Il Ministero delle Finanze proroga nuovamente il termine per il versamento delle ritenute d’acconto sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (PIT) da parte dei sostituti d’imposta. Fino ad ora, il termine per il pagamento dei mesi di marzo e aprile da parte dei datori di lavoro che hanno subito conseguenze negative in relazione alla pandemia era stato prorogato al 1° giugno 2020. Insieme a tale proroga sono state comprese anche le ritenute operate per il mese di maggio.
Conformemente a quanto previsto dal §1 del Decreto, il termine per il versamento delle ritenute d’acconto sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (PIT) è stato prorogato:
fino al 20 agosto 2020 – per ritenute operate dai sostituti d’imposta nel mese di marzo 2020 che interessano i contribuenti,
fino al 20 ottobre 2020 – per ritenute operate dai sostituti d’imposta nel mese di aprile 2020 che interessano i contribuenti,
fino al 20 dicembre 2020 – per ritenute operate dai sostituti d’imposta nel mese di maggio 2020 che interessano i contribuenti.
Inoltre, ricordiamo che la proroga dei termini riguarda le ritenute d’acconto relative ai proventi derivanti dal rapporto di subordinazione, dal rapporto di lavoro, dal lavoro a domicilio e dal rapporto di lavoro cooperativo, relative alle indennità in denaro dall’assicurazione sociale, nonché, rispettivamente, alle prestazioni a titolo dell’attività svolta personalmente, di cui all’art. 13, punto 8 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (PIT), e a titolo dei diritti d’autore e diritti connessi.
Fonte: TaxAGroup sulla base del Decreto del Ministro delle Finanze del giorno 1° giugno 2020 in merito alla proroga dei termini per il pagamento delle ritenute sull’imposta sul reddito e dell’imposta forfettaria sul reddito da parte di alcuni sostituti d’imposta. (Gazz. Uff. pos. 972)