FISCALITÀ

Cambiamenti nelle imposte IVA nel 2017

Vi presentiamo l’elenco dei cambiamenti relativi alle imposte sui beni e servizi che entreranno in vigore in Polonia dal 2017.

Assoggettamento al meccanismo di inverso carico fiscale, dei servizi aggiuntivi, ovvero:
– dei servizi nel campo dell’edilizia (elencati nell’allegato n.14 alla Normativa sull’IVA) – l’inversione del carico nel caso di servizi edili verrà applicata qualora l’appaltatore che fornisce il servizio compare nelle vesti di subfornitore. Il meccanismo di inverso carico fiscale avrà applicazione solamente nel caso in cui entrambe le parti della transazione saranno contribuenti attivi dell’IVA.

– delle transazioni il cui l’oggetto saranno circuiti elettronici integrati – esclusivamente microprocessori

– delle transazioni il cui oggetto saranno determinate merci classificabili nella categoria dell’oro e argento

Incremento dei massimali della quota esente nell’imposta IVA – a partire dal 1 gennaio 2017 il nuovo limite è stato fissato a 200.000 zł; ai contribuenti che nel 2016 abbiano realizzato a titolo di vendita una quota maggiore del limite di 150 000 zł ma inferiore a 200 000 zł – potranno usufruire nel 2017 dell’esenzione dell’IVA.

Liquidazione dell’IVA in regime trimestrale – ora potranno usufruire di questa agevolazione solamente le imprese che si considerano piccoli contribuenti (ovvero con fatturati annuali inferiori a 1,2 mln di euro), in attività da almeno 12 mesi. Nel primo anno di attività le imprese dovranno liquidare l’IVA. L’esclusione della possibilità di liquidare l’IVA trimestralmente potrebbe riguardare in specifiche condizioni anche contribuenti che forniscono beni c.d. sensibili (intesi ai sensi dell’allegato n.13 della normativa sull’IVA).

L’obbligo di presentare le denunce IVA in formato elettronico – implementato in due fasi:
dal 1 gennaio 2017 – riguarda i contribuenti che effettuano forniture o acquisizioni nella forma di inverso carico fiscale, contribuenti che hanno l’obbligo di registrarsi come contribuenti IVA UE (comunitario) o contribuenti che hanno l’obbligo– sulla base di prescrizioni inerenti la tassazione dei redditi – di produrre determinate dichiarazioni, informazioni e deposizioni in formato elettronico
dall’anno 2018 – riguarderà tutti i contribuenti.

Implementazione dell’obbligo di fornire mensili informazioni riassuntive (IVA UE) e spedirle esclusivamente in formato elettronico. Lo stesso obbligo riguarda anche informazioni relative agli scambi nazionali.

Diritto di detrazione delle quote di imposte dovute nel caso di transazioni WN, importazioni di servizi, inverso carico fiscale – conformemente con le nuove prescrizioni il diritto di considerare contemporaneamente come imposta calcolata – la quota d’imposta dovuta maturerà solamente in condizioni in cui la quota dell’imposta dovuta verrà considerata nella appropriata dichiarazione IVA entro 3 mesi dalla scadenza del mese in cui è maturato l’obbligo fiscale; nel caso di successiva considerazione dell’IVA dovuta nella rispettiva dichiarazione, il diritto di detrazione potrà essere realizzato in tempo reale.

– Ampliamento dei presupposti di cancellazione dei contribuenti dal registro dei contribuenti IVA.

– Mantenimento fino a tutto l’anno 2018 delle attuali aliquote IVA.

– Cambiamenti nell’ambito di merci c.d. sensibili nel confronto delle quali l’acquirente potrà essere solidamente responsabile per gli obblighi fiscali del venditore – tra le altre cose l’ampliamento del catalogo di dette merci comprendente la pellicola di tipo stretch, hard disk, dischi SSD

– Aggiuntivo indebitamento fiscale (sanzione del 30%) nel caso di impropria liquidazione dell’imposta IVA – questo obbligo verrà preteso per principio qualora il contribuente:
1. nella dichiarazione fiscale presentata farà risultare:
a. l’importo del debito fiscale inferiore alla quota dovuta,
b. la quota di restituzione dell’imposta o quota di restituzione dell’imposta calcolata maggiore della quota dovuta,
c. la quota costituente la differenza dell’imposta da ridurre la quota dell’imposta dovuta per i successivi periodi contabili (esercizzi) maggiore dell’importo dovuto,
d. la quota di restituzione della differenza dell’imposta, la quota di restituzione dell’imposta calcolata oppure la quota di differenza dell’imposta dovuto per i successivi esercizi, invece di evidenziare la quota di indebitamento fiscale soggetta al versamento all’agenzia delle entrate,

2. non abbia provveduto a presentare la dichiarazione dei redditi e
omesso di pagare la quota dell’indebitamento.

L’ammontare dell’indebitamento sopra citato (aggiuntivo) sarà in linea di massima il 30% della quota di abbassamento (incremento della quota da restituire); in alcuni casi potrebbe tuttavia ammontare al 20% (correzione alla fine dei controlli tenente conto delle irregolarità constatate) oppure al 100% (es. nei casi delle c.d. fatture non coperte, fatture inerenti azioni fittizie o aventi per scopo l’aggiramento delle regole)

– per le piccole e medie imprese l’obbligo di fornire informazioni JPK_VAT sarà tassativo dal 1 gennaio 2017; per la microimprese l’obbligo sarà tassativo dal 1 gennaio 2018.

Cambiamenti dei i principi di restituzione dell’IVA in regime accelerato di 25 giorni
Dal 1 gennaio 2017 questo sarà possibile (la restituzione) solamente qualora vengano insieme soddisfatte le seguenti condizioni:
1. gli importi dell’imposta calcolata, evidenziati nella dichiarazione dei redditi, ad esclusione della quota dell’imposta calcolata o differenza dell’imposta, di cui al cpv.1, non liquidata nei precedenti periodi contabili e evidenziata nella dichiarazione, siano derivati da:

a. fatture documentanti gli importi dovuti che siano stati completamente pagati mediante conto corrente bancario del contribuente presso la banca avente sede sul territorio del paese oppure su c/c del debitore passivo presso una cassa di credito-risparmio di cui egli è membro, come indicato nel modulo di identificazione descritto in prescrizioni a parte,

b. fatture, diverse da quelle descritte alla precedente voce a., documentanti crediti, qualora il loro totale non superi l’importo di 15.000 zł,
documentazione doganale, certificati d’importazione e decisioni, di cui all’art.33 cpv.2 e 3 nonché l’art.34, e sono state pagate dal contribuente,

d. importazione di merci liquidata conformemente all’art.33a, acquisizione intracomunitaria di merci, prestazione di servizi per le quali è contribuente il beneficiario del servizio, oppure forniture di merci, per le quali è contribuente il loro acquirente, qualora nella dichiarazione fiscale sia stata evidenziata la quota d’imposta dovuta e relativa a queste transazioni,

2. l’importo dell’imposta calcolata o della differenza dell’imposta, di cui al cpv.1, non liquidato nei periodi precedenti contabili e evidenziato nella dichiarazione non supera l’importo di 3.000 zł,

3. il contribuente presenterà presso l’ufficio dell’agenzia delle entrate i documenti confermanti il pagamento dell’imposta mediante conto corrente bancario del contribuente oppure su c/c del debitore passivo presso una cassa di credito cooperativo, di cui al cpv.2,

4. il contribuente nei successivi 12 mesi precedenti direttamente il periodo, per il quale chiede il rimborso entro 25 giorni:
a. risultava registrato come contribuente IVA attivo,
b. aveva presentato per ciascun periodo di contabilizzazione dichiarazioni,
di cui all’art.99 cpv. 1-3

Autore: Agnieszka Pelc, Chief Accounting Manager Bosetti Global Consulting

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