FONDI UE

Finanziamenti nazionali per gli imprenditori in Polonia

Il sostegno alle imprese polacche può arrivare non solamente dai fondi strutturali ovvero dall’Unione Europea, ma anche da fonti nazionali quali gli uffici provinciali di collocamento e ZUS [Istituto di Previdenza Sociale]. Leggi questo articolo per sapere su quali sostegni può contare la Tua azienda.

I sostegni dell’Unione Europea vengono concessi sotto forma di aiuti pubblici all’investimento, protezione dell’ambiente, ricerche, lavori di sviluppo, innovazioni, corsi di formazione, reclutamento e assunzione del personale oppure per l’infrastruttura sociale intesa in modo più generale. Dall’altro canto il sostegno alternativo, ossia nazionale può finanziare, ad esempio, la creazione di un determinato posto di lavoro o l’assunzione di disoccupati o i cosiddetti investimenti preventivi, consistenti nella salvaguardia dei posti di lavoro esistenti.

Benefici derivanti dall’impiego di persone disoccupate

L’imprenditore nella creazione o completamento di attrezzamento di un posto di lavoro potrà approfittare di un sostegno nell’importo equivalente ad un massimale di 6 retribuzioni medie lorde, ovvero di circa 23 k PLN, assumendo per il nuovo posto di lavoro una persona disoccupata che gli verrà assegnata. Il sostegno è una quota una tantum e copre al 100% le spese nette sostenute, previste nel suddetto budget.

Per ottenere tale sostegno bisogna rivolgersi al rispettivo Ufficio di Collocamento Provinciale, competente territorialmente per la sede, inoltrare la domanda e dopo la sua approvazione, realizzare le spese d’investimento. Dopo l’iscrizione all’ Ufficio di Collocamento Provinciale si dovrà procedere all’assunzione della persona disoccupata per un periodominimo di 24 mesi.

Quali imprenditori possono beneficiare del sostegno offerto dagli uffici di collocamento provinciali?

Occorre soddisfare i seguenti criteri:

  • svolgere un’attività economica, ai sensi delle disposizioni sulla libertà dell’attività imprenditoriale per un periodo minimo di sei mesi direttamente precedenti alla data di presentazione della domanda,
  • non ridurre l’orario di lavoro del dipendente e non risolvere il rapporto di lavoro col dipendente con preavviso o sulla base consensuale per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore nel periodo di sei mesi direttamente precedenti alla data di presentazione della domanda e dalla data di ottenimento del rimborso dei fondi,
  • alla data di presentazione della domanda non essere morosi coi pagamenti delle retribuzioni dei lavoratori e con le relative contribuzioni nei confronti degli enti previdenziali,del Fondo di lavoro, del Fondo di Prestazioni Aziendali Garantiti e del Fondo di Pensioni d’Integrazione (Mobilità) ed a titolo di altri contributi pubblici e non avere debiti ancora da saldare,
  • non avere a proprio carico condanne per reati contro il commercio economico nel periodo di due anni precedenti alla data di presentazione della domanda,
  • presentare la domanda completa e correttamente compilata.

Il periodo di attesa per l’ottenimento del rimborso è mediamente di 4 mesi dalla data di presentazione della pratica. L’imprenditore dovrà, in prima battuta, anticipare di tasca propria le spese relative e, solamente dopo l’assunzione del disoccupato, potrà ricevere il relativo rimborso. Nell’ambito di questo strumento si potrà ottenere il finanziamento per l’acquisto di immobilizzazioni materiali, di macchinari e impianti, incluse le misure necessarie per garantire la conformità del posto di lavoro con le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nonché di ergonomia.

Il sostegno di ZUS [Istituto di Previdenza Sociale] a tutti gli imprenditori

Nell’ambito del programma di prevenzione infortuni sul lavoro, l’Ufficio ZUS ha avviato una sovvenzione a fondo perduto finalizzata al miglioramento della sicurezza e salute sul posto di lavoro rivolto a tutte le categorie d’impresa: dalla micro-e piccola impresa, alla media e grande azienda. Nell’ambito del programma l’istituto ZUS finanzierà tre tipologie di progetto:

  • d’investimento, che si riferiscono sopratutto alla sicurezza tecnica, allo sviluppo, alla modifica e miglioramento dello stato tecnico dei macchinari, dispositivi, sistemi e mezzi di protezione,
  • di consulenza riguardanti il miglioramento della sicurezza ed igiene sul lavoro, tra cui, in particolare relativi alla valutazione del rischio professionale, all’introduzione di procedure del lavoro sicuro nonché alla programmazione e monitoraggio delle azioni di prevenzione nell’ambito dell’Igiene e della Sicurezza sul Lavoro,
  • d’investimento e consulenza, aventi caratteristiche d’entrambi i suddetti profili.

Il valore del sostegno dipende dall’ entità dell’impresa e dalla tipologia del progetto.

Il livello di finanziamento è:

  • per le micro imprese – fino al 90%, non superiore ai 40.000 PLN per i progetti di consulenza, 100.000 PLN per i progetti d’investimento, ai 140.000 PLN per i progetti misti,
  • per le piccole imprese – fino all’80%, non superiore a 60.000 PLN per i progetti di consulenza, 150.000 PLN per i progetti d’investimento, 210.000 PLN per i progetti misti,
  • per le medie imprese – fino al 60%, non superiore a 80.000 PLN per i progetti di consulenza, 260.000 PLN per i progetti di investimento, 340.000 PLN per i progetti misti,
  • per le grandi imprese – fino al 20%, non superiore a 100.000 PLN per i progetti di consulenza, 400.000 PLN per i progetti d’investimento, 500.000 PLN per i progetti misti.

Il versamento dei fondi sul conto bancario dell’imprenditore avviene in due parti. La prima parte viene versata entro 14 giorni dalla data di stipula del contratto, la seconda dopo il completamento e verifica del progetto da parte di ZUS.

Nel caso foste interessati ai suddetti finanziamenti non esitate a contattarci per effettuare un’analisi individuale delle vs. opportunità.

Base giuridica:

  1. Legge del 20 aprile 2004 sulla promozione dell’occupazione e istituti i operanti sul mercato del lavoro (G.U. 2015, voce 149, con succ.mod.) – l’art. 46
  1. Regolamento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 aprile 2012 in merito al rimborso delle spese dal Fondo di Lavoro, inerenti alla dotazione e organizzazione dei posto di lavoro destinato alla persona disoccupata e all’assegnazione dei fondi per avviare l’attività economica

(G.U. 2012, voce 457 con succ.mod.)

  1. Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, 18 dicembre 2013 in merito all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis (Bollettino Ufficiale L 352, 24.12.2013, pag. 1)
  1. Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013, 18 dicembre 2013 in merito ad applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo (G.U. UE L 352/9)

5. Programma di finanziamento dell’impresa, l’Ufficio di Previdenza Sociale.

 

 

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