FISCALITÀ

Nuove condizioni per l’applicazione dell’aliquota allo 0% per la WDT  [cessione intracomunitaria di beni] a partire dal 2020 – Regolamento UE    

Condizioni e documentazione che conferma l’esportazione di merci e la WDT (cessione intracomunitaria di beni), che consente di applicare l’aliquota dello 0%:

  • il contribuente ha effettuato una consegna a favore dell’acquirente con un codice NIP [P. IVA] corretto e valido per le transazioni intracomunitarie VAT-UE [IVA-UE], che l’acquirente ha fornito al contribuente,
  • prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IVA per un determinato periodo di imposta, il contribuente ha prove che confermano l’esportazione di beni venduti dal territorio polacco nonché la consegna all’acquirente sul territorio di un altro Stato membro,
  • il contribuente che presenta una dichiarazione IVA in cui indica una data fornitura di beni ed è registrato come contribuente IVA UE,
  • il contribuente che presenta un’ informazione riepilogativa IVA-UE entro il 25° giorno del mese successivo al mese in cui è sorto l’obbligo fiscale nell’ambito della WDT,

 Il Regolamento esecutivo del Consiglio dell’ UE n. 2018/1912 del giorno 4.12.2018 (di seguito denominato regolamento del Consiglio UE) che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie, nell’art. 1 introduce una nuova istituzione denominata presunzione.

Questa istituzione presuppone che i beni oggetto della WDT siano stati effettivamente esportati da uno Stato membro a un altro. Nell’art. aggiunto 45 bis del nuovo regolamento del Consiglio dell’UE si stabilisce che, ai fini dell’applicazione dell’esenzione (aliquota IVA 0%), si presume che le merci siano state spedite o trasportate da uno Stato membro a una destinazione al di fuori del suo territorio, ma sempre all’interno dell’UE, in una qualsivoglia delle seguenti circostanze.

Documenti che confermano l’esportazione di merci:
a. il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto e, contemporaneamente, di essere in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente (possono essere 2 documenti del gruppo I oppure un documento del gruppo I e uno del gruppo II)

Gruppo I
-un documento di trasporto o una lettera CMR riportante la firma,
-una polizza di carico,
-una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere

Gruppo II
-una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni
-documenti bancari attestanti il
-pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni,
-documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione,
-una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro

B. nel caso di organizzazione del trasporto da parte dell’acquirente, oltre ai due documenti di cui sopra:
-una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente,
-o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni,

Tale dichiarazione scritta deve indicare:
– la data di rilascio,
– il nome e l’indirizzo dell’acquirente,
– la quantità e la natura dei beni,
– la data e il luogo di arrivo dei beni,
– nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto,
– l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
– L’acquirente deve fornire al venditore tale dichiarazione scritta entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

Autore: Agnieszka Pelc, Capo contabile, Bosetti Global Consulting

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