FISCALITÀ

Ulteriori modifiche all’IVA da ottobre

Dal 1° ottobre 2021 entrerà in vigore il secondo pacchetto di modifiche fiscali, il cosiddetto SLIM VAT 2. Il Ministero delle Finanze afferma che le nuove norme semplificheranno le operazioni di liquidazione, ma riduranno anche le eventuali irregolarità. Di seguito elenchiamo le novità più rilevanti introdotte dal pacchetto SLIM VAT 2.

Ripristino del diritto di detrazione neutra dell’ IVA

Le normative attuali consentono la contabilizzazione dell’IVA per gli acquisti intracomunitari di beni (WNT) o importazione di servizi in sede di dichiarazione dei redditi solamente per un periodo di tre mesi, dalla fine del mese in cui è sorto l’obbligo fiscale. Tuttavia, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sentenziato l’incompatibilità di tale disposizione con la direttiva IVA. Pertanto, le nuove disposizioni implementano nell’ordinamento giuridico la sentenza C-895/19 della CGUE. In virtù di ciò si ripristina il diritto alla riduzione dell’importo dell’imposta a debito per l’ammontare dell’imposta a credito nella liquidazione per il periodo in riferimento al quale è sorto l’obbligo fiscale relativo ai beni o servizi acquistati.

Modifiche al conto IVA e al meccanismo di pagamento frazionato [Split payment]

Il Ministero delle Finanze ha risolto la questione dello svincolo di fondi da un conto IVA in fase di chiusura. Attualmente, in una situazione in cui al giorno di chiusura del conto di regolamento, il contribuente possiede dei fondi sul conto IVA associato e non ha provveduto a trasferirli su un altro conto IVA, la banca effettua una ricontabilizzazione di questi fondi su un c.d. conto tecnico. Tali fondi vengono quindi “depositati” su un apposito conto e attendono eventuali ulteriori disposizioni da parte del titolare. Una volta modificate le prescrizioni, con la data di entrata in vigore ovvero dal 1° ottobre, i contribuenti potranno richiedere il rimborso dei fondi depositati sul conto tecnico. Inoltre, l’emendamento introduce la possibilità di emettere da parte del responsabile dell’Agenzia delle entrate di disposizoni inerenti lo svincolo dei fondi dal conto IVA, anche in situazioni in cui il contribuente abbia arretrati d’imposta, a patto che questi siano stati posticipati o rateizzati. Il disegno di legge prevede anche la possibilità di trasferire fondi tra vari conti IVA del contribuente, compresi quelli gestiti da banche diverse.
Viene modificato il contenuto dell’articolo 60 dell’allegato 15 alla legge sull’IVA. Conformemente alla modifica proposta, saranno soggette al meccanismo di pagamento frazionato (MPP) “i computer e altri dispositivi per l’elaborazione automatica dei dati, comprese le relative parti e accessori” classificati secondo il PKWiU come 26.20.1. (qualora il valore della fattura, che documenta questa transazione, dovesse superare l‘importo di 15.000 PLN lordi).

Proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni IVA-26

Le modifiche consentiranno la presentazione delle informazioni IVA-26 entro il 25 °giorno del mese successivo al quello in cui il contribuente ha sostenuto la prima spesa inerente il veicolo utilizzato esclusivamente per l’attività professionale. Tale informazione deve essere inoltrata entro e non oltre la data di presentazione della registrazione JPK_V7/V7-K per un determinato mese, anche in relazione ai contribuenti trimestrali. Qualora tale informazione non venga presentata, si intenderà che l’autoveicolo viene utilizzato esclusivamente per l’attività professionale del contribuente solamente a partire dal primo giorno del mese in cui il contribuente notifica tale informazione.

Occorre tuttavia precisare, che la nuova formulazione di questa disposizione si applicherà alle spese, relative agli autoveicoli utilizzati esclusivamente per svolgere attività aziendali, sostenute dopo il 31 dicembre 2021.

Correzione delle importazioni di merci

L’emendamento delle normative prevede la possibilità di rettifica della dichiarazione entro quattro mesi in situazioni in cui il contribuente nella dichiarazione originaria non avesse liquidato integralmente o parzialmente l’imposta sull’importazione dei beni. Secondo le informazioni del Ministero delle Finanze, relativamente alle motivazioni al disegno di legge, qualora il contribuente- entro il termine previsto- non provveda a liquidare l’imposta con l’importo corretto e non inoltri relativa rettifica della dichiarazione, perderà il diritto di poter liquidare tale imposta.

Transazioni a catena nelle esportazioni e WDT

Nelle nuove disposizioni sono state puntualizzate le norme che specificano a quale fornitura occorre ascrivere la spedizione o il trasporto in situazione in cui vengono organizzati dal primo fornitore o dall’ultimo acquirente della transazione a catena. E così, qualora il trasporto venga organizzato dal primo soggetto, la spedizione o trasporto verrà imputata alla sua consegna al successivo soggetto della catena. Mentre se il soggetto incaricato dell’organizzazione del trasporto dovesse essere l’ultimo acquirente, la spedizione o trasporto verrà imputata alla consegna effettuata verso tale soggetto.

Sgravio per i crediti inesigibili [“Ulga na złe długi”]

L’emendamento alle disposizioni in materia di sgravio dei crediti inesigibili prevede l’abrogazione della condizione esistente relativa all’iscrizione del debitore come contribuente IVA attivo, nel giorno precedente la presentazione della rettifica della dichiarazione da parte del creditore. Il creditore dovrà comunque avere lo status di contribuente IVA attivo. Si prevede inoltre di estendere da due a tre anni, a partire dalla fine dell’anno in cui è stata emessa la fattura, il periodo in cui il creditore avrà diritto a usufruire dello sgravio dei crediti inesigibili.

Scelta della tassazione della vendita di immobili in un atto notarile

Nella rosa delle modifiche pianificate si prevede anche la possibilità di scegliere le modalità di tassazione con l’imposta IVA della vendita di un immobile. Ad oggi, i contribuenti che intendono rinunciare all’esenzione IVA e alla tassazione della consegna di edifici e strutture o parti di loro, sono tenuti a presentare una dichiarazione in tal senso al più tardi il giorno precedente la consegna dell’immobile. Sulla base della normativa emendata, potranno invece rilasciare una dichiarazione sulla scelta della modalità di tassazione con l’imposta IVA della consegna degli immobili, strutture edilizie o loro parti, direttamente in sede dell’atto notarile.

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