In Polonia è previsa l’introduzione di una nuova normativa sui gruppi di società (holding).
Secondo l’attuale versione della proposta, ancora in attesa di deliberazione, per „gruppo di società” si intende la società dominante e relativa società controllata o più società controllate agenti seguendo una comune strategia economica avente per obiettivo realizzare un interesse comune, giustificante da parte della società controllante l’esercizio di direzione omogenea della società o delle società. La definizione è di carattere generale e può suscitare dubbi d’altronde sollevati durante le consultazioni pubbliche sulle soluzioni proposte. Tra l’altro si segnalava che la nuova normativa non offriva tutela ai creditori né ai soci di minoranza della società controllata.
Le nuove prescrizioni non riguarderanno le holding di fatto, ma esclusivamente quelle che soddisferanno ulteriori requisiti formali e con ciò vorranno beneficiare di nuove soluzioni:
· è necessario deliberare in merito dall’assemblea dei soci o in sede di assemblea generale degli azionisti della società controllata e
· palesare la partecipazione nel gruppo di società a livello di registro della società controllata e società dominante, nel caso la società dominante abbia sede fuori dal territorio della Polonia non sarà necessario farlo risultare nel suo registro).
Quali vantaggi deriveranno dalla costituzione formale di un „gruppo di società” ?
Innanzi tutto una limitazione o esclusione di responsabilità dei membri del CdA della società controllata o dominante:
· il membro del CdA, del collegio sindacale, del collegio dei revisori contabili o il liquidatore della società controllata non sono ritenuti responsabili – in virtù degli artt. 293, 300(125) e 483 del Codice delle società commerciali, per eventuale danno cagionato eseguendo un ordine vincolante (si applica rispettivamente al membro del CdA, del collegio sindacale, del collegio dei revisori contabili della società dominante e al liquidatore, qualora agiscano nell’interesse del gruppo di società);
· non commette reato il membro del CdA, il membro del collegio sindacale, il membro del collegio dei revisori contabili e il liquidatore della società controllata qualora un eventuale abuso di poteri conferiti o inadempienza degli obbligo consista solamente nell’esecuzione di un ordine vincolante impartitogli.
Pertanto, per limitare la responsabilità nei casi sopra indicati è essenziale – oltre alla costituzione formale del „gruppo di società” – adempiere ai requisiti relativi all’ordine vincolante impartito dalla società dominante. Il primo requisito è la forma scritta dell’ordine impartito. Il secondo requisito è la motivazione nell’interesse del gruppo dell’impartizione dell’ordine fornendo nella formulazione dello stesso di chiare indicazioni di informazioni richieste dalla normativa. Il terzo requisito è la delibera da parte del CdA di avvenuta esecuzione dell’ordine.
Le nuove prescrizioni definiscono i casi in cui il Consiglio d’amministrazione della società controllata si rifiuta di eseguire l’ordine impartito dalla società dominante:
· per le società controllate unipersonali – qualora l’esecuzione dell’ordine comportasse l’insolvenza della società controllata o il rischio di insolvenza (il Consiglio d’amministrazione non può rifiutare l’esecuzione dell’ordine in altre situazioni, anche se ciò dovesse comportre un danno per la società controllata)
· per altre tipologie di società controllate – qualora esista un ragionevole sospetto che l’ordine impartito sia contrario all’interesse della medesima società e provochi di conseguenza un danno, e questo danno non venga riparato per i successivi 2 anni dalla società dominante (nel contratto di società si possono prevedere condizionamenti più restrittivi relativi al rifiuto di eseguire l’ordine, tuttavia non oltre i livelli previsti nel caso di società unipersonali).
In riferimento alla limitazione della responsabilità dei membri degli organi di gestione e sorveglianza della società controllata, al fine di tutelare gli interessi dei creditori e soci di minoranza della società controllata la nuova normativa prevede, tra l’altro, un ulteriore responsabilità a carico della società dominante nei confronti della società controllata (in particolare per aver intenzionalmente portato alla sua insolvenza) che potrà essere realizzata dai soci della società controllata, come in aggiunta un ulteriore responsabilità della società dominante per danni cagionati ai creditori della società controllata, qualora risultasse inefficace il provvedimento esecutivo nei confronti della società controllata e il danno fosse imputato all’esecuzione dell’ordine vincolante da parte della società controllata. In molte situazioni la società dominante potrà esonerarsi da tale responsabilità nonostante „il prosciugamento” del patrimonio della società controllata.
Inoltre, nell’ambito del gruppo di società verrebbero ampliati i compiti del collegio sindacale della società dominante e il consiglio d’amministrazione dovrebbe predisporre un ulteriore relazione sui collegamenti.
Autore: Jacek Wilczewski, legale