FISCALITÀ

Ammortamento delle macchine e attrezzature – nuove regole per gli imprenditori

La legge sulla robotica introduce delle nuove soluzioni in termini di possibilità di compensare una tantum gli investimenti per alcune immobilizzazioni materiali fino ad un determinato tetto (con una spesa minima di investimento) e con riconoscimento diretto come costo imponibile degli anticipi per l’acquisizione di tali immobilizzazioni. L’obiettivo principale del cambiamento è di creare un meccanismo che consenta una stimolazione degli investimenti da parte degli imprenditori.
I contribuenti IRPEF che svolgono attività imprenditoriali come anche i contribuenti IRPEG possono effettuare svalutazioni di ammortamento una tantum sul valore iniziale delle immobilizzazioni materiali di nuova costruzione, appartenenti ai gruppi 3-6 e 8 della classificazione delle immobilizzazioni nell’esercizio fiscale in cui tali attività sono state iscritte nel registro delle immobilizzazioni materiali e delle immobilizzazioni immateriali. L’importo delle svalutazioni di ammortamento effettuate una tantum non potrà superare l’importo di 100.000 PLN in un anno fiscale.

Tali regole di ammortamento sono applicabili a condizione che:
1) il valore iniziale di un’immobilizzazione materiale acquistato nell’esercizio fiscale è almeno di 10.000 PLN
2) il valore iniziale totale di almeno due immobilizzazioni acquisite in un anno fiscale è almeno pari a 10.000 PLN e il valore iniziale di ciascuno di essi supera i 3.500 PLN.
Le nuove regolazioni comprendono quindi le immobilizzazioni materiali:
• nuove di fabbricazione,
• classificate nei gruppi 3-6 e 8 del catalogo KŚT,
• con un valore iniziale superiore 3.500 PLN a unità e in totale maggiore di 10.000 PLN.

Il contribuente può effettuare le svalutazioni una tantum non prima del mese in cui le immobilizzazioni sono state iscritte nel registro delle immobilizzazioni materiali e delle immobilizzazioni immateriali. Le svalutazioni una tantum possono anche essere effettuate in uguali rate ogni mese o in quote uguali trimestrali o una volta alla fine dell’anno fiscale.

Negli anni successivi, tali attività vengono ammortizzate sulla base dell’art. 22k cpv. 1 o l’art. 22i della normativa IRPEF (rispettivamente articolo 16k cpv. 1 o lo 16i della normativa IRPEF).

Tuttavia, la somma delle svalutazioni di ammortamento e versamenti finalizzati all’acquisizione dell’immobilizzazione materiale (di cui in seguito), non dovrà superare il valore iniziale di tali immobilizzazioni materiali.

Versamenti finalizzati all’acquisizione di immobilizzazioni materiali
Le prescrizioni modificate delle leggi inerenti la tassazione dei redditi prevedono la possibilità di considerare direttamente come costo imponibile (fino all’importo di 100.000 zł) gli importi versati (anticipi) pagati per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali menzionate, la fornitura delle quali sarà effettuata nei successivi periodi di riferimento. Fino ad ora, il principio dell’ammortamento una tantum impediva una tale operazione, il che non era conveniente per le più piccole imprese.
Il limite fissato per legge di 100.000 zloty, comprende la somma dei versamenti finalizzati all’acquisizione delle immobilizzazioni, versamenti considerati costi imponibili ai fini dei redditi prodotti come anche la somma delle svalutazioni di ammortamento sulle immobilizzazioni materiali acquistate. Tali pagamenti vengono considerati come riduzione dell’importo delle svalutazioni di ammortamento.

La legge 7 luglio 2017 concernente la modifica di legge della normativa sull’IRPEF (redditi delle persone fisiche) e IRPEG (redditi delle imprese) (Gazzetta Ufficiale del 2017, pos 1448) è entrato in vigore il 12 agosto 2017 c.a.

Autore: Aleksandra Stokłosa, Manager Operativo, Bosetti Global Consulting

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