FISCALITÀ

Sostegno all’Ucraina negli oneri fiscali

Nel contesto del conflitto armato in Ucraina, sono state elaborate nuove soluzioni fiscali che comportano una serie di agevolazioni a vantaggio sia di persone fisiche che di società, le quali forniscono sostegno ai cittadini ucraini. Le nuove norme sono entrate in vigore al momento del loro annuncio e sono applicabili retroattivamente, ovvero dal 24 febbraio 2022. Secondo la legge, l’imposta sul reddito non sarà pagata né dai cittadini ucraini che beneficiano del sostegno né dai contribuenti polacchi, che in cambio di tale sostegno riceveranno prestazioni in denaro dal governo.

La legge ha anche introdotto soluzioni per le aziende che forniscono sostegno all’Ucraina per mezzo di organizzazioni, fra le quali si annoverano:

• organizzazioni non governative (anche ucraine)
• enti locali
• l’Agenzia Governativa per le Riserve Strategiche
• soggetti economici che svolgono attività mediche od operano nel settore del soccorso medico in Polonia e Ucraina.

L’agevolazione consiste nella possibilità di includere le spese sostenute per tale aiuto negli oneri fiscali, sia in PIT (IRPEF) che in CIT (IRES). Sono fiscalmente deducibili i costi di produzione o il prezzo di acquisto di beni e diritti trasmessi a terzi nell’ambito del sostegno fornito, nonché i costi sostenuti per le prestazioni gratuite (es. assistenza sanitaria gratuita). Tale agevolazione si applica con decorrenza dal 24 febbraio fino al 31 dicembre 2022.

Un’altra agevolazione consiste nella possibilità di detrarre una donazione fatta a un’associazione di pubblica utilità. Tale attività è svolta da organizzazioni non governative (ONG), comprendenti sia associazioni di pubblica utilità sia fondazioni e associazioni operanti nell’UE e nell’ambito del SEE (Spazio Economico Europeo) che tale status non possiedono. Le donazioni fatte a beneficio di organizzazioni possono essere detratte dalla base imponibile. Nel caso di persone fisiche (PIT) l’importo della detrazione può arrivare fino al 6% del reddito, nel caso di società (CIT) fino al 10%.

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