FISCALITÀ

Nessun diritto all’ammortamento fiscale di edifici e locali residenziali dal 01/01/2023

brak prawa do podatkowej amortyzacji budynków

Dal 1 gennaio 2022, a causa della modifica della normativa introdotta nell’ambito del Deal  Polacco 1.0 – i contribuenti CIT/PIT (Ires / Irpef)  non possono ammortizzare ai fini dell’imposta sul reddito, tra l’altro edifici residenziali e locali residenziali che costituiscono un immobile distinto. Ciò ai sensi dell’art.16c punto 2a della legge PDOP (legge sull’Irpeg) e  dell’art. 22c punto 2 della legge PDOF (legge sull’Irpef). Tuttavia, in virtù di una disposizione transitoria (articolo 71, paragrafo 2, della legge di modifica – Deal Polacco 1.0), i contribuenti potevano, fino al 31 dicembre 2022, includere nelle spese fiscalmente deducibili gli ammortamenti relativi alle suddette immobilizzazioni materiali,  acquistate o prodotte prima del 1° gennaio 2022. Pertanto, nel 2023, i contribuenti CIT/PIT (Ires / Irpef) non possono più effettuare l’ammortamento fiscale delle suddette immobilizzazioni (il che è anche correlato alla mancata inclusione nelle spese fiscali degli ammortamenti del loro valore iniziale).

Per via della mancanza del diritto all’ammortamento degli immobili residenziali, le eventuali spese che ne costituiscono il valore iniziale non sono comprese nelle spese fiscalmente deducibili. Ciò vale non solo per il prezzo di acquisto e per i costi di produzione di tali componenti patrimoniali, bensÌ anche per altre spese, ad esempio per l’imposta sugli atti di diritto privato, l’imposta di bollo, le spese notarili ed altre maturate fino alla data di ammissione all’uso di tali componenti patrimoniali,  le spese per migliorare l’immobile o la sua ristrutturazione, se tali spese sono state sostenute prima che tali beni fossero ammessi all’uso, costituendo in tal modo una parte del loro valore iniziale.

Bisogna tenere presente che tali spese, in quanto parte del prezzo di acquisto / costo di produzione di un immobile residenziale, possono essere incluse nelle spese fiscali al momento della vendita di tali beni.

Allo stesso tempo, è stata soggetta a modifiche la modalità della qualificazione come spese fiscalmente deducibili – delle spese relative all’utilizzo di beni ai fini dell’attività imprenditoriale (ad es. mass media, imposta sui fabbricati) e di quelle di ristrutturazione già sostenute dopo un locale o edificio siano stati destinati all’uso.

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