FISCALITÀ

Proroga del termine per la prezentazione di una attestazione e di una dichiarazione TPR [sui prezzi di trasferimento]

Il termine per la presentazione della attestazione e della dichiarazione TPR non scadrà alla fine del nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, ma sarà prorogato:
• fino al 30 settembre 2021 per i soggetti il ​​cui termine di legge ordinario scadeva nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 giugno 2021;
• di 3 mesi nel caso in cui il termine di legge ordinario scada nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

Quanto sopra equivale al fatto che per la maggior parte dei soggetti (ossia per quelli il cui il periodo contabile / l’esercizio finanziario = anno solare) il termine per l’adempimento degli obblighi di documentazione scadrà nuovamente il 31 dicembre.

PER CHI È L’OBBLIGO DI PREDISPORRE DOCUMENTI SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO – PROMEMORIA

Sui soggetti collegati grava l’obbligo di predisporre la documentazione locale sui prezzi di trasferimento se il valore della transazione controllata di natura omogenea (al netto dell’IVA) supera le soglie di documentazione nel periodo contabile:
• 10 milioni di PLN per una transazione di merci,
• 10 milioni di PLN per una transazione finanziaria,
• 2 milioni di PLN per una transazione di servizi nonché
• 2 milioni di PLN per transazioni diverse da quelle elencate.

Le soglie di documentazione sono fissate separatamente per ciascuna transazione controllata di natura omogenea, e separatamente per la parte dei costi e dei ricavi.
Il valore di una transazione controllata di natura omogenea deve essere determinato indipendentemente dal numero dei documenti contabili, nonché dei pagamenti effettuati o ricevuti, e indipendentemente dal numero dei soggetti correlati con i quali è conclusa una determinata operazione. Nel valutare se una data transazione controllata abbia natura omogenea, si prendono in considerazione i criteri indicati all’art. 23 della legge 5 updof [IRPEF].

L’omogeneità della transazione dovrebbe essere intesa come la somiglianza dell’oggetto della transazione e degli altri parametri principali della transazione, significativi dal punto di vista dei prezzi di trasferimento (quali ad esempio funzioni importanti, beni utilizzati, rischi assunti, metodo di calcolo del prezzo, condizioni di pagamento, ecc.). Qualora risulatssero simili tra di loro all’interno di alcuni flussi, i singoli flussi dovrebbero essere aggregati come un’unica transazione di natura omogenea.

COME VERIFICARE LA CORRELAZIONE

In base alle disposizioni in materia di imposte sui redditi, si considerano correlati tra l’altro quei soggetti, dei quali uno esercita un’influenza notevole su almeno un altro soggetto. Si puntualizza che per soggetto si considera una persona fisica, una persona giuridica o un unità organizzativa priva di personalità giuridica nonché uno stabilimento estero.
A sua volta, per “esercizio di influenza notevole” si deve intendere, tra l’altro:
• possedere, direttamente o indirettamente, almeno il 25% di:
• partecipazioni al capitale o
• diritti di voto negli organi di controllo, legislativi o di amministrazione, o
• partecipazioni o diritti di partecipazione a profitti o proprietà o loro aspettative, comprese quote di partecipazione e certificati di investimento, o
• l’effettiva capacità di una persona fisica di influenzare la presa di decisioni economiche fondamentali da parte di una persona giuridica o di un unità organizzativa priva di personalità giuridica (art. 11a legge 2 comma 1 i 2 updop [legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche] e art. 23m legge 2 comma 1 i 2 updof [legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche].

CAMBIAMENTI NEL 2021 RIGUARDANTI LE TRANSAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI NEI PARADISI FISCALI

Nel 2021 è stato introdotto l’obbligo di predisporre la documentazione sui prezzi di trasferimento (inclusa l’analisi dei prezzi di trasferimento) per una transazione, nella quale il beneficiario effettivo è un soggetto diverso dal contraente del contribuente e ha la propria residenza, sede o direzione su un territorio o in un paese che applica una concorrenza fiscale dannosa (il cosiddetto paradiso fiscale). La soglia per questo tipo di transazione ammonta a 500.000 PLN.
Inoltre è stato esteso l’ambito delle transazioni effettuate direttamente con soggetti di un paradiso fiscale per includere tutte le transazioni effettuate da un contribuente con un soggetto di un paradiso fiscale. Finora la disposizione riguardava esclusivamente operazioni selezionate, tra cui il pagamento di crediti a un soggetto proveniente da un paradiso fiscale o la stipulazione, con tale soggetto, di un contratto societario che non sia una persona giuridica o un accordo di joint venture.
È stato inoltre esteso il contenuto della documentazione locale sui prezzi di trasferimento per le transazioni con un paradiso fiscale per includere l’obbligo di indicare la giustificazione economica, tra cui i benefici economici attesi dalla sua attuazione.

Autore: Aleksandra Stokłosa, Head of Accounting

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