LEGISLAZIONE

Dimissioni di un membro del consiglio di amministrazione nelle società a responsabilità limitata

L’espletamento della funzione di membro del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata, è, in linea di principio, volontario. La persona incaricata a svolgere questa funzione può in ogni momento dimettersi da essa.

Fino a poco tempo fa, non vi era chiarezza su come presentare efficacemente tale dimissione. Le leggi non regolamentavano questo fatto. La Corte Suprema ha cercato di colmare questa mancanza con la risoluzione emanata il 31 marzo 2016 (III CZP 89/15), nella quale si indicava la società stessa come destinataria della dichiarazione di dimissioni del membro del c.d.a. della società s.r.l. (ad eccezione del caso in cui l’unico socio della società è anche l’unico membro del consiglio di amministrazione), rappresentata conformemente all’art. 205 § 2 del Codice delle società commerciali (K.s.h.).

Fino al 1 ° marzo del 2019, le dimissioni da membro del consiglio di amministrazione di una società s.r.l. potevano essere presentate in qualsiasi momento, a prescindere dal numero di persone che componevano il c.d.a. La persona che per ultima presentava le sue dimissioni dagli incarichi nel c.d.a. non doveva più “preoccuparsi” di assicurare il prosieguo dell’attività del soggetto interessato. Mentre dal momento in cui veniva recapitata la dichiarazione delle dimissioni da parte dell’ultimo membro del consiglio di amministrazione, l’azienda rimaneva senza il soggetto (l’organo) autorizzato alla sua rappresentanza, il che, spesso, disturbava o addirittura rendeva impossibile il normale funzionamento della società.

Al fine di evitare tali situazioni, a volte causate deliberatamente (al fine, ad esempio, di rendere difficile ai creditori della società a rivendicazione delle loro pretese), durante la recente modifica della legge K.s.h, è stata introdotta una nuova prescrizione, con l’intenzione di prevenire situazioni in cui la società rimane a tutti gli effetti sprovvista del consiglio d’amministrazione.

Nell’art. 202 della normativa K.s.h. è stato aggiunto il paragrafo 6, dal contenuto del quale risulta che l’ultimo membro del c.d.a. della società s.r.l. che sarà a dimettersi dalle cariche del c.d.a. avrà l’obbligo di convocare l’assemblea dei soci per deliberare la nomina di un nuovo membro del consiglio e sarà tenuto ad allegare alla convocazione la sua dichiarazione di dimissioni. Le dimissioni dell’ultimo membro del consiglio di amministrazione avranno efficacia legale il giorno successivo alla data in cui è stata convocata l’assemblea dei soci.

A questo punto si ricorda che la notifica della convocazione dell’assemblea dei soci deve essere inviata ai soci con almeno due settimane di anticipo sulla data prevista della riunione (art.238§1 della normativa – codice delle società commerciali). Questo significa, che l’ultimo membro del consiglio di amministrazione della società non ha più la possibilità di presentare le sue dimissioni immediate dalla funzione, e dovrà quindi rimanere ancora in carico per almeno altre due settimane.

La nuova disposizione, considerando la sua specifica formulazione letterale, potrà dare origine a diversi tipi di difficoltà nell’applicazione pratica e nella corretta interpretazione, basti pensare a quanto potrà essere difficile determinare in un caso concreto se abbiamo a che fare con la situazione di dimissioni dell’ultimo membro del consiglio di amministrazione. Ad esempio, nel caso di presentazione da parte di due diversi membri del consiglio di amministrazione della stessa società di dimissioni indipendenti una dall’altra, dove ognuno dei quali è rimasto nella convinzione che le sue dimissioni non erano quelle a cui fa riferimento l’art.202 §6 del Codice K.s.h.

Occorre inoltre ricordare che un membro del consiglio può essere legato alla società mediante altri rapporti giuridici (ad es. attraverso il contratto di lavoro, contratto di commissionamento), che possono prevedere l’obbligo di gestire la società, e persino svolgere la funzione di membro del consiglio d’amministrazione. In una tale situazione, la presentazione delle dimissioni dalla carica nel consiglio di amministrazione potrebbe non essere sufficiente per portare a termine gli obblighi relativi alla gestione della società. Potrebbe essere necessario invece la risoluzione del contratto di lavoro o altro contratto che colleghi il membro del consiglio di amministrazione e la società.

Autore: Magdalena Wilczewska, consulente legale

PODOBNE ARTYKUŁY

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI RACCONTA LA POLONIA

ARTICOLI PIÙ LETTI

Seguici su
Linkedin
Bosetti Global Consulting