LEGISLAZIONE

Responsabilità dell’investitore estero nei confronti dei creditori dell’affiliata polacca

Le imprese estere che investono in Polonia nella maggior parte dei casi scelgono come forma per sviluppare la propria attività la società a responsabilità limitata. Il motivo principale di questa scelta è il principio che l’investitore in quanto socio di una tale società di capitali non risponde per i debiti della stessa. Tuttavia vale la pena sapere che esistono alcune situazioni particolari, in cui il socio può essere responsabile in relazione alle attività svolte dalla s.r.l.

“Il perforamento della cortina corporativa”
Nel diritto polacco viene esclusa la responsabilità della società dominante per i debiti contratti dalla società subalterna, cioè nel caso c.d. di “perforazione” della cortina corporativa ad eccezione del caso contemplato nell’art.7 del Codice delle Società Commerciali. Si tratta del caso in cui viene stipulato un contratto tra la società sottoposta e la società dominante che preveda l’amministrazione della società subalterna o il versamento degli utili da parte di questa società. Questi tipi di contratto richiedono l’iscrizione obbligatoria di tali accordi negli atti costitutivi della società subalterna. L’omissione di questo obbligo entro le 3 settimane dalla data di stipulazione del contratto genera automaticamente l’annullamento delle disposizioni contrattuali relative al ridimensionamento o l’esclusione delle responsabilità della società dominante nei confronti della società subalterna o suoi creditori.

Responsabilità delittuale
Ad eccezione dell’art.7 del CIC (Codice delle imprese commerciali), la società dominante potrà avere la responsabilità delittuale (sec. art. 415-416 del CIC), che rappresenta un’opinione diffusa e condivisa nella giurisprudenza consolidata.*

Le premesse che generano la responsabilità della società dominante:
· danno del creditore consistente nella mancata o inidonea esecuzione dell’impegno dalla società subalterna,
· azione della società in violazione della legge o della buona prassi o dei principi di convivenza sociale (un insieme di atti commessi nei confronti della società subalterna, mirati a procurarle il danno che sarà l’atto di abusare della posizione di dominazione e del diritto di usufruire dello statuss di persona giuridica)
· colpa premeditata (o eventuale negligenza) della società dominante
· rapporto di causa-effetto fra l’azione e il danno.

A titolo di esempio vengono qui elencati i casi di comportamento fuorilegge della società dominante che possono generare la sua responsabilità nei confronti dei creditori della società subalterna/dominata:
· mancata ricapitalizzazione della società dominata o conseguente privazione della stessa del minimo indispensabile di attivi (eclatante sproporzione fra il capitale e la scala di attività)
· imposizione alla società subalterna di accordi i c.d. contratti di trasferimento, di cui la condizioni di stipulazione divergono molto dalle condizioni medie di mercato
· partecipazione nell’amministrazione della società affiliata ( tra l’altro impartizione di ordini contrastanti con gli interessi della società subalterna, dei suoi soci minoritari o creditori, ad es. La richiesta di restituzione dei versamenti per il capitale sociale o altre forme per far uscire il capitale dalla società il c.d. tunelling)
· ingerenze conducenti all’annientamento della società dominata o costituenti un reale pericolo per la sua sopravvivenza ( ad esempio impedendo in modo premeditato la possibilità di soddisfacimento attingendo al patrimonio della società subalterna mediante una vera e propria fuoriuscita di capitale col rischio di portare la società in condizioni di insolvenza)
· impedendo l’effettuazione da parte della società dominata dei suoi impegni per ragioni imputabili alla società dominante
· utilizzare la società subalterna per aggirare i divieti imposti per legge o imposizioni contrattuali
· confusione volontaria di aree di competenza o patrimoni (mediante una ripartizione imprecisa, non è possibile attuare una giusta divisione del patrimonio o la separazione di azioni nei confronti di persone terze; sfuocamento o cancellazione dei confini organizzativi, inclusa la rappresentanza, gestendo l’attività in contemporanea sullo stesso mercato, operano a nome loro non le stesse persone fisiche, la stessa ditta o simile ditta)

La responsabilità delittuale della società dominante nei confronti della società subalterna in pratica non ha luogo di frequente principalmente per ragioni di difficoltà probatoria. Tuttavia nel caso di disponibilità di prove a carico (specialmente dei documenti interni scambiati fra la società dominante e la società affiliata) il rischio di una tale responsabilità andrebbe seriamente preso in considerazione. In una situazione del genere, a maggior ragione, diventano sempre più importanti gli standard di confidenzialità vigenti presso le società.

Specificità del diritto italiano
La Repubblica Italiana è uno dei pochi paesi europei nel quale sono state introdotte prescrizioni che regolamentano in modo diretto le responsabilità della società dominante nei confronti dei creditori di società subalterne La responsabilità è stata normalizzata con l’art.2497 del codice civile italiano. Il Legislatore italiano ha considerato come circostanza che giustifica l’imposizione della responsabilità è il fatto di esercitare l’amministrazione e il coordinamento della società subalterna da parte della società dominante. In questo contesto è importante stabilire se questa normazione troverà applicazione anche nel caso delle società polacche dominate.

*es. sentenza della Corte Suprema del 24.11.2009, V CSK 169/09 nonché del 20.3.2011m I UK 554/12).

Autore: cons.leg. Jacek Wilczewski

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