1. Condizioni generali per il rifiuto di iscrizione di un soggetto economico come contribuente IVA
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver verificato i dati forniti nella domanda di registrazione (VAT-R), registra il contribuente come “contribuente IVA attivo” e ne conferma l’iscrizione su richiesta di quest’ultimo. Nell’art.96, comma 4a della legge sull’IVA, si precisa che il direttore dell’Agenzia delle Entrate non registrerà il soggetto come contribuente IVA senza obbligo di doverlo notificare allo stesso qualora:
1) i dati forniti nella domanda di registrazione non siano veritieri, oppure
2) il soggetto economico in questione non esista, oppure
3) nonostante i tentativi documentati effettuati, non sia possibile contattare il soggetto economico o il suo rappresentante legale, oppure
4) il soggetto o il suo rappresentante non si presenti al direttore dell’Agenzia delle Entrate dopo essere stato convocato
5) dalle informazioni disponibili risulti che il contribuente può operare con l’intento di avvalersi dell’attività di istituti bancari ai sensi dell’art. 119, punto 1 della legge del 29 agosto 1997 – Codice Tributario (Gazzetta Ufficiale del 2021, voce 1540 e successive modifiche) oppure di casse cooperative di risparmio e credito per finalità connesse a frode fiscale ai sensi dell’art.119, punto 9 del Codice Tributario, oppure
6) in relazione a tale soggetto, il tribunale abbia emesso, sulla base di norme specifiche, il divieto di esercitare attività d’impresa.
2. Motivi della radiazione di un contribuente dal registro IVA
a. Cessazione delle attività soggette a tassazione
Il contribuente che ha cessato di svolgere attività soggette a tassazione è tenuto – ai sensi dell’art. 96, comma 6 della legge sull’IVA – a segnalare questo fatto al direttore dell’Agenzia delle Entrate (tramite modulo VAT-Z). Tale notifica costituisce la base per la cancellazione del contribuente dal registro dei contribuenti IVA da parte del direttore stesso.
b. Decesso del contribuente
In base all’art. 96, comma 7 della Legge sull’IVA, in caso di decesso del contribuente, il direttore dell’Agenzia delle Entrate cancella il contribuente dal registro dei contribuenti IVA. La cancellazione non si applica in caso di decesso del contribuente, qualora il direttore dell’Agenzia competente riceva dal Registro Centrale e Informazioni sull’Attività Economica:
1) i dati dell’amministratore incaricato della successione di cui all’art. 9, comma 1 della legge del 5 luglio 2018 sulla gestione della successione di un’impresa di persona fisica e altre agevolazioni relative alla successione aziendale (Gazzetta Ufficiale del 2021, voce 170),
2) le informazioni sulle modifiche apportate ai dati di cui al punto 1
– in base all’art. 22, comma 2 della Legge del 6 marzo 2018 concernente il Registro Centrale e Informazioni sull’Attività Economica e Punto Informativo per Imprenditori (Gazzetta Ufficiale del 2022, voce 541).
c. Altri preupposti per radiare un contribuente dal registro IVA
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate cancella d’ufficio il contribuente dal registro di contribuenti IVA senza obbligo di notificarlo a quest’ultimo qualora:
• il soggetto economico non esista,
• nonostante i tentativi documentati effettuati, non sia possibile contattare il contribuente o il suo rappresentante.
• i dati forniti nella domanda di registrazione IVA-R non siano veritieri,
• il contribuente o il suo rappresentante legale non si presenti dopo essere stato convocato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, da quello delle Entrate e Dazi, dal direttore della Camera Amministrativa Fiscale o del Amministrazione Fiscale Nazionale (KAS),
• le informazioni in possesso del contribuente facciano supporre che il contribuente svolge attività finalizzate all’utilizzo dell’attività di banche o cooperative di risparmio e credito per finalità connesse a frodi fiscali
•nei confronti del soggetto economico, il tribunale abbia emesso, sulla base di norme specifiche, il divieto di svolgere attività d’impresa.
Questo è ciò che risulta dall’art.96, comma 9, punti 1-6 della legge sull’IVA. Pertanto, al verificarsi di una qualsiasi delle condizioni sopraindicate, l’autorità fiscale radia il contribuente dal registro IVA.
Esempio
Un contribuente, liquidando l’IVA mensilmente, non ha presentato il modulo JPK_V7M per gennaio, febbraio e marzo 2022. Se il direttore dell’Agenzia delle Entrate non riesce a contattare il contribuente nonostante le convocazioni inviategli (in formato cartaceo o elettronico), lo radierà dal registro dei contribuenti IVA attivi.
Inoltre, ai sensi dell’art. 96, comma 9a, punti 1-5 della Legge sull’IVA, dal registro dei contribuenti IVA viene cancellato d’ufficio il contribuente che:
1) ha sospeso l’esercizio dell’attività economica sulla base delle disposizioni in materia di sospensione dell’attività economica per un periodo di almeno 6 mesi consecutivi,
2) era tenuto a presentare dichiarazioni (di cui all’articolo 99, commi 1, 2 o 3 della legge sull’IVA), ma non l’ha fatto per 3 mesi consecutivi o per un trimestre,
3) ha presentato per 6 mesi consecutivi o 2 trimestri consecutivi le dichiarazioni di cui all’art. 99, commi 1, 2 o 3 della legge sull’IVA, in cui non ha indicato la vendita o l’acquisto di beni o servizi né l’importazione di beni con gli importi dell’imposta da detrarre,
4) ha emesso fatture o fatture rettificate che documentavano attività non eseguite,
5) nello svolgimento dell’attività d’impresa sapeva o aveva fondati motivi di ritenere che fornitori o acquirenti direttamente o indirettamente coinvolti nella fornitura dello stesso bene o servizio, fossero coinvolti in una liquidazione fiscale disonesta al fine di ottenere un profitto.