FISCALITÀ

Documentazione dei prezzi di trasferimento e modulistica CIT/TP

Si ricorda che il 30/09/2018 scade il termine previsto per:
– la preparazione della documentazione inerente i transfer price,
– la presentazione all’agenzia delle entrate della dichiarazione inerente la preparazione della documentazione dei prezzi di trasferimento (di cui all’art 25 bis comma 7, della legge 26 luglio 1991 dell’Imposta IRPEF e art. 9 a cpv.7 della normativa 15 febbraio 1992 dell’imposta IRPEG)
– la presentazione della relazione semplificata CIT-TP / PIT-TP, di cui all’art. 45 cpv. 9 della legge 26 luglio 1991 dell’imposta IRPEF e all’art. 27 cpv. 5 della normativa 15 febbraio 1992 dell’imposta IRPEG.

Quando occorre preparare la documentazione?
Conformemente all’art.9 a cpv 1 voce 1 della normativa IRPEG, la società a responsabilità limitata è tenuta a predisporre la documentazione fiscale nei casi in cui si ha il soddisfacimento contemporaneo delle seguenti premesse:
• sulla base delle registrazioni dei libri contabili la società realizza nell’anno precedente l’anno fiscale in questione entrate o perdite per un controvalore maggiore a 2.000.000 di euro e
• effettua nel corso dell’esercizio con soggetti ad essa correlati transazioni ai sensi dell’art.11 cpv 1 e 4 della normativa IRPEG, avente notevole impatto sull’ammontare delle proprie entrate (perdite) oppure
• registra nei libri contabili durante l’esercizio altri eventi, le cui condizioni sono state determinate (o imposte) insieme ai soggetti correlati ai sensi dell’art. 11 par. 1 e 4 della normativa IRPEG, aventi impatto significativo sull’entità dei redditi (perdite).

Si precisa che vengono considerate transazioni o altri eventi di significativo impatto sui redditi (o perdite) del contribuente – in linea di principio – le transazioni o altri eventi della stessa tipologia, il cui valore totale supera nell’anno fiscale 50.000 euro. Tale limite aumenta in proporzione alle entrate, ai sensi delle prescrizioni sulla contabilità, realizzate nell’anno precedente l’anno fiscale (articolo 9 bis, cpv 1 d) della legge IRPEG)

Le norme fiscali prevedono ancora un altro caso in cui l’autorità fiscale o l’autorità di controllo fiscale possono rivolgersi al contribuente con la richiesta di preparazione e presentazione della documentazione fiscale per le transazioni o altri eventi il cui valore non ecceda i massimali fissati dalla normativa. E si tratta dei casi in cui vi è il sospetto di un probabile ridimensionamento del valore della stessa (delle stesse) per esimersi dall’obbligo di preparazione della documentazione fiscale. Ovviamente in quei casi l’autorità dovrà spiegare nel richiamo le circostanze che dimostrino la probabilità di tentato abbassamento del valore della transazione o degli altri eventi. In una situazione del genere il contribuente dovrà entro 30gg, dalla data di inoltro del richiamo, preparare e presentare la relativa documentazione fiscale.

Quali conseguenze del mancato invio della documentazione entro i termini previsti?
Innanzitutto, le autorità fiscali avranno in questi casi la possibilità di applicare aliquote di tassazione punitive.
In secondo luogo, a questo potrebbe associarsi il rischio di sanzioni penali previste dal codice penale tributario da infliggere ai responsabili della gestione della fiscalità operanti presso le strutture aziendali del contribuente, che potrebbe essere il membro del cda incaricato delle questioni fiscali della società.

La normativa prevede che i contribuenti che per legge sono tenuti a preparare la documentazione dei prezzi di trasferimento hanno l’obbligo di presentarla su richiesta esplicita delle autorità fiscali od organi di controllo tributario entro e non oltre 7gg dalla data di ricevimento di detto richiamo

Autore: Paulina Milian, capo contabile, Bosetti Global Consulting

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