FISCALITÀ

Cambiamenti relativi alla predisposizione della documentazione fiscale

A partire dal 1 gennaio 2017 cambia il contenuto dell’art. 9a della legge sul CIT [imposta sui redditi delle persone giuridiche], che introduce nuovi principi per la predisposizione della documentazione fiscale. La disposizione dell’art. 9a, comma 7 della legge sul CIT impone l’obbligo di preparare una dichiarazione inerente la redazione della documentazione fiscale entro la scadenza di presentazione della dichiarazione annuale.

Conformemente alla suddetta disposizione, i contribuenti obbligati a redigere la documentazione fiscale speciale, saranno tenuti a presentare all’agenzia delle entrate una dichiarazione comprovante la redazione della documentazione fiscale, entro la scadenza prevista per la dichiarazione annuale.

Per i contribuenti stranieri obbligati a redigere tale documentazione in relazione alle transazioni concluse con le loro rispettive aziende (aventi sedi in Polonia), è previsto che la dichiarazione possa essere firmata da una persona autorizzata alla rappresentanza dell’azienda estera sul territorio della Repubblica Polacca.

Al giorno d’oggi non si sa se detta dichiarazione costituirà allegato alla dichiarazione fiscale oppure sarà un documento separato. Non vi sono ancora prescrizioni attuative in merito (moduli aggiornati per le dichiarazioni fiscali).

Dal 1 gennaio 2017, l’art.27 com.5 della legge sull’imposta delle persone giuridiche, disporrà che i contribuenti soggetti alla preparazione della documentazione fiscale, nel caso i loro redditi o costi, ai sensi delle prescrizioni sulla contabilità, dovessero superare nell’anno fiscale il controvalore di 10.000.000 euro, saranno tenuti ad allegare alla dichiarazione fiscale annuale una relazione semplificata concernente le transazioni con i soggetti affiliati od altri eventi avvenuti tra i soggetti collegati.

Allo stesso tempo occorre sottolineare, che secondo l’art.10 delle modifica di legge risulterebbe che le prescrizioni, tra l’altro l’art.27 com.5 della normativa sull’ imposta sui redditi delle persone giuridiche, si applicano dall’anno fiscale successivo al 31 dicembre 2016. Ciò significa, che alla dichiarazione annuale per l’anno 2016 non occorre allegare la relazione di cui sopra.

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