L’anzianità di lavoro rappresenta oggi il fondamento di ogni decisione in materia di gestione del personale: ferie, indennità, maggiorazioni – tutto dipende da essa. Il Sejm (Camera dei Deputati) ha approvato la modifica del Codice del lavoro, oggetto di lavori per tutto il 2025. Manca solo la firma del Presidente. Le nuove disposizioni per il calcolo dell’anzianità di lavoro entreranno in vigore nel 2026.
«Hai lavorato per 5 anni con un contratto a progetto (umowa zlecenia) e per altri 7 eri titolare di un’impresa individuale? Oppure negli ultimi 10 anni hai lavorato come lavoratore autonomo?» Finora, secondo la normativa vigente, l’anzianità di lavoro maturata in entrambi i casi equivaleva esattamente a zero. Secondo il Ministero della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali tale situazione è ingiusta, quindi si è deciso di cambiarla efficacemente.
In base al testo dell’emendamento approvato nel settembre 2025, ai fini del calcolo dell’anzianità di lavoro saranno prese in considerazione le seguenti forme di attività professionale (nota: a condizione che siano stati versati i contributi previdenziali e pensionistici):
- Gestione di un’impresa individuale nei settori non agricoli nonché collaborazione con un titolare di un’impresa individuale.
- Contratti di diritto civile: contratto a progetto, contratto di agenzia, contratto di prestazione di servizi.
- Appartenenza a una cooperativa agricola di produzione o a una cooperativa di servizi agricoli.
- Periodi documentati di lavoro retributivo svolto all’estero in forme diverse dal rapporto di lavoro subordinato.
- Periodo di sospensione dell’attività dell’impresa individuale dovuto all’assistenza personale prestata a un figlio.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore:
- il 1° gennaio 2026 – nel settore pubblico;
- dal primo giorno del mese successivo al decorso di sei mesi dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale – nel settore privato.
I lavoratori avranno 24 mesi dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni presso ciascun datore di lavoro per presentare la documentazione attestante ulteriori periodi di attività professionale. In caso contrario, il datore di lavoro non sarà tenuto a tenerne conto.
Il documento principale che attesterà i diversi periodi e forme di attività professionale sarà il certificato rilasciato dall’Istituto di Previdenza Sociale (ZUS). Qualora ZUS non disponga dei dati necessari, il lavoratore potrà avvalersi di altri documenti, quali contratti, fatture, attestazioni rilasciate dai committenti o dai datori di lavoro esteri.
Se diversi periodi di nuove forme di attività professionale si sovrappongano tra loro oppure coincidano con il periodo di rapporto di lavoro subordinato, ai fini del calcolo dell’anzianità di lavoro verrà considerato solo uno di tali periodi – quello più favorevole per il lavoratore.
Grazie alla “Legge sull’anzianità di lavoro” milioni di lavoratori acquisiranno nuovi diritti, quali:
- la maggiore durata di ferie annuali retribuite;
- l’aumento dell’indennità di anzianità di lavoro;
- il diritto ad un premio di anzianità o il diritto ad un premio di anzianità a livello superiore;
- l’accesso a un maggior numero di offerte di lavoro che richiedono uno specifico livello di anzianità;
- il periodo di preavviso più lungo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
- l’indennità di fine rapporto più elevata in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
In pratica, sia i lavoratori, sia i datori di lavoro dovranno prepararsi alla necessità di raccogliere la documentazione necessaria, di effettuare i relativi ricalcoli e di adottare un approccio più procedurale. La tua organizzazione è pronta per queste novità?
Oltre a introdurre un effettivo cambiamento normativo, l’emendamento contribuisce anche a livellare realmente le opportunità di tutte le persone professionalmente attive, indipendentemente dalla forma in cui svolgono la propria attività. „Perché ogni lavoro merita riconoscimento”. Che ne pensate di questo cambiamento? Una rivoluzione o una maggiore trasparenza e giustizia nel sistema del diritto del lavoro?



