Dall’anno nuovo entreranno in vigore disposizioni rivoluzionarie relativamente alle modalità di preparazione della documentazione inerente i prezzi di trasferimento. Viene modificato sia l’approccio all’obbligo di preparazione della documentazione sia la parte concernente i contenuti meritorici.
Saranno soggette all’obbligo di documentazione le transazioni concluse dal contribuente con soggetti affiliati e altri eventi registrati nei libri contabili, in un determinato anno d’imposta, aventi notevole impatto sui livelli di reddito (perdite).
Si tratta di transazioni del valore complessivo superiore al controvalore di 50 mila EUR in un anno d’imposta.
La novità consiste nell’obbligo di documentare, condizionato:
1. al livello delle entrate realizzate dal contribuente e ai costi sostenuti, in base alle scritture nei libri contabili;
2. al superamento delle soglie di valore delle transazioni dello stesso tipo, fissate in base ai livelli di reddito.
Ammontare delle entrate e dei costi
Nel caso di contribuenti, i cui i ricavi realizzati nell’anno precedente l’anno fiscale superano il controvalore di:
1. nel range da 2 milioni di euro a 20 milioni di euro – si tratterà di transazioni del valore superiore a 50000 euro, maggiorato di 5 mila euro per ogni milione di euro di ricavo realizzato
2. nel range tra 20 e 100 milioni di euro – si tratterà di transazioni del valore superiore a 140 mila euro, maggiorato di 45 mila euro per ogni 10 milioni di euro di ricavo;
3. nel range di 100 mln euro – si tratterà di transazioni del valore superiore a 500 mila euro.
Ogni superamento della soglia dei 2 milioni di euro di entrate o dei costi sostenuti genererà la necessità di predisporre la documentazione per almeno altri 2 anni fiscali consecutivi.
Il contenuto della documentazione dipenderà dalla dimensione del contribuente
La legge prevede l’implementazione di tre stadi di documentazione dei transfer price che sarà composta dalle seguenti parti:
documentazione predisposta a livello locale (local file) – tale documentazione servirà a presentare da parte del soggetto affiliato nazionale informazioni dettagliate relative alle transazioni evidenziate nei libri contabili, posti in essere e interagenti con altri soggetti del gruppo e comprendente:
– l’indicazione del tipo e oggetto di tali transazioni o eventi,
– i dati finanziari, tra cui il cash flow inerenti alle transazioni o eventi,
– l’identificazione dei soggetti affiliati coinvolti in transazioni o eventi,
– la descrizione dello svolgimento di queste transazioni o eventi, comprensiva delle funzioni eseguite dal contribuente e dai soggetti affiliati, attivi da loro utilizzati, compresi gli attivi fuori bilancio, il capitale umano ed i rischi assunti,
– la descrizione della metodologia e della modalità di calcolo dei redditi (perdite) del contribuente con la relativa giustificazione della loro scelta, compreso l’algoritmo di calcolo per la contabilizzazione di queste transazioni o eventi con la modalità di calcolo dei valori considerati nella contabilizzazione aventi impatto sui redditi (perdite) del contribuente;
documentazione predisposta a livello di gruppo (master file) – tale documentazione fornisce le informazioni a livello di gruppo, comprendenti nello specifico:
– l’indicazione del soggetto affiliato che ha preparato la documentazione inerente il gruppo dei soggetti affiliati, specificando la data di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi,
– la struttura organizzativa del gruppo dei soggetti affiliati,
– la descrizione dei principi di determinazione dei prezzi di trasferimento (politica di transfer pricing) adottata dal gruppo,
– la descrizione dell’attività svolta dal gruppo,
– la descrizione delle immobilizzazioni immateriali possedute, create, sviluppate e utilizzate nell’attività svolta,
– la descrizione della situazione finanziaria tra i soggetti costituenti il gruppo, comprensivo nello specifico del bilancio consolidato dei soggetti affiliati del gruppo,
– la descrizione degli accordi stipulati dai soggetti affiliati componenti il gruppo, inerenti l’imposta sui redditi con rispettivi organi fiscali in altri paesi, in particolare per quanto concerne precedenti accordi unilaterali relativi ai prezzi;
documentazione relativa al reporting paese per paese (country-by-country reporting) – il report CbC dovrà contenere la relazione sugli importi dei redditi e imposte pagate e le informazioni inerenti i luoghi di svolgimento dell’attività economica delle imprese controllate e degli stabilimenti esteri facenti parte del gruppo di capitali, in un determinato anno fiscale.
Contribuenti con entrate o livello di costi nella fascia da 2mln EUR a 10 mln EUR, avranno il solo obbligo di preparare la documentazione del local file.
I contribuenti nella fascia di reddito o costi superiori a 10 mln EUR, avranno inoltre l’obbligo di preparare l’analisi comparativa (bench marking study) e di depositare, insieme alla dichiarazione dei redditi, una relazione semplificata inerente le transazioni e altri eventi con soggetti affiliati.
I contribuenti con entrate o costi superiori a 20 mln EUR dovranno, in aggiunta, preparare la documentazione di master file.
I contribuenti con entrate consolidate superiori a 750 mln EUR avranno l’obbligo di preparare (a parte il local file e master file) la relazione di gruppo (country-by-country reporting).
Scadenza per la preparazione della documentazione fiscale
Si prevede l’introduzione dell’obbligo di preparazione della documentazione fiscale entro e non oltre la data di presentazione della dichiarazione dei redditi per un determinato anno fiscale. Il Membro del Consiglio di amministrazione del soggetto nazionale avrà l’obbligo di firmare la dichiarazione dei redditi e allegare una dichiarazione che attesti la completezza e puntualità di preparazione del documento, ovvero entro le scadenze prescritte per legge.
Autori: Adriana Zobniów, Agnieszka Pelc