LEGISLAZIONE

Novità per i Datori di lavoro: certificati telematici di malattia

A partire dal mese di gennaio 2016 i medici avranno la possibilità di rilasciare i c.d. certificati telematici di malattia (e-ZLA). Questo faciliterà il controllo e ridurrà la scala degli abusi. I certificati di malattia spetteranno esclusivamente alle persone veramente malate.   

Le aziende non saranno più obbligate a recapitare le stampe dei certificati e-ZLA all’Istituto di Previdenza Sociale, in quanto tale documento lì verrà trasmesso automaticamente non appena rilasciato dal medico.  Fino al 2018 è previsto un periodo transitorio, in cui il dipendente inabile al lavoro, potrà ottenere il certificato di malattia sia in forma cartacea, come finora praticato, oppure in formato elettronico (e-ZLA). Mentre dal 1 gennaio 2018 in circolazione ci saranno esclusivamente certificati di malattia in formato elettronico.

I Datori di lavoro che possiedono già il loro profilo inserito nel sistema informatico PUE riceveranno in tempo reale l’informazione sul rilascio del certificato e-ZLA al loro dipendente e lo stesso certificato. Il certificato in forma cartacea sarà necessario, per i Datori di lavoro (ente contribuente) non ancora muniti del profilo sul PUE dell’Istituto di Previdenza Sociale e nei casi in cui lo richieda il paziente.

La creazione del profilo nel sistema elettronico è obbligatorio entro la fine dell’anno in corso 2015 per i Datori di lavoro tenuti alla trasmissione dei documenti assicurativi in formato elettronico, quindi per principio per quelli che amministrano il pagamento dei contributi per almeno 5 persone.  

Le micro imprese che denunciano agli enti previdenziali organici inferiori a 5 persone potranno rinviare nel tempo la creazione del profilo nel sistema fino al mese di gennaio 2018. Dovranno solamente informare i propri dipendenti dell’obbligo di fornire la copia cartacea del certificato medico nel caso il medico rilasci lo stesso in formato elettronico.   

É opinione comune che le disposizioni nuove siano molto utili ed economicamente vantaggiose per tutti i Datori di lavoro. Sicuramente questi cambiamenti ridurranno la piaga dei certificati „fasulli” ed i dipendenti dovranno informare il proprio Datore di lavoro circa la propria malattia non più tardi che al secondo giorno di assenza sul lavoro. Nei casi di ripetute presentazioni di brevi certificati di malattia l’azienda avrà la possibilità di controllare in tempi stretti chi è stato a rilasciare e per quale periodo di tempo il documento di accertamento della malattia, come anche controllare la correttezza formale dello stesso e nel caso di dubbio – telefonare al centro medico/ambulatorio e chiedere al medico chiarimenti in merito.  

Base giuridica:

Gli articoli 1, 23, 24, 26 della legge del 15 maggio 2015 sull’emendamento della legge sulle prestazioni sociali monetarie in caso di malattia o di maternità e di altre leggi (G.U. 2015, pos. 1066).

L’art. 62 della legge del 25 giugno 1999 sulle prestazioni sociali monetarie in caso di malattia e di maternità (testo unico di G.U. 2014 pos. 159 con mod.).

 

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