COVID 19

FGŚP – Aiuti a supporto dei posti di lavoro

Il Fondo di Garanzia per i dipendenti (FGŚP) è un’unità statale il cui scopo principale è proteggere i crediti dei dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro. Durante la crisi, associata alla pandemia COVID-19, aiuta le aziende che mirano a mantenere i posti di lavoro. L’assistenza dell’FGŚP può essere concessa per un massimo di 3 mesi dal mese di presentazione della domanda e, a seconda dello sviluppo della pandemia, questo periodo può essere prorogato in futuro. In caso di utilizzo dell’assistenza, il datore di lavoro è tenuto a mantenere i posti di lavoro coperti dalla sovvenzione per il periodo per il quale la FGŚP ha concesso assistenza.

Il supporto si applica a due gruppi professionali coperti da:
Fermo economico – il periodo in cui il dipendente non lavora per cause non imputabili a lui e, comunque, dichiara la disponibilità alla chiamata lavorativa (il lavoratore non esegue alcuna prestazione lavorativa).

In questo caso il datore di lavoro corrisponde al lavoratore lo stipendio ridotto, non più del 50 % e non inferiore allo stipendio minimo. Considerando l’orario di lavoro del dipendente, questo viene cofinanziato dal Fondo di Garanzia con un massimo di 1300 PLN (il 50 % dello stipendio minimo), mentre i fondi da versare per i contributi previdenziali saranno a carico del datore di lavoro per la parte dello stipendio pagato dal Fondo di Garanzia.

Orario di lavoro ridotto – l’orario di lavoro ridotto dal datore di lavoro per cause non imputabili al lavoratore, comunque non più della metà dell’orario di lavoro regolare (lavoro a part time).

In questo caso il datore di lavoro, non essendo vincolato dalle procedure previste dal Codice del lavoro, può ridurre l’orario del 20% fino ad un massimo della metà dell’orario di lavoro (50%), riducendo proporzionalmente la retribuzione. Fermo restando che lo stipendio non può essere inferiore a quello minimo e prendendo in considerazione l’orario di lavoro.

Cofinanziamento dal Fondo di Garanzia per le prestazioni ai dipendenti per un massimo del 50% dello stipendio del lavoratore già ridotto, non più di 2079,43 złoty (il 40 % dello stipendio medio ai fini pensionistici) + i fondi per versare i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per la parte dello stipendio pagato dal Fondo di Garanzia per le prestazioni ai dipendenti (max 373 złoty di contributi).

Per lavoratore s’intende la persona a contratto di lavoro, contratto di collaborazione a progetto (umowa zlecenia) e simili se, a tale titolo, è soggetta l’assicurazione pensionistica obbligatoria (pensione d’anzianità e d’invalidità) presso un dato datore di lavoro. Importante: i lavoratori interinali mandati dall’agenzia o con contratti di outsourcing sono assunti dall’agenzia e quindi solo l’agenzia può chiedere gli aiuti di stato per i propri dipendenti.

Il cofinanziamento non è concesso ai dipendenti la cui retribuzione nel mese precedente il mese di presentazione della domanda era superiore al 300% della retribuzione lorda mensile media prevista a livello nazionale nel 2020 vale a dire 15.681 PLN lordi.

Per comprendere le condizioni, le procedure, i principi generali e avere assistenza per la presentazione della domanda, contattare:
TASK FORCE HELP DESK
Email: taskforce@bosetti.pl
Tel: 0048 / 71 338 6 5 48
0048 / 71 338 65 49

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