L’imposta sugli atti di diritto civile viene applicata a molti contratti non soggetti all’imposta sul valore aggiunto. La legge del 9.09.2000 sull’imposta sugli atti di diritto civile indica una serie di eventi imponibili, l’aliquota e la data in cui sorge l’obbligo fiscale. Nel presente articolo sono riportati i contratti più comuni praticati nelle imprese soggetti all’imposta sugli atti di diritto civile.
I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione PCC-3 ed a pagare l’imposta entro 14 giorni dall’insorgenza dell’obbligo fiscale. Fanno eccezione gli atti compiuti per atto notarile. In tal caso è il notaio ad assumere il ruolo del pagatore. Inoltre, non è necessario presentare alcuna dichiarazione fiscale.
Nel caso di un contratto di vendita, l’imposta viene pagata dall’acquirente. L’obbligo fiscale sorge al momento di stipulazione del contratto. L’aliquota d’imposta è pari al 2% del valore di mercato della proprietà, dei beni immobili e del diritto di proprietà cooperativa al locale. Quando si vendono diritti patrimoniali, ad esempio quote in una società a responsabilità limitata, l’aliquota dell’imposta è stata ridotta all’1%. A partire dal 1° gennaio 2024 l’acquirente che compra almeno sei locali situati in una unica proprietà fondiaria è obbligato a pagare l’imposta sugli atti di diritto civile del 6%. Nel suddetto caso, l’imposta deve essere pagata anche quando la vendita dell’immobile è soggetta all’imposta sugli atti di diritto civile.
L’obbligo fiscale nel caso del contratto di prestito sorge al momento di stipulazione del contratto. Quando l’importo del prestito non è noto al momento di stipulazione del contratto e il pagamento avviene più di una volta, l’obbligo fiscale sorge al momento di ogni erogazione dei mezzi finanziari. L’aliquota dell’imposta è dello 0,5%. Le società di capitali che ricevono un finanziamento dal proprio socio (azionista) sono esenti dall’imposta.
Sono soggetti all’imposta sugli atti di diritto civile anche contratti di società e le loro modifiche. L’obbligo di pagamento dell’imposta incombe sui soci di una società civile o sulla società stessa in altri casi. L’aliquota dell’imposta è pari allo 0,5% invece la base imponibile costituiscono i valori dei conferimenti che incrementano il patrimonio della società.
Altri atti soggetti all’imposta sugli atti di diritto civile sono contratti di donazione nella parte relativa all’accollo dei debiti e delle passività del donatore, contratti di rendita vitalizia, contratti di divisione ereditaria o di scioglimento del rapporto di comproprietà nella parte relativa ai rimborsi o ai conferimenti, la costituzione di un’ipoteca, la costituzione del diritto di uso a titolo oneroso e contratti di deposito irregolare. Gli atti indicati si verificano solo incidentalmente nelle entità che svolgono attività economiche e quindi sono stati omessi nel presente studio.