LEGISLAZIONE

Modifiche della Legge sul KRS (Registro Giudiziario Nazionale) concernenti le “società – straniere”

La modifica concernente soggetti che inoltrano domande al Registro delle Imprese del KRS è entrata in vigore il 1 ° giugno 2017. Le Società in qualità di proponente nella procedura di iscrizione delle modifiche nel Registro sono state obbligate a fare dichiarazioni sul loro status di straniero ai sensi della  Legge 24 marzo 1920- sull’acquisto da stranieri dei beni immobili.

Nel caso di risposta positiva devono informare riguardo al fatto di essere o meno proprietari o titolari di usufrutto perpetuo di un immobile in Polonia.

Una tale dichiarazione sarà richiesta nel  caso di presentazione di domanda di registrazione o modifica nel KRS inerente:

1) la denuncia di acquisizione o rilevamento di partecipazioni, azioni o dell’insieme dei diritti e obblighi

La necessità di presentazione della domanda nella maggior parte dei casi deriva dalla stipulazione di un contratto di vendita delle quote di partecipazioni nella società. Le partecipazioni possono essere acquisite per eredità.

2) la deposizione agli atti di registro di documenti con informazioni sui cambiamenti degli azionisti (ex art. 9, comma. 2 della legge sul registro KRS)

In pratica i documenti che contengono informazioni sui cambiamenti degli azionisti, saranno anzitutto le distinte dei soci, preparate in relazione all’acquisto di quote nella società.

Per identificare correttamente le informazioni richieste dopo l’aggiornamento della normativa, nel modulo del KRS occorre stabilire chi è  considerato straniero. Conformemente al contenuto dell’art.1 cpv.2 della normativa sull’acquisto degli immobili da parte di stranieri, lo straniero  quindi è, ai sensi della normativa, colui che:

  1. è persona fisica non avente cittadinanza polacca;
  2. è persona giuridica avente residenza all’estero;
  3. è società di persone elencate alla voce 1 o 2, non avente personalità giuridica,  avente sede legale all’estero, costituita conformemente con le leggi in vigore nei paesi esteri;
  4. persona giuridica e società commerciale non avente personalità giuridica, avente sede sul territorio della Repubblica di Polonia, controllata in modo diretto o indiretto da persone o società di cui al punto 1, 2 e 3.

Il più grande significato nel procedimento di registrazione avrà l’ultima delle definizioni citate. Occorre quindi stabilire in quali casi la società risulta controllata. A questo scopo è necessario analizzare la struttura patrimoniale della società. Viene considerata società controllata la società in cui gli stranieri possiedono, direttamente o indirettamente, oltre il 50% dei voti dei soci all’assemblea degli azionisti o all’assemblea ordinaria, anche come creditore pignoratizio, usufruttuario o in virtù di accordi con terzi, oppure aventi una posizione dominante. Invece la posizione dominante significa che lo straniero è autorizzato alla nomina o revoca:

  1. della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della società controllata, anche in virtù di accordi con altre persone, oppure
  2. della maggioranza dei membri del consiglio di vigilanza di una società controllata, anche in virtù di accordi con altri individui.

Esempio n.1: una società a r.l. polacca ha due soci, uno dei quali è una società a responsabilità limitata di diritto italiano e detiene una quota del 60% del capitale sociale della società. In questo caso, la società polacca a responsabilità limitata è considerata straniero ai sensi delle prescrizioni di legge polacca.

Esempio n.2: una società a responsabilità limitata ha n.5 soci, e ognuno di loro possiede una quota del 20% del capitale sociale della società. Il Socio n.1 è una persona fisica – è cittadino italiano, il Socio n.2 è una s.r.l. di diritto italiano  e il Socio n.3 è una società per azioni (spa)di diritto italiano. In questo caso la società s.r.l. polacca è considerata straniero ai sensi delle prescrizioni di legge polacca.

Nei casi in cui sarà richiesto deporre la dichiarazione sullo straniero (ovvero quasi sempre nei casi di denuncia dell’acquisizione delle partecipazioni nella società o presentazione di una nuova lista di azionisti), occorrerà depositarla utilizzando l’apposito modulo di domanda di iscrizione al registro KRS, nel quale sono state aggiunte nuove caselle da compilare.

PARTE A
A.1   DATI DEL RICHIEDENTE

7. Richiedente:

□ 1. Società                                                                □ 2. Altro Richiedente

8. Se il Richiedente ha lo status di straniero ai sensi della Legge 24 marzo 1920  sull’acquisto da stranieri beni immobili (Gazz. Uff. 2016, pos. 1061 e 2175)?

□                                                                             □  NO

    

La voce n. 9 deve essere compilata solo quando la risposta della voce 8 è “SÌ”. In ogni altro caso la voce deve essere cancellata.

9. Se il Richiedente è proprietario o usufruttuario di beni immobili situati sul territorio della Polonia?  

□                                                                         □  NO

Le modifiche sono state introdotte per la necessità di adattamento dei sistemi teleinformatici (ICT) che gestiscono il  KRS (Registro Giudiziario Nazionale) e che potranno così assicurare informazioni sulle acquisizioni di partecipazioni o azioni in società da parte di stranieri, proprietari o usufruttuari perpetui di proprietà immobiliari agricole in Polonia. Grazie al Registro il ministro potrà esaminare la legittimità delle acquisizioni da parte di stranieri di immobili, così come di partecipazioni e azioni di società commerciali. Inoltre, i tribunali d’ora in poi avranno l’obbligo di inviare al competente Ministro degli Interni:

– copie notarili di sentenze definitive accertanti l’acquisizione di eredità e sulla base delle quali lo straniero ha potuto acquistare l’immobile ubicato sul territorio polacco oppure ha potuto acquistare o sottoscrivere partecipazioni, azioni o l’insieme dei diritti e obblighi in una società commerciale,

– copie dei documenti depositati agli atti di registro, dai quali risulta che vi è stato l’acquisto o la sottoscrizione di  partecipazioni, azioni o dell’insieme dei diritti e obblighi da parte dello straniero in una società commerciale che è  proprietaria o usufruttuaria perpetua di immobili ubicati in Polonia.

Autore: Dorota Jarzębowska, Avvocato, Bosetti Global Consulting

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