Chi paga l’imposta minima?
All’imposta minima è soggetta ogni società tassata singolarmente o il gruppo di consolidamento fiscale la cui quota di utili nelle entrate di gestione (escluse le plusvalenze) è inferiore all’1%. L’imposta sarà pagata anche da società che siano risultate in perdita in un determinato periodo d’imposta, ma a parte la minusvalenza. Ai fini del calcolo della perdita di cui sopra nonché della quota di utili nelle entrate non sono compresi nel computo dei costi fiscalmente deducibile derivanti dall’acquisizione, produzione o miglioramento delle immobilizzazioni materiali, inclusi gli ammortamenti, rilevati nel periodo d’imposta. Il legislatore ha esonerato dall’obbligo d’imposta alcuni tipi di società, ovvero:
- soggetti passivi la cui l’attività è in fase di avvio (fino a 3 anni d’imposta dal suo inizio);
- imprese finanziarie;
- soggetti passivi che in un determinato periodo d’imposta hanno ottenuto il 30% di utili in meno rispetto all’anno precedente;
- soggetti passivi i cui proprietari sono esclusivamente persone fisiche e che non hanno specifici diritti di partecipazione in altre società (tra cui, in particolare, quote di capitale di altre società);
- soggetti passivi che operano nel settore minerario o nel trasporto internazionale tramite navi o aeromobili (i cui utili provengono in gran parte da tale attività)
- soggetti passivi appartenenti ad un gruppo di almeno due società, in cui una società detiene direttamente il 75% delle partecipazioni di altre società di questo gruppo per tutto il periodo d’imposta, a condizione che tutti i periodi d’imposta delle società del gruppo coincidano, e la quota di reddito complessivo nelle entrate complessive di queste società* in un dato periodo d’imposta sia superiore all’1%
Base imponibile dell’imposta CIT (Ires) minima
La base imponibile dell’imposta minima è costituita dai seguenti elementi:
- il 4% del valore delle entrate della società (escluse quelle derivanti dalle plusvalenze) più
- l’importo dei costi di finanziamento del debito sostenuti a favore di società correlate superiore al 30% del cosiddetto EBITDA del soggetto passivo più
- l’importo dei costi per servizi o diritti immateriali (con ambito e definizione simili al contenuto dell’attuale art.15e) sostenuti a beneficio di società correlate – eccedenti il valore di 3 milioni di PLN più il 5% del cosiddetto EBITDA più
- il valore delle imposte differite derivanti dall’iscrizione di attività immateriali nelle dichiarazioni dei redditi non ammortizzati WNiP (valori immateriali e giuridici), nella misura in cui comporti un aumento dell’utile lordo o una diminuzione della perdita lorda meno
- valore delle detrazioni che riducono la base imponibile dell’esercizio d’imposta calcolata ai sensi dell’art 18 della legge CIT (valore delle donazioni o sgravi per attività di ricerca e sviluppo), nonché nuove agevolazioni annunciate nel Deal Polacco [Polski Ład], ad esempio per prototipi e robotizzazione meno
- il valore del reddito che è incluso nel calcolo della zona economica speciale (SEZ) sulla base di relativo permesso o nella Speciale Zona Economica [SSE], sulla base di una decisione sul sostegno.
La base imponibile così calcolata è soggetta all’aliquota d’imposta CIT (Ires) del 10%
CIT (Ires) minimo vs CIT classico (art., 19 della legge CIT)
Gli enti soggetti alla normativa sull’imposta minima non saranno esenti dall’imposta generale sul reddito delle società, ma potranno, tuttavia, ridurre l’imposta minima del valore corrispondente all’imposta “classica” sul reddito. Dovrebbero versare l’imposta minima ridotta in tal modo sul conto dell’autorità fiscale competente entro il termine previsto per il CIT. L’importo dell’imposta sul reddito minima versata per un determinato periodo d’imposta è deducibile negli anni seguenti dall’imposta sul reddito „classica” per i 3 anni d’imposta immediatamente successivi all’anno per il quale il soggetto passivo ha pagato l’imposta sul reddito minimo nella dichiarazione annuale dei redditi.