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Scudo Anticrisi per l’imprenditoria

Durante la conferenza stampa del 18.03.2020 il Governo ha fornito delle informazioni sullo “Scudo Anticrisi”:
I° pilastro – Sicurezza dei dipendenti
Lo Stato deve coprire il 40% dello stipendio, fino al valore dellla retribuzione media in Polonia, il 40% è a carico del datore di lavoro, il 20% del dipendente. Le persone che lavorano in base ai contratti di diritto civile e quelle che eseguono il lavoro autonomo riceveranno 2.000 (duemila) złoty lordi.

II° pilastro – Sicurezza delle imprese
In questo caso lo Stato spende fino a 73 miliardi złoty, di cui 5 miliardi per le spese dirette ed il resto sarà di liquidità fornita attraverso BGK [Bank Gospodarstwa Krajowego], PFR [Fondo Polacco dello Sviluppo], ARP [Agenzia Sviluppo Industria].
Gli imprenditori potranno ottenere la dilazione o il frazionamento dei contributi sociali ZUS senza spese.
Nel quadro delle attività anticrisi le società del settore energetico devono prolungare le bollette dell’energia.

III° pilastro – Sanità
Il Governo annuncia le spese di circa 7,5 miliardi złoty.

IV° pilastro — Garantire la sicurezza dei depositi e dei pagamenti.
Le responsabilità del Governo sono cedute a NBP [Banca Nazionale] e KNF [Commissione della Sorveglianza Finanziaria].

V° pilastro – Fondi per rilancio dell’economia
Il programma degli investimenti pubblici realizzato da un nuovo fondo fornito di 30 miliardi di złoty. Scopo: investimenti nell’infrastruttura, modernizzazione delle scuole, ospedali, biotecnologia e altri.
Atti specifici vengono presentati nei prossimi giorni, e il Sejm [Camera bassa] deve adottarli nella prossima settimana.

Secondo il portale wPolityce.pl la Presidenza del Consiglio dei Ministri (KPRM) ha pubblicato una comunicazione dove sono descritti i particolari sul sostegno alle imprese.

1. Aziende, dove:
a) il fatturato in 2 mesi è ridotto del 15% „ed è stata evidenziata una perdita in uno di questi due mesi”,
b) il fatturato in un mese „è ridotto del 25% rispetto al mese precedente ed è stata evidenziata la perdita”,
– possono limitare l’orario di lavoro dei dipendenti fino allo 0,8 del tempo pieno e non meno della retribuzione minima. Lo Stato (FGŚP, Fondo di garanzia salariale) copre la metà dello stipendio del dipendente (il limite del supplemento è il 40% dello stipendio medio. Ad esempio, per lo stipendio medio 4.800 zł il Fondo copre con 2.000 zł la mensilità. Il datore di lavoro ridurrà i costi dell’attività legati al personale del 60%, di cui il 20% sono costi risultanti dalla riduzione dell’orario di lavoro fino allo 0,8 del tempo pieno, nonché il finanziamento della metà dello stipendio ridotto da parte di FGŚP.
Lo scopo di questo è stabilizzare la situazione finanziaria dell’azienda, evitare i licenziamenti e tutelare i redditi e la stabilità dell’occupazione per i dipendenti.

2. Nell’informazione è stato anche indicato il cofinanziamento da parte dello Stato dello stipendio per i periodi di interruzione del lavoro. Nel caso di problemi finanziari (non sono ancora rese note le condizioni particolari) l’impresa può servirsi dell’interruzione economica, nell’ambito della quale la base dell’orario di lavoro e lo stipendio vengono ridotti fino allo 0,5 del tempo pieno e non meno della retribuzione minima. Lo Stato (FGŚP) copre quasi metà dello stipendio, pari a 130% del sussidio, più i contributi sociali. Ad esempio: il dipendente nel periodo di interruzione di lavoro riceve almeno lo stipendio minimo 2.600 zł, di cui quasi 1.300 zł (la metà dello stipendio) coperto dal FGŚP per il periodo massimo di tre mesi.

3. Il pacchetto di protezione prevede anche il pagamento da parte di ZUS di una tantum mensile, per la somma di circa 2.000 zł lordi per le persone che lavorano in base ai contratti di diritto civile (contratto di mandato, contratto d’opera) e per quelle che eseguono il lavoro autonomo. L’ammontare viene stabilito come l’80% dello stipendio mimino per l’anno 2020, ossia 2,.600 złoty lordi. Come sottolineato, affinché l’appaltatore o l’esecutore dell’opera abbia diritto alla prestazione in denaro, deve dimostrare l’esistenza del contratto prima del 1 marzo 2020. Ugualmente, la persona che esegue il lavoro autonomo deve avere l’attività registrata prima del 1 marzo 2020.

 
 

 

 

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