FISCALITÀ

IVA: i consigli del ministro delle Finanze

Sul sito del Ministero delle Finanze (www.mf.gov.pl) sono state pubblicate le linee guida per aiutare gli agenti fiscali a valutare l’applicazione della dovuta diligenza nell’adempimento dell’IVA da parte degli imprenditori. Tale raccolta di raccomandazioni è rivolta ai suddetti funzionari, ma fornisce indicazioni utili anche agli imprenditori.

La Metodologia non ha lo status di chiarimento fiscale (di cui all’art. 14a par. 1 cpv. 2 della legge sul Ordinamento fiscale del 29 agosto 1997), pertanto il documento non fornisce ai contribuenti una tutela analoga all’interpretazione generale.

Nella Metodologia vengono indicate le condizioni della dovuta diligenza da applicare da parte degli acquirenti di beni in transazioni nazionali, ossia in relazioni col fornitore dei beni e alle circostanze della transazione conclusa con il medesimo. Allo stesso tempo, si mette in evidenza che l’adozione delle azioni indicate nella Metodologia aumenterebbe significativamente la probabilità dell’applicazione della dovuta diligenza da parte del contribuente.

Inoltre, nel documento si specifica che soltanto al contribuente che ignori le circostanze oggettive, comprovanti che la transazione possa essere finalizzata alla violazione della legge o alla frode, verrà contestato il diritto di detrarre l’imposta a monte.

Tenendo presente la moltitudine di situazioni che possono verificarsi nella pratica della vita economica, al fine di una valutazione affidabile dell’applicazione della dovuta diligenza, nel corso del procedimento le autorità fiscali possono tenere conto anche di altre circostanze relative alla transazione e delle azioni intraprese dal contribuente. Ovviamente, la mancata adozione di azioni indicate nella Metodologia non comporta in modo automatico la perdita del diritto alla detrazione dell’IVA. In caso di contestazione delle liquidazioni IVA, si potrà sempre presentare qualsiasi altro metodo che attesti l’applicazione della dovuta diligenza durante la stipulazione delle transazioni.

Il Ministro delle Finanze ha così suddiviso le attività da svolgere durante le varie fasi della cooperazione con il contraente:
– fase di inizio della cooperazione
– fase di continuazione della cooperazione con il contraente.

Di seguito sono riportati i punti salienti della Metodologia, come indicato dal Ministro delle Finanze.
Valutazione in fase di inizio della cooperazione, ossia gli elementi da verificare in primis:
a. Iscrizione al KRS (Registro Giudiziario Nazionale) o al CEIDG (Registro centrale delle imprese) – qualora venga richiesta

b. Controllo dell’iscrizione come contribuente IVA attivo: l’acquirente può verificarlo grazie al servizio dedicato disponibile sulla piattaforma Portal Podatkowy- “Sprawdzenie statusu podmiotu VAT” o presentando una domanda al responsabile competente dell’ Agenzia delle Entrate di riferimento;

c. Al momento delle transazioni il contraente è iscritto nell’elenco dei soggetti, tenuto dal responsabile del KAS (Amministrazione fiscale nazionale), che sono stati rimossi dal registro come contribuenti IVA dal direttore dell’Agenzia delle Entrate o non sono stati registrati dal medesimo ai sensi dell’art. 96 par. 4a della legge 11 marzo 2004 in materia di IVA;

d. Il contraente non possiede o, nonostante la richiesta da parte del contribuente, non ha presentato le concessioni e i permessi richiesti relativi ai beni oggetto delle transazioni pianificate;

e. Le persone che stipulano un contratto/eseguono transazioni non hanno l’autorizzazione legale ad agire per conto del contraente: il contribuente può verificare la legittimazione delle persone autorizzate a concedere la delega per conto del contraente sulla base dei dati del KRS o del CEIDG;

Valutazione in fase di continuazione della cooperazione:
f. Verifica periodica dei punti relativi alla fase di inizio della cooperazione
g. Criteri della transazione:
I. conclusione della transazione senza rischio economico;
II. pagamento in contanti o riduzione del prezzo in caso di pagamento in contanti, se il valore della transazione supera i 15.000 PLN;
III. pagamento della merce su due conti bancari separati (non applicabile al meccanismo di split payment),
IV. conto di terzi o conto estero;
V. il prezzo della merce si discosta significativamente dal prezzo di mercato, senza giustificazione economica;
VI. la transazione senza giustificazione economica riguardava i beni appartenenti a un settore diverso da quello in cui opera il contraente e che fino ad ora il contribuente non ha acquisito da questi;

Autor: Paulina Milian, capo contabile, Bosetti Global Consulting

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