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CBAM

Il CBAM, ovvero il Meccanismo d’Adattamento ai Confini e all’Impronta Carbonica, costituisce un elemento chiave del pacchetto climatico dell’UE “Fit for 55”. Il suo obiettivo è ridurre notevolmente le emissioni di gas serra, di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Questo meccanismo presentato dalla Commissione Europea è di particolare importanza per contrastare le emissioni di gas serra provenienti da prodotti importati da paesi posti al di fuori dell’Unione Europea.

Uno dei principali presupposti del CBAM è eliminare la pratica di trasferire le emissioni al di fuori dei confini dell’UE attraverso l’imposizione di tasse aggiuntive sui prodotti importati, considerando la loro impronta carbonica. Questo meccanismo mira a livellare i costi legati alle emissioni di anidride carbonica per le merci importate nell’UE e quelle dell’UE coperte dal sistema di scambio di quote di emissione dell’UE ETS, un importante strumento per contrastare i cambiamenti climatici.

Il decreto esecutivo CBAM è stato formalmente adottato dalla Commissione Europea il 17 agosto 2023, e le sue norme sono entrate in vigore il 16 settembre 2023. Le nuove norme sono già in vigore per gli importatori dal 1 ottobre 2023, e coprono una fase transitoria che va fino al 31 dicembre 2025. Il primo periodo di rendicontazione per gli importatori scadrà il 31 gennaio 2024, e comprenderà rapporti trimestrali, di cui il primo riguardante il IV trimestre del 2023.

Nell’ambito dei resoconti, gli importatori sono tenuti a segnalare le emissioni di gas serra incorporate nelle merci importate, provenienti dalla produzione fino al momento del loro ingresso nell’area doganale dell’UE. Le emissioni indirette saranno incluse nel sistema dopo il periodo transitorio, obbligando gli importatori a raccogliere dati dai propri fornitori.
Il periodo transitorio non comporta tasse, solo sanzioni per la mancata presentazione dei resoconti. I controlli dei resoconti possono avvenire durante questo periodo e nei tre mesi successivi alla scadenza del termine di presentazione del resoconto stesso (art. 11 comma 1 RW).

Va sottolineato che per il periodo transitorio sarà creato un registro transitorio CBAM, conforme all’art. 10 RW, un database elettronico contenente elementi comuni di dati necessari per la rendicontazione.

Nella fase iniziale, il CBAM riguarderà merci specifiche provenienti dalle industrie dei settori caratterizzati da maggiori emissioni, come quello del ferro e dell’acciaio, alluminio, cemento, energia elettrica, fertilizzanti minerali, acido nitrico, ammoniaca, nitrato di potassio e idrogeno. In futuro si prevede di espandere questo catalogo.

Dal 1 gennaio 2026, il CBAM sarà associato a tasse. Solo i Soggetti Autorizzati a Segnalare CBAM potranno importare prodotti soggetti a CBAM e acquisire certificati CBAM, il cui prezzo sarà legato al prezzo dei certificati EU ETS. Il sistema permetterà agli importatori dell’UE di acquistare certificati carbonici corrispondenti ai costi che dovrebbero sostenere se i beni fossero prodotti conformemente alle regole vigenti nell’UE per la determinazione dei prezzi delle emissioni di anidride carbonica.

D’altra parte, se un produttore al di fuori dell’UE dimostra di aver già pagato il prezzo per l’anidride carbonica utilizzata al fine di produrre merci importate nel suo paese, il costo corrispondente può essere dedotto interamente per chi importa dall’UE.
Gli importatori, per rispettare le normative CBAM, devono presentare una domanda allo scopo di ottenere lo status di Soggetto Autorizzato a Segnalare prima di effettuare l’importazione, nonché effettuare dichiarazioni doganali concernenti le merci soggette a CBAM solo attraverso il Soggetto Autorizzato a Segnalare, acquistare certificati CBAM e presentare dichiarazioni e relazioni contenenti, tra l’altro, informazioni relative alla quantità di emissioni dirette e indirette incorporate.

CBAM diventa quindi uno strumento chiave dell’UE per raggiungere ambiziosi obiettivi climatici, imponendo contemporaneamente agli imprenditori obblighi legati al monitoraggio e alla limitazione dell’impatto delle loro attività sull’ambiente.

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