LEGISLAZIONE

Cambiamenti nell’ambito di conferimento della procura commerciale

L’importanza della procura nei moderni scambi commerciali è inestimabile. Dal 1 ° gennaio, 2017 è entrata in vigore la legge che introduce significativi cambiamenti per quanto riguarda le forme di conferimento di procure. Le nuove disposizioni sanzionano l’istituto della c.d. procura congiunta impropria. Inoltre viene introdotta la c.d. procura divisionale.

La procura è una forma speciale di delega costituita dall’imprenditore al fine di rappresentarlo esclusivamente in questioni relative all’impresa che egli amministra (generalmente in attività giudiziarie e stragiudiziarie). Occorre, tuttavia notare, che dall’ambito delle deleghe conferite (alla procura) viene esclusa la possibilità di vendere l’azienda, di stipulare contratti di usufrutto della stessa come anche di cederla o istituire un’ipoteca sull’immobile di proprietà dell’imprenditore.

La procura è soggetta all’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese. L’iscrizione ha, tuttavia, carattere dichiarativo, il che significa che l’istituzione della procura diventa efficace già nel momento in cui viene conferita dall’imprenditore, e non nel momento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. Inoltre dev’essere redatta per iscritto sotto pena di nullità.

Dal 1 gennaio 2017 è entrata in vigore la la legge 16 dicembre, 2016. Sulla modifica di alcune leggi finalizzata al miglioramento del contesto giuridico delle imprese, introducendo tra le altre cose cambiamenti significativi nelle forme di concessione di delega.

Fino al 31 dicembre 2016., c’erano due tipi di delega, formalmente regolate dal Codice Civile:

  • La procura disgiunta – con cui l’imprenditore istituiva uno o più procuratori, indicando che ciascuno di loro potesse agire in modo indipendente, ovvero in autonomia (da solo) rappresenta l’azienda,
  • La procura congiunta – con cui l’imprenditore istituisce più procuratori (minimo due persone) che agiscono congiuntamente.

Inoltre, nella pratica giudiziaria di alcuni tribunali di registro in Polonia funzionava anche la c.d. procura congiunta impropria, consistente nel fatto che il procuratore era autorizzato al rilascio di dichiarazioni di volontà a nome dell’imprenditore, ma solamente insieme ad un altro membro del CdA o azionista/socio della società – autorizzato, conformemente con il contratto costitutivo della società, a rappresentare il soggetto. I tribunali di registro che rispettavano la possibilità di istituire la procura congiunta impropria, si richiamavano alla sentenza della Corte Suprema del 27 aprile 2001. sign.rif. III CZP. Malgrado questo tipo di delega sia stato successivamente contestato dalla Corte Suprema nella risoluzione di 7 giudici della Corte Suprema il 30 gennaio 2015. sign.rif. III CZP 34/14, continuavano ad esserci ancora divergenze di giurisprudenza nelle sentenze dei tribunali di registrazione in Polonia. Alcuni tribunali quindi registravano senza problemi questo tipo di delega alcuni altri invece respingevano domande di questo tipo.

A partire dal 1 ° gennaio 2017., dopo l’ultima modifica delle prescrizioni del Codice Civile e l’introduzione dell’art. art.1094§11, l’istituzione della c.d. procura congiunta impropria è stata formalmente sancita.

Attualmente, la procura congiunta può consistere nell’azione:
– solamente insieme ad un altro procuratore,
– con un altro procuratore o membro di un corpo direttivo aziendale o socio /azionista autorizzato a rappresentare la società commerciale di persone,
– solamente col membro di un corpo direttivo aziendale o socio/azionista autorizzato a rappresentare la società commerciale di persone.
Inoltre, è stata introdotta la cosiddetta procura divisionale – limitata all’ambito di problemi iscritti nel registro della divisione dell’azienda (art. 1095 del CC).
Tenendo in considerazione i diversi tipi di procura, la notifica al registro delle imprese da parte dell’ imprenditori per la concessione della procura dovrebbe specificare la tipologia, e nel caso di procura di cui all’art. art.1094§11 del codice civile, anche le modalità della sua applicazione.
Autore: Magdalena Wilczewska, consulente legale, Bosetti Global Consulting

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