FISCALITÀ

Credito al consumo – nuove regolazioni

Le modifiche, che sono entrate in vigore l’11 marzo dell’anno in corso, hanno per obiettivo di standardizzare il mercato dei prestiti in Polonia e la sua maggiore formalizzazione. Questo dovrà essere raggiunto tra l’altro mediante la limitazione delle spese di concessione del credito oltre agli interessi nonché impedendo la creazione del c.d. “loop debitorio” … Buona lettura!

Il credito al consumo

Il contratto di credito al consumo si differenzia da un tipico prestito bancario (ad es. mutuo ipotecario). Nel caso del credito al consumo, abbiamo molti più diritti e una tutela extra. La base giuridica per concedere il credito al consumo infatti non è costituita dalle disposizioni della legge – Diritto Bancario – ma bensì la legge sul credito al consumo.
Il contratto di credito al consumo è definito come un contratto di prestito o mutuo, per un importo non superiore a 255.550 zł o il suo equivalente in una valuta diversa da quella della Polonia, che il creditore nell’ambito della propria attività concede o promette di concedere al consumatore. La cosa importante da sottolineare è che, oltre alle società di prestito la normativa si applica anche alle banche o alle cooperative di credito.

Che cosa sta cambiando?

Le modifiche di legge introducono dei limiti su ulteriori costi di concessione del credito oltre agli interessi. Si tratta qui ad esempio di tasse per l’estensione del periodo creditizio, del costo di recupero del credito, dell’ assicurazione. Per il calcolo dei massimali di questi costi si dovrà fare riferimento alla formula (ved. riquadro a fondo pagina). I costi di concessione credito oltre agli interessi, come le commissioni e le spese, per l’intero periodo del prestito non potranno essere superiori all’importo totale del credito.

Le modifiche introdotte avranno altresì il compito di evitare il formasi dell’effetto di “loop debitorio”, che si verifica quando il mutuatario accende ad un altro prestito per poter pagare quello precedente. Le spese e le commissioni si accumulano e diventano un peso sempre maggiore. Attualmente, se il consumatore non ha provveduto al rimborso dell’intero prestito, la concessione da parte del creditore di ulteriori prestiti nel periodo dei 120 giorni dall’erogazione del primo prestito, non sarà più un modo per aggirare le disposizioni sui massimali costi di concessione del prestito (art. 36c della legge). Il limite dei costi verrà calcolato fin dal primo prestito e riguarderà anche i costi per l’erogazione di eventuali successivi prestiti. Queste disposizioni non si applicheranno tuttavia ai prestiti concessi nell’ambito dei conti bancari personali, detti ROR del consumatore, gestiti dal creditore, come anche ai casi di contratti per le carte di credito, qualora il creditore sia anche l’editore della menzionata carta di credito.

Quali sono gli effetti delle modifiche di legge introdotte?

Gli esperti stimano che gli effetti dei cambiamenti introdotti avranno un impatto positivo sul mercato del credito. Si dovrebbe ridurre l’entità delle frodi in seguito all’introduzione dei limiti e, nel lungo periodo, si dovrebbe registrare un calo delle c.d. “spirali del debito”. La cosa importante da sottolineare è che le modifiche formalizzeranno il mercato dei prestiti. Gli istituti di credito potranno condurre le loro attività solamente sotto forma di società a responsabilità limitata o società per azioni. I capitali sociali dovranno essere di minimo 200.000 PLN e avere la piena copertura in contanti.

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