenza. Si intende per rappresentanza sia il rilascio di dichiarazioni di volontà a nome della società, sia altre attività di fatto, giudiziarie e stragiudiziarie, come anche azioni organizzative, notifiche.
Secondo l’art.204 § 2 del Codice delle società commerciali i diritti del membro del CdA a rappresentare la società non possono essere ridotti con effetto legale nei confronti di persone terze. Non è neppure possibile escludere il diritto di rappresentanza di uno specifico membro del CdA. Questa disposizione ha per obiettivo proteggere i partner della società, che stanno concludendo azioni legali con la società rappresentata da un membro del CdA evidenziato nel registro degli imprenditori, conformemente ai principi di rappresentanza messi in evidenza. In particolare non influiscono sull’efficacia delle azioni compiute nei confronti di terzi eventuali limitazioni derivanti dalle risoluzioni degli azionisti.
Le modalità di rappresentanza della società da parte del consiglio di amministrazione possono essere definite dal contratto costitutivo della società, nel quale gli azionisti possono introdurre il principio di rappresentanza disgiunta o congiunta. La giurisprudenza ammette la possibilità di apportare a contratto una postilla che preveda la rappresentanza disgiunta fino ad un determinato valore della prestazione oltre al quale invece sarà richiesta la rappresentanza congiunta. Ma a volte, nella pratica quotidiana, i tribunali di registrazione rifiutano l’iscrizione nel registro della società a responsabilità limitata, che nel suo statuto preveda limiti di quota.
Regolamento utili del Consiglio
Nella pratica quotidiana ci sono sempre più società che decidono di implementare diverse restrizioni nei Regolamenti del CdA. Queste limitazioni producono solamente effetti interni, il che significa che l’azione legale nell’ambito della rappresentanza della società compiuta in violazione di tale restrizione è valida ma genera la responsabilità dei membri del CdA nei confronti della società per la violazione di dette restrizioni.
Il Regolamento del CdA è utile anche per determinare le norme relative alla gestione degli affari della società. Conformemente al modello “codificato”, ogni membro del CdA è autorizzato a gestire gli affari della società, sempreché l’affare non superi la portata delle attività ordinarie. Mentre nel caso un altro membro del CdA si opponga a questa azione, così come nel caso in cui il membro sia intenzionato a compiere azioni che superino la portata delle attività ordinarie, sarà richiesta un’apposita delibera del Consiglio. Nella valutazione se una determinata attività sia o meno “normale” potrebbe essere d’aiuto una lista dettagliata dei casi da inserire come catalogo nel Regolamento del Cd A.
Nella prassi quotidiana spesso viene utilizzata dai membri del CdA una ripartizione interna delle azioni in c.d. divisioni. Mediante l’inserimento di apposite scritture nel Regolamento del CdA sarà possibile una ripartizione di competenze tra i membri del consiglio in base alle categorie dei casi, tra i quali possiamo distinguere, per esempio, la divisione finanziaria, divisione produzione o divisione organizzativa.
Riassumendo, l’ambito delle regolazioni del Regolamento del CdA può essere molto ampio. Questo documento può essere uno strumento efficace ed efficiente migliorando il funzionamento di una s.r.l., oltre a risolvere potenziali conflitti relativi alle attività intraprese dai membri del CdA.
Autore: Dorota Jarzębowska, Avvocato, Bosetti Global Consulting