L’attuale periodo di programmazione ha portato a delle modifiche nei principi di selezione dei fornitori e degli appaltatori nell’ambito degli aiuti connessi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di Coesione. Di seguito illustriamo gli aspetti più importanti dei cambiamenti nei progetti infrastrutturali, di ricerca e sviluppo e di consulenza.
La più importante è la competitività
Gli enti che gestiscono i programmi finanziati dai fondi europei hanno introdotto una serie dei cambiamenti finalizzati all’unificazione delle procedure di selezione dei subappaltatori. Questo potrebbe essere recepito come un aumento delle procedure burocratiche ma in realtà, nel lungo periodo, permetterà agli imprenditori di rispettare il principio di competitività in un modo più efficace.
I sostegni finanziari che ricevono le imprese sono aiuti di stato, e pertanto la corretta scelta dei fornitori nell’ambito del progetto realizzato è uno dei principali elementi d’ammissibilità delle spese.
Il principio primario è quello della competitività, il che significa che l’imprenditore selezionerà il fornitore con procedure oggettive e i servizi oppure le merci proposte dal fornitore scelto dovranno distinguersi per la convenienza economica (miglior prezzo).
Soglie delle quote
È cambiata la soglia del valore del contratto, per il quale occorre applicare il principio di competitività nei progetti realizzati dalle imprese. La soglia è pari a 50 k zloty netti (senza l’IVA). In precedenza, l’importo era espresso in valuta euro e ammontava a 14 000 euro.
Per le spese nel range compreso tra i 20 000 ed i 50 000 zloty sono state rilasciate appropriate istruzioni. La procedura è stata leggermente semplificata ma richiede dall’imprenditore che renda di pubblico dominio sia la richiesta d’offerta sia l’informazione sull’esito.
Questa costituisce notevole differenza rispetto al precedente periodo di programmazione, in cui per spese inferiori a 14 k euro il beneficiario doveva dimostrare di aver effettuato un attenta analisi del mercato e quindi di aver scelto l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Richiesta d’offerte – cambiamenti essenziali
In base ai nuovi principi tutte le richieste d’offerte dovrebbero essere pubblicate su un sito web dedicato, generato dal Ministero. La descrizione della richiesta d’offerta dovrà considerare non solamente l’ambito della domanda d’offerta ma anche la scadenza di realizzazione del compito, le condizioni di valutazione delle offerte nonché le condizioni di variazione del contratto stipulato come conseguenza del procedimento realizzato, qualora tale opzione sia prevista. Inoltre, sono state implementate scadenze minime per la raccolta delle offerte:
- per forniture e servizi, non meno di 7 gg di calendario dalla data di pubblicazione della domanda d’offerte,
- per i lavori edili, 14 gg di calendario dalla data di pubblicazione della richiesta d’offerte.
Il periodo dei 7 o 14 gg di calendario decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione della domanda d’offerte e scade nell’ultimo giorno.
Trasparenza degli appalti e scelta “a mano libera”
Un altro cambiamento rilevante è l’obbligo di pubblicare informazioni relative al fornitore selezionato sullo stesso sito del ministero, sul quale veniva pubblicata la stessa domanda d’offerta.
Nel caso, in cui nonostante il corretto svolgimento del procedimento di “rendere pubblica” la domanda d’offerte si riceva solamente un’offerta “non rifiutabile” si riterrà adempiuto appieno il principio di competitività. D’altro canto se non venisse presentata alcuna offerta, si ammette la stipulazione del contratto con l’appaltatore scelto, senza necessariamente rispettare la procedura.
Fino a questo momento si praticava questo iter in alcune regioni. Attualmente, si dovranno applicare a tutti i procedimenti in essere su scala nazionale.
Appalti supplementari
Nei nuovi principi vi è la possibilità d’eseguire degli appalti supplementari. Questa procedura permette d’ampliare l’appalto, cosa che non era possibile in precedenza. L’ambito dell’ampliamento non implica la necessità d’applicare il principio di competitività.
L’appalto esteso (ampliato) potrà essere applicato:
- nei confronti dell’appaltatore originariamente selezionato in conformità ai principi di competitività;
- per ammontare che non superiore al 50% del valore iniziale dell’appalto determinato nel contratto stipulato con l’appaltatore,
- quando sia conforme all’oggetto dell’appalto pubblico principale;
- quando la possibilità di concessione di un tale ordine esteso d’appalto sia stata prevista nella domanda d’offerta e nel contratto con l’appaltatore.
Potrebbe succedere la necessità urgente d’eseguire un appalto esteso (ampliato), non previsto nell’ordine d’appalto principale oppure che non superi del 50% il valore iniziale. In tal caso possiamo usufruire di un’eccezione alla regole.
Base giuridica:
Linee guida in materia dell’ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Europeo Sociale e del Fondo di Coerenza per gli anni 2014 – 2020.