FISCALITÀ

Accordo di cooperazione con il fisco. Novità in ambito fiscale

Dal 1° luglio 2020, le grandi società possono richiedere al responsabile del KAS (amministrazione fiscale nazionale) un accordo di cooperazione nell’adempimento degli obblighi fiscali. La sottoscrizione di tale accordo dipende dall’ottenimento di una valutazione positiva dall’audit fiscale preliminare. Si tratta di un programma pilota.

Una forma di collaborazione innovativa
L’accordo di cooperazione è una forma innovativa di collaborazione tra l’amministrazione fiscale e i contribuenti nell’adempimento degli obblighi fiscali. L’innovazione consiste nel coinvolgere il contribuente nel controllo costante della propria contabilità e nel prendere in considerazione le esigenze e le aspettative individuali del singolo contribuente.

Il programma si basa su tre principi:
fiducia reciproca: entrambe le parti agiranno secondo le regole concordate.
trasparenza: questo principio si basa sul presupposto che il contribuente sarà pronto a condividere con l’amministrazione fiscale le informazioni relative alla fiscalità, indicando i problemi fiscali difficili da risolvere in autonomia e identificando il rischio fiscale, mentre l’amministrazione fiscale informerà il contribuente in merito ai motivi di adozione delle misure di controllo.
comprensione reciproca: significa che entrambe le parti cooperano consapevolmente nell’interesse comune del corretto adempimento degli obblighi fiscali.

Questo programma innovativo è destinato esclusivamente ai soggetti più grandi per i quali il valore del reddito indicato nella dichiarazione CIT nell’anno fiscale precedente ha superato l’equivalente di 50 milioni di euro, convertito in PLN in base al tasso di cambio medio dell’euro comunicato dalla NBP (Banca nazionale polacca) l’ultimo giorno lavorativo dell’anno civile precedente l’anno di presentazione della proposta contrattuale.

L’amministratore del KAS può limitare a 20 il numero di soggetti con i quali verrà firmato un accordo di cooperazione. La scelta dei contribuenti con i quali stipulare l’accordo durante questo periodo sarà determinata dalla loro importanza economica e sociale, dalla differenziazione in termini di attività commerciale e dall’ordine di ricezione delle domande.

Audit
L’accordo di cooperazione è stipulato con il contribuente, su sua richiesta, dall’amministratore del KAS. Prima di firmare l’accordo, il contribuente deve essere sottoposto a verifica. Il suo profilo viene elaborato (sulla base dei dati provenienti da dichiarazioni fiscali, decisioni, rapporti di ispezione, informazioni ottenute da altre autorità e istituzioni, nonché informazioni generalmente disponibili su Internet) e inoltre viene effettuato un controllo fiscale (audit)preliminare.

Il risultato del audit preliminare determina la stipula dell’accordo di cooperazione. La condizione per la sottoscrizione è subordinata a una valutazione positiva. L’audit preliminare si concentra sul controllo della correttezza dell’adempimento degli obblighi fiscali da parte del contribuente e sulla verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza del quadro di vigilanza fiscale interna, ossia le procedure di autocontrollo adottate dal contribuente per l’adempimento degli obblighi fiscali (il cosiddetto RWNP). L’audit dei metodi per adempiere agli obblighi fiscali consiste in un’analisi del rischio e nell’esame della documentazione relativa alle aree di rischio fiscale identificate con il contribuente. Copre i 2 anni fiscali precedenti l’anno in cui è stata presentata la proposta contrattuale di cooperazione e il periodo che va dall’inizio dell’anno fiscale in cui il contribuente ha presentato la domanda fino al giorno di conclusione delle attività di revisione cioè dell’audit contabile. L’audit dell’RWNP si concentra invece sulla valutazione della possibilità di un corretto adempimento degli obblighi fiscali tramite verifica del livello di attuazione e funzionamento di: sistema di gestione dei rischi, controllo interno, audit interno, supervisione della conformità delle operazioni alle disposizioni di legge, regolamenti interni e norme volontariamente adottate, meccanismi di supervisione esterna (incluso un audit indipendente della funzione fiscale).

Dopo aver firmato l’accordo, viene effettuato un controllo contabile su base continua da funzionari fiscali autorizzati. Consiste nel verificare se i meccanismi di autocontrollo fiscale utilizzati dal contribuente rimangono efficaci e adeguati alla sua struttura organizzativa.

Funzionamento dell’Accordo
L’accordo di cooperazione specifica i dettagli della collaborazione, i diritti e gli obblighi delle parti, nonché il metodo per informarsi sulle persone autorizzate al contatto.
Il contribuente che firmerà l’accordo di cooperazione sarà tenuto ad adempiere volontariamente e correttamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni del diritto tributario e ad avere un RWNP efficace. Inoltre, dovrà riferire all’amministratore del KAS, senza essere convocato, importanti questioni fiscali che, valutate con giudizio, potranno diventare potenziale fonte di controversie con le autorità competenti. È obbligo del contribuente fornire immediatamente, senza dover essere sollecitato a riguardo, informazioni importanti che possono influire sull’ottenimento di un vantaggio fiscale. La sottoscrizione di un accordo di cooperazione consente la stipulazione di specifici accordi fiscali. Il responsabile amministratore del KAS può concluderli con il contribuente sull’interpretazione del diritto tributario, sulla determinazione dei prezzi di trasferimento, sull’applicazione ingiustificata della clausola anti-elusione o sull’importo del debito fiscale CIT previsto per l’anno fiscale successivo.

Il contribuente, presentando dichiarazioni o rettifiche alle dichiarazioni per il periodo monitorato, coperto dalla revisione contabile, eviterà di pagare gli interessi di mora sugli arretrati fiscali comunicati. L’unica condizione è il pagamento degli arretrati fiscali entro 7 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione o di rettifica della dichiarazione. Inoltre, al tal riguardo non verrà avviato alcun procedimento penale fiscale.

Autrice: Agnieszka Pelc, capo contabile, Bosetti Global Consulting

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