LEGISLAZIONE

Ingiunzione di pagamento europeo

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Capita a volte, a quasi tutti gli imprenditori, che non si riesca ad ottenere i pagamenti da un appaltatore anche dopo i ripetuti solleciti telefonici o richiami scritti. E nei casi in cui il debitore abbia domicilio o sede  all’estero, il problema si accentua ulteriormente. Come recuperare quindi un tale debito senza rischiare di esporsi ad ulteriori costi – spesso considerevoli – correlati alla ricerca e contrattazione di un avvocato nel paese del debitore? Come avviare procedimenti giudiziari in un paese straniero? Nei casi in cui il debitore è residente o sede in un paese dell’Unione Europea [1], si può considerare la possibilità di utilizzare la procedura di ottenimento di un  ingiunzione di pagamento europea.

La procedura europea d’ingiunzione di pagamento è un procedimento molto semplificato e meno costoso rispetto ad altre forme classiche di recupero crediti. La Corte ha 30 giorni di tempo per emettere tale sentenza, che si svolgerà a porte chiuse, senza audizione e presenza delle parti (i procedimenti si svolgono esclusivamente per iscritto, tranne i casi di contestazione o appellazione  del procedimento ingiuntivo, in questi casi sarà probabilmente richiesta una regolare audizione giudiziaria). È importante che la citazione venga depositata su apposito modulo predisposto [2], che semplifica la preparazione della stessa.

Nel contenuto della citazione definiamo le controparti (nel caso di persone giuridiche, forniamo i riferimenti societari denominazione e sede legale, conformemente con i dati del registro degli imprenditori), forniamo il valore dell’oggetto della controversia (l’importo della rivendicazione principale e i relativi interessi), eventuali penali contrattuali e costi pretesi, e forniamo inoltre prove a sostegno delle nostre richieste. Nella maggior parte dei paesi europei, di solito è sufficiente l’indicazione (menzionamento) e descrizione delle  prove, senza l’obbligo di depositarle nella fase di inoltro della citazione. In quanto il tribunale decide già solamente sulla base delle dichiarazioni dell’attore nella citazione, vidimate eventualmente da una descrizione delle prove. Nella pratica giudiziaria dei tribunali polacchi, tuttavia, capitano dei casi in cui i tribunali chiedono di fornire fisicamente le prove indicate nella citazione sotto forma di relativi documenti, sebbene ciò sia contrario alle disposizioni del regolamento UE.

Prima di decidere di rivendicare il dovuto con queste modalità, sarebbe opportuno verificare se il caso appartiene alla categoria dei casi in cui può essere emessa l’ingiunzione di pagamento europeo. Questo procedimento si applica solamente a:

a) questioni civili e commerciali (escluse, tuttavia, determinate categorie di casi, ad esempio riguardanti  questioni patrimoniali derivanti da relazioni coniugali, testamenti ed eredità, nonché questioni fallimentari e compromessuali),
b) casi aventi natura transfrontaliera, ovvero, in cui almeno una delle parti ha proprio domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’autorità giudiziaria adita, nonché
c) casi inerenti rivendicazioni pecuniarie di determinato importo esigibili al momento di inoltro della citazione.

Il tribunale presso il quale verrà inoltrata la citazione pagata [3], redatta su apposito modulo ufficiale, procederà alla verifica della pratica e nel caso la citazione soddisfi tutti i requisiti formali e condizionamenti previsti dal Regolamento 1896/2006, emetterà nei confronti del convenuto l’ingiunzione di pagamento europeo (sempre su apposito modulo ufficiale). L’ingiunzione di pagamento emessa dal tribunale contiene istruzioni per il convenuto in merito ai suoi diritti e possibilità, vale a dire che ha la possibilità di pagare al richiedente l’importo rivendicato nell’ingiunzione oppure fare appello al tribunale di emissione. Il convenuto deve inoltre essere informato che:

(a) l’ingiunzione è stata emessa esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dall’attore richiedente e che non sono state verificate dal tribunale;
b) l’ingiunzione diventerà esecutiva qualora, entro 30 giorni dalla sua consegna, non verrà inoltrata presso il tribunale alcuna contestazione scritta (redatta su apposito modulo ufficiale),
c) in caso di inoltro di contestazione, il procedimento continuerà il suo decorso dinanzi ai tribunali competenti dello Stato membro di origine (luogo di emissione dell’ingiunzione) in conformità con le norme di procedura civile ordinaria, a meno che l’attore non abbia esplicitamente chiesto in tal caso di chiudere il procedimento. Nel caso in cui l’attore abbia chiesto la chiusura del procedimento, tale informazione sarà inviata al convenuto.

L’ottenimento di una sentenza definitiva sotto forma di ingiunzione di pagamento europea consente senza dubbio di risparmiare tempo. Spesso il debitore per evitare di condurre la controversia dinanzi al tribunale dello Stato membro di emissione dell’ingiunzione, vale a dire dinanzi ad un tribunale di un paese straniero, accetta l’ingiunzione di pagamento al fine di non generare ulteriori costi, di evitare formalità superflue (questa decisione è riconosciuta in tutti i paesi Stati membri, senza dover soddisfare ulteriori condizioni) e di risparmiare sui costi (dopo il consolidamento definitivo della sentenza il tribunale restituisce il 75% delle spese processuali pagate dal querelante). Per questi motivi, vale sempre la pena considerare se avviare tali procedimenti dinanzi a un tribunale conveniente per il creditore e competente a gestire il caso.

Autore: Magdalena Wilczewska, consulente legale

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[1] Disposizioni del Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12.12.2006, istituente una procedura europea d’ingiunzione di pagamento, non si applica in Danimarca e nel Regno Unito.

[2] Moduli ufficiali aggiornati sono disponibili sul sito web

https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-pl.do

[3] In Polonia, l’importo della tassa giudiziaria per cause è in funzione del valore dell’oggetto della controversia. Attualmente, per importi superiori a 20.000 PLN, rappresenta il 5% del valore della controversia. Sotto la soglia dei 20.000 PLN, si applicanotasse fisse, a seconda del cosiddetto “range”, vale a dire per il valore dell’oggetto della controversia fino a PLN 500 – la tassa è di 30 PLN, da 500 a 1.500 PLN – è di 100 PLN, ecc. Fino all’ultimo intervallo da 15.000 a 20.000 PLN – la tassa è di 1.000 PLN.

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