COVID 19

Scudo 6.0 – Nuovo cofinanziamento alle retribuzioni dal Fondo di garanzia FGŚP

In data 16.12.2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (voce 2255) il decreto denominato Scudo 6.0.

Gli aiuti per gli imprenditori colpiti dall’epidemia di Covid-19 sono inferiori rispetto a quelli elargiti in seguito alla prima ondata. Inoltre, non sono disponibili per tutti gli imprenditori, ma sono indirizzati a settori rigorosamente definiti (in base ai codici PKD).

Esenzione dai contributi ZUS per il periodo luglio-settembre, esenzione dai contributi ZUS per novembre, indennità di disoccupazione ZUS, sussidio di 5.000 PLN.

Il più grande aiuto nell’ambito dello Scudo 6.0 è il cofinanziamento delle retribuzioni dei dipendenti dal Fondo FGŚP. Il cofinanziamento è concesso sulla base di un contratto per prestazioni a tutela dell’occupazione ed è concesso per un periodo complessivo di 3 mesi, a partire dal mese di presentazione della domanda. Il cofinanziamento ammonta a 2.000 PLN mensili per la remunerazione del singolo dipendente, tenendo conto dell’orario di lavoro.

Il cofinanziamento dal Fondo FGŚP è disponibile per gli imprenditori che gestiscono (alla data del 30/09/2020) attività imprenditoriali nell’ambito della classificazione PKD per i seguenti codici: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z nell’ambito delle attività mediche consistenti nella prestazione di servizi nel contesto delle cure termali, di cui all’art. 2 punto 1 della legge del 28 luglio 2005 sulle cure termali, le località di cura e le aree di protezione dei centri di cura e sui comuni delle località di cura (Gazz. Uff. del 2020, punto 1662) o la riabilitazione medica in loco, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, e il cui reddito da tale attività ottenuto in uno dei tre mesi precedenti il ​​mese di presentazione della domanda ai sensi della normativa fiscale era inferiore per effetto del COVID-19 di almeno il 40% rispetto al reddito ottenuto nel mese precedente o nello stesso mese dell’anno precedente.

I proventi derivanti dalle prestazioni per la tutela dell’occupazione non costituiscono reddito per l’imprenditore ai sensi delle disposizioni sull’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle disposizioni sull’imposta sul reddito dei soggetti giuridici.

Le domande delle prestazioni di cui sopra ai sensi del nuovo art. 15gga possono essere presentate fino al 28 febbraio 2021.

Allo stesso tempo, è stato prorogato il termine massimo per la presentazione delle domande di cofinanziamento dal Fondo FGŚP per altri motivi (articolo 15g, articolo 15ga e articolo 15gg): le domande possono essere presentate fino al 10 giugno 2021.

 

 

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