FISCALITÀ

Il Ministero delle Finanze prevede di introdurre, a partire dal 1° gennaio 2023, un altro pacchetto di soluzioni per agevolare le liquidazioni IVA – il cosiddetto SLIM VAT 3.

slim vat

Le modifiche proposte mirano tra l’altro a migliorare la liquidità delle imprese, introdurre una gamma più ampia di esenzioni IVA nonché a semplificare la documentazione richiesta.

1. Limite superiore del „piccolo” contribuente

Attualmente, lo status di piccolo contribuente, ai sensi delle disposizioni di legge sull’IVA, è concesso a un contribuente il cui valore complessivo delle vendite (unitamente all’importo dell’imposta) nell’anno fiscale precedente non abbia superato l’importo espresso in zloty corrispondente a EUR 1.200.0000, o EUR 45.000 – nel caso tra l’altro di contribuenti che operino come broker o gestiscano fondi di investimento, la cui retribuzione consista nell’importo della commissione percepita. Nell’ambito del pacchetto SLIM IVA 3 è stato annunciato l’aumento fino a 2.000.000 di euro del limite che dà diritto allo status di piccolo contribuente.

2. Tasso di cambio per note di credito

Il Ministero delle Finanze vuole chiarire le regole per l’applicazione del tasso di conversione valutaria per le note di credito nei casi in cui la fattura originale venga emessa in valuta estera. L’art.31 b sez. 1, aggiunto alla Legge sull’IVA, costituirà la regola generale per la conversione del tasso di cambio della valuta estera nelle note di credito emesse a conguaglio o a decurtazione. Il corso utilizzato per convertire l’importo relativo alla rettifica della base imponibile sulla nota di credito sarà sostanzialmente un duplicato del corso adottato per la il conteggio originario. Ad esempio, un contribuente che ha applicato il corso del 3 ottobre 2022 per il servizio prestato, applicherà lo stesso corso in caso di emissione di nota di credito.

3. 0% IVA nell’ambito della Cessione Intracomunitaria di beni

Se il contribuente non dispone dei documenti richiesti che confermano la cessione intracomunitaria di beni, è obbligato a registrare tale transazione nella contabilità come fornitura proveniente dal mercato nazionale, applicando l’aliquota IVA appropriata. Una volta introdotta la nuova normativa egli avrà il diritto di correggere adeguatamente la transazione e applicare l’aliquota IVA allo 0% nel computo dell’imposta dovuta relativo al periodo in cui è stata effettuata la fornitura.

Dopo la modifica del normativa, il contribuente avrà facoltà di indicare (rettificare) il WDT nel computo relativo al periodo in cui è sorto l’obbligo fiscale. Questo, come spiega il Ministero delle Finanze, serve a semplificare l’obbligo di correggere tale transazione.

4. Modifica delle regole di fatturazione

Si propone di aggiungere il par. 1a all’art.106b, che consiste nell’introdurre una soluzione facoltativa che permette di derogare all’obbligo di emettere una fattura anticipata, qualora il contribuente percepisca in tutto o in parte il pagamento relativo alla transazione nello stesso mese in cui l’ha effettuata. Questa modifica ha lo scopo di semplificare gli obblighi di documentazione dei contribuenti.

La regolamentazione risultante dalla nuova normativa si applicherà ai casi di ricezione di un anticipo nello stesso mese in cui sono state effettuate le attività connesse a tale pagamento, se la data di emissione della fattura è stabilita secondo la regola generale, ovvero non oltre il 15° giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuata la transazione (la quota intera o una sua parte dovuta dall’acquirente è stata ricevuta).

5. Responsabilità solidale

Nell’art. 108a della legge sull’IVA, si propone di modificare il par. 6, che disciplina la questione dell’esonero dall’obbligo della responsabilità solidale da parte di “terzi” in caso di ricevimento da parte di questi di pagamenti sul conto IVA. Attualmente, l’esonero dall’obbligo della responsabilità solidale dei “terzi” è possibile effettuando un versamento sul conto IVA del fornitore delle merci o del prestatore di servizi oppure mediante il rimborso del pagamento ricevuto sul conto IVA del contribuente che l’ha effettuato.

Il Ministero delle Finanze ha indicato una terza via di esonero dalla responsabilità solidale, che sarebbe dedicata alle istituzioni finanziarie ai sensi dell’art. 4 par. 1 p.7 della Legge sul settore bancario, ovvero principalmente ai factor. Il modo aggiuntivo per ottenere l’esonero dall’obbligo della responsabilità solidale verrebbe applicato quando il contribuente cambia il factor, vale a dire dopo la conclusione di un accordo (contratto) tra i factor e il cliente, che porta al cambiamento del creditore e dei crediti relativi ad un contratto di fornitura di beni o di servizi da parte del fornitore, oggetto del contratto di factoring.

6. Registratori di cassa

Attualmente i contribuenti esenti da IVA, per ottenere il rimborso delle spese legate all’acquisto di un registratore di cassa, devono presentare domanda al Direttore dell’Agenzia delle Entrate nel mese successivo a quello in cui hanno iniziato a tenere i registri delle vendite utilizzando il registratore di cassa. Per snellire l’esame delle domande, è prevista l’introduzione di una norma secondo cui il Fisco, in caso di presentazione di una domanda che non dia adito a dubbi, rimborsi l’importo speso per l’acquisto di un registratore di cassa senza dover emettere una decisione amministrativa.

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