FISCALITÀ

Capitalizzazione sottile – interessi nei costi deducibili

Il 1 gennaio del 2015 è entrato in vigore l’aggiornamento delle prescrizioni di legge con lo scopo di limitare ulteriormente le possibilità di includere, come costi deducibili ai fini reddituali, degli interessi maturati sui prestiti e mutui accesi presso soggetti affiliati (anche se in modo indiretto).

Cambia il modo di fissare il limite dell’ammontare degli interessi sui prestiti concessi dai soggetti. Inoltre ai contribuenti si offre la possibilità di scegliere il metodo della c.d. „capitalizzazione sottile” che si può anche chiamare metodo semplificato.

Metodo di base
Dal 2015 la base per calcolare il limite degli interessi classificabili come costi deducibili ai fini reddituali è l’ammontare del capitale proprio della società beneficiaria del prestito, obbligata a pagare i relativi interessi.

Di seguito elenchiamo i requisiti necessari per poter applicare le nuove disposizioni della c.d. “capitalizzazione sottile”:
a. la società dovrà ottenere un prestito dal soggetto affiliato
b. sarà creditore un soggetto che possiede o dei soggetti che insieme possiedono, per principio in modo diretto o indiretto, non meno del 25% delle partecipazioni o azioni di questa società (calcolati sulla base del diritti di voto);
c. l’indebitamento complessivo nei confronti di questi soggetti (comprendente anche, ma non esclusivamente, l’indebitamento dai prestiti ottenuti, diminuito del valore dei prestiti che la società ha concesso a questi soggetti)risulterà superiore al valore del capitale proprio della società
d. sia il valore dell’indebitamento che del valore capitale proprio saranno calcolati all’ultimo giorno del mese precedente il mese di pagamento degli interessi sul prestito.

In una situazione del genere, la parte degli interessi pagati, corrispondente proporzionalmente al rapporto della parte d’indebitamento eccedente il capitale proprio della società verso l’intero indebitamento, non verrà inclusa come costi ai fini fiscali.

Metodo semplificato
È completamente nuovo invece il fatto che dall’anno 2015 il contribuente non avrà l’obbligo di attenersi alle regole sopra descritte.
Requisiti:
a. il contribuente potrà considerare come costi deducibili ai fini fiscali gli interessi pagati su tutti i prestiti ottenuti (sia da parte dei soggetti affiliati che non affiliati);
b. vengono considerati interessi tutte le spese a favore del creditore (incluse le provvigioni, premi, penali per i ritardi)
c. il valore di soglia di questi interessi, considerati costi deducibili è costituito dal prodotto del tasso di riferimento fissato dalla NBP (Banca Nazionale Polacca) (attualmente è del 2%) maggiorato del 1,25% e del valore fiscale degli attivi della società, inclusi i prestiti (escluse le immobilizzazioni immateriali e diritti legali) ma non superiore al 50% dell’utile ricavato dall’attività operativa della società;
d. gli interessi dell’anno in esame, che hanno superato i limiti così definiti potranno essere considerati dal contribuente come costi deducibili per i successivi cinque anni (mantenendo gli stessi limiti per ogni anno).

La formula per calcolare la soglia entro la quale il contribuente potrà considerare costo deducibile gli interessi pagati sui prestiti concessigli dai soggetti affiliati e non affiliati si può esprimere come (dove la S sta per tasso di riferimento, WP è il valore fiscale degli attivi e la Z sta per utile della società):

Nel caso di applicazione del metodo semplificato sarà indispensabile informare il direttore dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, entro 30 gg dall’inizio dell’anno fiscale o entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di finanziamento col soggetto affiliato, qualora la concessione del prestito avvenga entro l’anno fiscale.

Redatto da: Agnieszka Pelc

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