Si avvicina il termine per la preparazione della documentazione sui prezzi di trasferimento per il 2019. Entro il 31-12-2020, i soggetti obbligati devono predisporre la documentazione, fornire le informazioni del modulo TPR-C e inviare, mediante comunicazione elettronica, una dichiarazione sottoscritta dal consiglio di amministrazione sull’adempimento dei suddetti obblighi.
Le informazioni TPR-C sono un modulo interattivo che contiene informazioni dettagliate sulla documentazione preparata.
Un breve promemoria delle modalità:
L’obbligo da parte dell’entità correlata di preparare la documentazione locale sui prezzi di trasferimento può sorgere se il valore di un’operazione controllata di natura omogenea (al netto dell’IVA) supera nell’esercizio finanziario (fiscale) le seguenti soglie di documentazione:
– 10 mln di PLN – nel caso di transazione di merci o finanziaria,
– 2 mln di PLN – nel caso di transazione di servizi o altra transazione (art. 11k par. 2 updop e art. 23w par. 2 updof).
È necessario ricordare che:
– le soglie di documentazione sono fissate separatamente per ciascuna transazione controllata di natura omogenea, indipendentemente dall’associazione di una determinata transazione controllata ad una transazione di merci, finanziaria, di servizi o altro tipo,
– queste soglie dovrebbero essere considerate separatamente per quanto riguarda i costi e le entrate,
– il valore di una transazione controllata di natura omogenea è determinato indipendentemente dal numero di documenti contabili, nonché dai pagamenti effettuati o ricevuti e dalle entità correlate con cui si conclude una specifica transazione.
Gli affiliati nazionali dovrebbero prestare particolare attenzione all’art. 11n punto 1 updop (IRPEF) e art. 23z updof (IRES) punto 1. Ai sensi di tale normativa, le operazioni controllate concluse solo da entità correlate nazionali (aventi residenza, sede legale o consiglio di amministrazione in Polonia) sono state essentate dall’obbligo di predisporre la documentazione locale sui prezzi di trasferimento nell’anno fiscale in cui ciascuna di queste entità correlate soddisfi congiuntamente le seguenti condizioni:
1) non si sia avvalsa dell’esenzione di cui all’art. 6 e art. 17 par. 1 punto 34 i 34a updop (rispettivamente art. 21 par. 1 punto 63a e 63b updof),
2) non abbia subito perdite fiscali.
Ai sensi dell’art. 11t par. 1 updop i art. 23zf par. 1 updof, le informazioni sui prezzi di trasferimento (TPR) vengono fornite da entità correlate che:
– sono obbligate a preparare la documentazione locale sui prezzi di trasferimento
– nell’ambito delle transazioni controllate coperte da questo obbligo o abbiano realizzato le operazioni controllate di cui all’art. 11n punto 1 updop e art. 23z punto 1 updof.
Ciò significa che se il valore di un’operazione controllata di natura omogenea supera le soglie di documentazione indicate all’art. 11k par. 2 updop e art. 23w par. 2 updof, ma ai sensi dell’art. 11n punto 1 updop e art. 23z punto 1 updof l’obbligo di predisporre la documentazione locale sui prezzi di trasferimento non si applica a queste transazioni – in questo caso l’entità correlata dovrebbe fornire le informazioni TPR.
Le informazioni TPR devono essere presentate al responsabile del KAS entro la fine del nono mese successivo alla fine dell’anno fiscale, mediante comunicazione elettronica. Nel caso del 2020, questa data è stata posticipata al 31 dicembre 2020.
I moduli interattivi di informazioni sui prezzi di trasferimento TPR-C sono stati pubblicati sul portale fiscale www.podatki.gov.pl (percorso di accesso: prezzi di trasferimento, modifiche legislative)
Autrice: Aleksandra Stokłosa, Direttrice Ufficio Contabilità, Bosetti Global Consulting