FISCALITÀ

Nuove possibilità di detrazioni fiscali con agevolazioni per attività inerenti la R&S

Da gennaio 2018 entrerà in vigore il cosiddetto secondo atto normativo sull’innovazione. Esso comporta una serie di vantaggi per gli imprenditori sotto forma di soluzioni che facilitano lo svolgimento di attività innovative e, soprattutto, un maggiore sgravio fiscale per le attività inerenti la ricerca e sviluppo. Le prescrizioni della normativa estendono e chiariscono l’elenco dei costi ammissibili per gli sgravi di R & S e la possibilità di utilizzarlo da parte dei contribuenti che operano parzialmente sul territorio delle ZES.

Vantaggi derivanti dall’aumento del credito d’imposta
Dal 2018 i contribuenti potranno beneficiare di una detrazione fiscale fino al 100% di tutti i costi ammissibili per le attività attinenti alla ricerca e sviluppo. A loro volta, i contribuenti aventi lo status di centro di ricerca e sviluppo potranno detrarre fino al 150% dei costi.

L’elenco più definito ed esteso dei costi ammissibili comprende tra l’altro:

-Le retribuzioni e contributi previdenziali (ZUS) dei dipendenti
-Nella legge modificata potranno essere qualificati per le agevolazioni secondo una proporzione, ovvero in parte del tempo che il dipendente dedica alle attività di Ricerca e Sviluppo. Mentre la dicitura che finora veniva utilizzata ovvero „ingaggiato con l’obiettivo di”, che contribuiva a delle differenze interpretative, è stata cancellata dalla nuova modifica di legge.
-Nel nuovo catalogo dei costi ammissibili è stato incluso anche il credito derivante dai contratti ad opera e commissionamento e dai contributi previdenziali versati in virtù di tali contratti

-I costi di acquisizione di attrezzature specializzate utilizzate in attività di R & S, in particolare contenitori e accessori da laboratorio e apparecchiature di misura non comprese come immobilizzazioni.

-Costi di acquisto di servizi di utilizzazione di attrezzature di ricerca e scientifica per scopi inerenti la ricerca e sviluppo

È stata aggiunta la possibilità di utilizzare deduzioni di ammortamento su attività immateriali e giuridiche sotto forma di costi di sviluppo.
I Centri di Ricerca e Sviluppo (RDC) potranno inoltre includere come costi ammissibili l’ammortamento di fabbricati, edifici e locali costituenti proprietà separata utilizzata ai fini della R & S, nonché i costi di perizie, consulenze, ricerche acquistate da soggetti diversi dalle unità di ricerca.

Anche gli imprenditori che operano in parte in zone economiche speciali beneficeranno delle modifiche, in quanto potranno usufruire delle agevolazioni inerenti la R & S in relazione ai costi ammissibili che non si riferiscono alle operazioni nella ZES. Finora, non avevano questo diritto.

Autore: Katarzyna Szkałuba, Capo Contabile presso la Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI RACCONTA LA POLONIA

ARTICOLI PIÙ LETTI

Seguici su
Linkedin
Bosetti Global Consulting