FISCALITÀ

Esenzione per R+S e benefici fiscali nel 2018

Da gennaio 2018, è entrata in vigore la  cosiddetta seconda normativa sull’innovazione. La normativa offre grandi opportunità soprattutto per le imprese che promuovono  attività di ricerca e sviluppo, oltre a facilitare il perseguimento di attività innovative. Lo sgravio fiscale potrà essere applicato in un ambito molto più ampio rispetto a prima.

L’essenza di questa agevolazione è la detrazione dalla base imponibile dei costi sostenuti per la Ricerca e Sviluppo. Il contribuente, oltre a includere le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo a condizioni generali, avrà la possibilità di usufruire di  ulteriori detrazioni che potrà includere nella dichiarazione dei redditi, riducendo l’importo dell’imposta da pagare.

Le detrazioni possono essere effettuate nei successivi sei anni fiscali anno dopo anno.

Ciò significa che se il contribuente ha subito una perdita in un determinato esercizio fiscale o se l’importo del reddito che ha prodotto era inferiore all’importo delle detrazioni che gli spettavano, la detrazione dell’intero importo o parte di esso potrà essere effettuata negli anni successivi.

Va ricordato che insieme alla dichiarazione annuale dei redditi occorrerà presentare in allegato il modello  CIT-BR oppure il PIT-BR, col quale si indica l’importo dei costi qualificati sostenuti secondo la loro tipologia.

Chi beneficia dello sgravio per la  R & S?

A beneficiare dell’agevolazione saranno sia  persone fisiche che quelle giuridiche, a prescindere dalla dimensione dell’impresa. I contribuenti potranno detrarre dalle imposte da pagare fino al 100% dei costi ammissibili sostenuti per attività di Ricerca e Sviluppo, mentre i contribuenti che hanno lo status di Centro di Ricerca e Sviluppo persino il 150% di questa spesa.

La legge offre anche la possibilità di applicare uno sgravio fiscale alle imprese operanti nella ZES. Queste avranno diritto allo sconto sui costi ammissibili, non  inclusi nel calcolo del reddito che beneficia dell’esenzione sulla base del permesso per operare nella ZES.

Quali costi possiamo considerare costi ammissibili?

Un catalogo chiuso e ben specificato dei costi ammissibili, soggetti a detrazione dalla base imponibile è stato riportato nell’art. 26e cpv. 2 e 3 della legge IRPEF  e nell’art. 18d cpv. 2 e 3 della legge IRPEG. Vi sono state comprese tra l’altro:

1) le entrate derivanti dal rapporto di subordinazione,  dal rapporto di lavoro, dal lavoro domestico e dal rapporto di lavoro cooperativo nonché i  contributi previdenziali, nella parte finanziata dal contribuente, qualora tali importi si riferiscano a dipendenti assunti per svolgere attività di ricerca e sviluppo

2) l’acquisizione di materiali e materie prime direttamente collegate all’attività di ricerca e sviluppo condotta e l’acquisizione di attrezzature specializzate non considerate immobilizzazioni materiali, utilizzate direttamente nelle attività di ricerca e sviluppo condotte, in particolare recipienti  e accessori da laboratorio e dispositivi di misurazione

3) le perizie di esperti, pareri, consulenze e prestazioni equivalenti, fornite o eseguite in base a specifici contratti da unità scientifiche ai sensi della legge sui principi di finanziamento della ricerca scientifica  e l’acquisizione da tali unità dei risultati delle loro ricerche condotte nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo;

4) l’utilizzo a pagamento di  attrezzature scientifiche e di ricerca utilizzate esclusivamente in attività di ricerca e sviluppo condotte, qualora questo utilizzo non risulti dal contratto stipulato con soggetto correlato col contribuente ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 e 4 della legge IRPEG;

5) i costi di ottenimento e mantenimento dei brevetti, del diritto di protezione del modello di utilità, dei  diritti di registrazione del marchio, sostenuti per:

– la preparazione della documentazione di accompagnamento della domanda e presentazione della domanda di brevetto  all’Ufficio Brevetti

– la conduzione del procedimento da parte dell’Ufficio Brevetti, a partire dal momento dell’inoltro della pratica, in particolare per quanto concerne le tasse ufficiali e i costi di sostituzione legale e di processo,

– respingere le contestazioni di inadempimento ai requisiti richiesti per l’ottenimento del brevetto, il diritto di tutela del marchio o il diritto di registrazione del marchio industriale, sia nel procedimento di inoltro che dopo la sua conclusione,

– pagare le tasse periodiche, la quota del rinnovo, le traduzioni e l’espletamento di altre operazioni  indispensabili per l’assegnazione o la proroga della validità del brevetto, del diritto di tutela del marchio di utilizzo  e del diritto di registrazione del marchio industriale, in particolare per quanto concerne i costi di convalida del brevetto europeo.

– le spese di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e dei valori immateriali utilizzati nelle attività di ricerca e sviluppo condotte, escluse le autovetture e strutture edilizie,  edifici e locali costituenti proprietà separate.

Quanto si riesce a risparmiare in pratica?

Autore: Katarzyna Szkałuba, Capo Contabile presso la  Bosetti Global Consulting

 

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