LEGISLAZIONE

Emendamento della legge sull’IRPEF [PIT], IRPEG [CIT] e normativa sulla libertà d’iniziativa economica

A partire dal 1 gennaio 2017 entra in vigore la legge di modifica delle leggi sull’imposta IRPEF, IRPEG e sulla libertà d’iniziativa economica. Verifichiamo a quali cambiamenti importanti fin d’ora ci dovremo preparare.

Per le transazioni stipulate prima del 1 gennaio 2017 continuerà ad essere utilizzata la liquidazione dei conti tramite il conto bancario dell’imprenditore, qualora il valore della transazione una tantum, a prescindere dal numero dei pagamenti che ne derivano, superi il controvalore di 15.000 euro.
La violazione di questo principio, fino il 31 dicembre 2016 non comportava gravi conseguenze se non per la mancanza della possibilità di usufruire del periodo più corto per il rimborso dell’IVA. In questo senso la modifica della legge introduce cambiamenti significativi. I pagamenti dopo tale data, ma derivanti dalle transazioni concluse prima, che complessivamente superano il valore di 15.000 euro, non liquidati a mezzo del conto bancario dell’imprenditore, non potranno essere inclusi nei costi deducibili.

Ad esempio
La transazione di vendita è stata conclusa in data 1 dicembre 2016 per un importo di 50.000 euro. La prima rata è stata pagata il 31 dicembre nell’ammontare di 40.000 euro mentre la seconda è stata pagata in contante il 31 gennaio 2017 per l’importo di 10.000 euro. In entrambi i casi è stato violato l’obbligo di liquidazione dei conti a mezzo del conto bancario. Tuttavia, solamente il pagamento del 2017 non potrà essere incluso nei costi deducibili, a meno che venga evidenziato nei costi deducibili prima del 1 gennaio 2017.

Per le transazioni concluse a partire dal 1 gennaio 2017, il limite da cui si deve liquidare i conti tramite il conto bancario si riduce al valore di 15.000 zloty. La violazione di quest’obbligo comporterà la mancanza di possibilità di evidenziare le spese tra i costi deducibili, a meno che tale pagamento sia stato già incluso nei costi deducibili prima del 1 gennaio 2017.

Da gennaio 2017 occorre fare un’attenzione particolare alle trattenute. Secondo le norme di legge precedenti, le trattenute di importi superiori a 15.000 euro violavano l’obbligo di pagamento a mezzo del conto bancario (sentenza del Tribunale Circondariale di Łódź, I SA/Łd 141/10), ma in pratica non produceva effetti negativi. Le nuove norme di legge introducono pesanti conseguenze.

Nel caso di trattenute operate dopo il 31 dicembre 2016 su transazioni concluse dal 1 gennaio 2017 per importi superiori a 15.000 zloty oppure per i pagamenti su transazioni superiori a 15.000 euro concluse prima del 1 gennaio 2017, le spese non potranno essere incluse nei costi deducibili. Pertanto, dal 1 gennaio 2017 non si potranno tassativamente operare trattenute dei pagamenti su tali operazioni.

Seguiremo con interesse, come le nuove norme di legge verranno interpretate ed applicate. Non si esclude, che l’imposizione di effettuare o ricevere pagamenti a mezzo di conto bancario e quindi il divieto di operare trattenute, possa essere utilizzata anche per le transazioni, quali conversioni di crediti in capitale sociale oppure rimborsi di prestiti o restituzione dei versamento soci. Ciò richiederà un’analisi puntuale di ogni singolo caso.

Redatto da: avv. Magdalena Wilczewska

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