I conferimenti supplementari sono destinati a rafforzare il capitale di riserva e possono essere utilizzati dalla società per qualsiasi scopo inerente la sua attività imprenditoriale purché ragionevolmente giustificati dalle esigenze della Società, sia per finanziare le esigenze attuali, attività, specifici investimenti o per coprire eventuali perdite, possono anche essere destinati a completare il patrimonio aziendale per poter garantire il soddisfacimento dei creditori. I conferimenti supplementari aumentano i fondi propri della società, senza aumentare le quote degli azionisti, e di conseguenza dell’ammontare del capitale sociale. Vengono considerati come una sorta di beneficio che si colloca tra un prestito e un contributo.
Occorre tuttavia distinguere:
– conferimenti per la copertura del capitale sociale in cambio di azioni
– conferimenti supplementari per l’aumento del capitale di riserva, senza azioni
– prestiti dai soci
La caratteristica basilare dei conferimenti supplementari è la loro natura temporanea, in quanto conformemente con l’art. 179 § 1 del codice delle società commerciali, i conferimenti supplementari possono essere restituiti agli azionisti qualora non destinati a coprire la perdita evidenziata nei rendiconti finanziari. Pertanto, questi sussidi non sono considerati fonte di fondi destinati al finanziamento permanente delle attività della società. Di conseguenza, questi versamenti, anche se simili ai pagamenti per le azioni, differiscono da quest’ultimi in quanto non sono rimborsabili in senso assoluto e non generano un aumento del capitale azionario della società.
Il capitale di riserva della società – a differenza del capitale sociale – non ha carattere di obbligatorietà e il suo ammontare non è soggetto a notifica al tribunale del registro. Il suo scopo è, tra gli altri coprire le perdite che possono sorgere nel corso delle operazioni della società. Non è ammissibile l’aumento del capitale sociale direttamente da questi fondi, né è possibile utilizzarli per il pagamento dei dividendi
Il conferimento supplementare può essere previsto già a livello di atto costitutivo originale o nella modifica di contratto. Nell’atto costitutivo questo richiederebbe il consenso di tutti gli azionisti. In caso di modifica del contratto della società con cui si introducesse questo obbligo, tale modifica richiederebbe il consenso di tutti gli azionisti e quindi dovrebbe essere adottata all’unanimità.
Si raccomanda di verificare nell’atto costitutivo della società l’esistenza di eventuali disposizioni riguardanti i conferimenti supplementari.
Da questo occorre distinguere la concretizzazione di questo obbligo, ovvero l’imposizione di un concreto conferimento supplementare. Una delibera che attui una disposizione dell’atto costitutivo e che imponga una specifica contribuzione, non avente carattere di modifica dello statuto, non richiederà il consenso di tutti gli azionisti.
Un azionista di una società a responsabilità limitata può dedurre il suo credito nei confronti della società dai crediti della società nei confronti del partner in relazione ai conferimenti supplementari (risoluzione della Corte Suprema, III CZP 117/09).
L’applicazione e la riscossione dei conferimenti supplementari dev’essere tassativamente proporzionale alle quote di partecipazione possedute (ad es. il raddoppio di azioni, il 50% di partecipazioni, 1/3 del valore della partecipazione, 10 zł del valore nominale delle azioni di pari valore).
I conferimenti supplementari possono essere restituiti agli azionisti, qualora non destinati a coprire la perdita indicata in bilancio (l’atto costitutivo può statuire in modo diverso, ma non può prevedere la restituzione delle quote qualora il capitale sociale non sia coperto). La restituzione dei conferimenti supplementari necessita per essere attuata un’apposita delibera della maggioranza assoluta degli azionisti e potrà essere realizzata un mese dopo la data di annuncio dell’intenzione di restituzione sulla Gazzetta (Monitor) (le disposizioni statutarie potrebbero disporre altrimenti).
Il rimborso dovrà essere fatto in modo uniforme a tutti gli azionisti (l’atto costitutivo della società potrebbe prevedere altre soluzioni) aventi diritto alle azioni al momento dell’adozione della risoluzione sul rimborso, il che significa che i conferimenti supplementari potrebbero essere restituiti ad altri azionisti rispetto a quelli che hanno versato o di un altro importo (ad es. dopo la vendita di azioni i contributi supplementari saranno rimborsati all’acquirente della quota). Nel caso di vendita della partecipazione o di una parte di essa l’acquirente risponde in solido con il venditore nei confronti della società per i servizi non resi e dovuti alla società, derivanti da questa partecipazione, inclusi i conferimenti supplementari non versati.
Si raccomanda nella vendita di azioni di verificare se il venditore non è in arretrato con il pagamento dei conferimenti supplementari e un eventuale rimborso dei versamenti effettuati dovrebbe essere incluso nel prezzo delle azioni, qualora sia probabile il rimborso di tali conferimenti supplementari.
Autore: Jacek Wilczewski, consulente legale