Dal 1° settembre, sul sito web dell’Amministrazione Fiscale Nazionale sarà disponibile un elenco di contribuenti IVA con informazioni che consentiranno la loro identificazione, tra cui i numeri dei rispettivi conti bancari. Questo elenco sarà disponibile all’indirizzo.
Al momento l’elenco non è completo. Alcune società non sono affatto elencate, altre sono, ma senza informazioni sui conti correnti bancari. Il KIP (Informazione Fiscale Nazionale) rassicura che fino a tutto il mese di dicembre 2019 non vi saranno alcune conseguenze per pagamenti di fatture su conti bancari errati – non registrati nell’elenco.
Il portavoce della stampa presso il Ministero delle Finanze spiega: Stiamo integrando continuamente e in tempo reale l’elenco in modo che contenga entro fine anno tutti i dati che vengono attualmente aggiornati dai contribuenti. Per ora, un versamento effettuato su un conto corrente diverso da quello nella lista bianca non genererà alcuna conseguenza. Gli imprenditori hanno tempo fino alla fine dell’anno per aggiornare i propri numeri dei c.c. presso gli uffici mediante la compilazione della domanda al CEIDG oppure presentando apposito modulo NIP.
Dal 1° gennaio 2020, qualora il contraente dovesse trasferire il denaro su un altro conto, diverso da quello indicato nella lista bianca, gli ammontari superiori a 15 mila PLN non potranno essere liquidati come costi deducibili ai fini del pagamento delle tasse. Pertanto, per evitare spiacevoli sorprese, sarà necessario verificare per ogni pagamento che il conto del contraente sia elencato nella lista bianca.
Si raccomanda di controllare che il conto bancario sia stato registrato nell’elenco il giorno del versamento e non il giorno di emissione della fattura.
Dal 1° gennaio 2020, nel caso di versamento effettuato su un conto corrente bancario non elencato sulla lista, vi sarà tuttavia la possibilità di evitare le spiacevoli conseguenze. L’imprenditore potrà evitarle se provvederà a notificare circa il versamento effettuato sul conto corrente non presente in lista l’Agenzia delle Entrate del venditore (fornitore di beni, servizi), entro 3 gg dalla data dell’ordine di versamento.
Qualora l’emittente della fattura risultasse un imprenditore straniero, ovvero non registrato come contribuente IVA attivo, il pagamento sul suo conto non presente nella lista bianca non causerà conseguenze fiscali, poiché la lista bianca non si applica a tali imprenditori. Tuttavia, se un imprenditore straniero è registrato in Polonia come contribuente IVA attivo, allora sarà trattato esattamente allo stesso modo di un imprenditore polacco, vale a dire i pagamenti superiori a 15 000 PLN potranno beneficiare come costi deducibili ai fini fiscali solamente se effettuati su conti correnti bancari presenti nell’elenco della lista bianca.
La lista bianca potrà contenere evidenziati anche i conti correnti bancari esteri.
Ciò dovrà essere tuttavia verificato nella pratica, poiché vi sono carenze nell’elenco e vengono divulgati solo numeri di conti a 26 cifre, cosa che non è considerata standard all’estero. Il motivo della carenza potrebbe anche essere il fatto che la fattura fornita dall’imprenditore sia una fattura non considerata dalle prescrizioni di legge polacche come fattura di regolamento.
È necessario quindi assicurarsi che i propri conti bancari siano indicati nell’elenco. In caso contrario, è necessario presentare domanda di aggiornamento o altro intervento presso l’Agenzia delle Entrate. L’assenza del c.c. sulla lista bianca può comportare il mancato (ritardato) pagamento delle fatture da parte dei contraenti oppure un loro intervento (notifica) presso l’ufficio delle imposte.
Invece prima di pagare la fattura, è necessario verificare che il conto bancario riportato su di essa sia nella lista bianca. Il controllo andrà effettuato ogni volta prima di inviare l’ordine di pagamento. I dati dell’elenco vengono aggiornati quotidianamente e quindi non è sufficiente controllarli una volta sola.
Autore: Paulina Milian, Capo Contabile presso la Bosetti Global Consulting;
Jacek Wilczewski, esperto legale