LEGISLAZIONE

Le misure per contrastare l’aumento dei prezzi dell’energia nel 2019

Al fine di tutelare gli imprenditori e le loro famiglie dagli aumenti dei prezzi dell’energia nel 2019, sono state introdotte norme di legge che introducono un meccanismo di  stabilizzazione dei prezzi dell’energia al livello dei prezzi del 30 giugno 2018. Recentemente sono state adottate ulteriori disposizioni che stabiliscono una nuova condizione per le piccole e medie imprese, vale a dire la necessità di presentare una dichiarazione di stato al relativo fornitore di energia elettrica. Dette dichiarazioni dovevano essere presentate entro il 27 luglio 2019, quindi vi è stata una proroga fino al 13 agosto 2019.

Inoltre, il 14 agosto 2019 sono entrate in vigore le disposizioni dell’ordinanza che specificavano le modalità di calcolo della differenza di prezzo e della compensazione finanziaria (Gazzetta Ufficiale pos. 1369). Ciò significa che il meccanismo di stabilizzazione dei prezzi può già essere attuato nella pratica e i suoi principi sono pienamente noti, ovvero:

  1. Per il primo semestre 2019, tutte le imprese (con le eccezioni indicate nella legge) hanno la garanzia di mantenimento dei prezzi dell’energia riferito allo stato vigente al 30.06.2018.
  2. Per il secondo semestre del 2019, le microimprese e le piccole imprese manterranno la garanzia del prezzo in relazione al 30.06.2018, a condizione di aver presentato entro il 13 agosto 2019 la relativa dichiarazione al venditore di energia.
  3. Per il secondo semestre 2019 le  medie e grandi imprese possono ricevere il relativo conguaglio sotto forma di aiuti de minimis. Le domande potranno essere presentate entro il 30/06/2020, tuttavia, non prima della fine del III e IV trimestre del 2019, rispettivamente.

 Viene considerato piccolo imprenditore l’imprenditore che ha soddisfatto congiuntamente le seguenti condizioni in almeno un anno degli ultimi due esercizi:

  1. a)   possedeva un organico medio annuale inferiore a 50 unità, e

b1) ha realizzato un fatturato netto annuo dalla vendita di beni, prodotti e servizi nonchè da operazioni finanziarie inferiore al controvalore in PLN di 10 milioni di euro, oppure

b2) la somma dei suoi attivi di bilancio redatto alla fine di uno di questi anni risultava inferiore all’equivalente valore in PLN di 10 milioni di euro.

L’occupazione media annua viene determinata sulla base dei contratti di occupazione a tempo pieno, esclusi i dipendenti in congedo di maternità, in congedi assimilabili al congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale e congedo di accudimento di figli minorenni, nonché il personale con contratto di apprendistato.

Nei casi in cui l’imprenditore svolga un’attività economica per un periodo inferiore ad un anno, il suo fatturato netto atteso dalla vendita di beni, prodotti e servizi e da operazioni finanziarie, nonché l’occupazione media annuale viene  determinato sulla base dei dati dell’ultimo periodo documentato dall’imprenditore.

Autore: Jacek Wilczewski, consulente legale

 

 

 

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