FISCALITÀ

Modifiche in materia di documentazione relativa al transfer pricing

In data 22 luglio 2015 presso il  Consiglio dei Ministri è stato depositato un progetto governativo di modifica di legge relativo alla normativa sull’IRPEF , sull’IRPEG e alcune altre  leggi e rimane in attesa della prima lettura in Parlamento. Il progetto prevede una serie di modifiche concernenti  l’obbligo di predisposizione della  documentazione fiscale

Per quanto attiene ai prezzi di trasferimento le succitate modifiche concernono:

  • L’aumento del livello di affiliazione di capitale da  20% al 25%,
  • L’introduzione dell’obbligo di documentare solamente le transazioni considerate “sostanziali” ovvero superiori a 50.000 euro (a seconda del livello di entrate realizzate),
  • Perfezionamento delle disposizioni relative all’obbligo di predisposizione dell’analisi dei dati comparativi.

Saranno soggetti all’obbligo di preparazione della documentazione i casi in cui vi sono presenti:

  •     transazioni aventi un significativo impatto sul reddito del contribuente – il livello di rilevanza della transazione dipenderà dall’ importanza del reddito prodotto / costi sostenuti dal contribuente nell’anno precedente l’anno d’imposta
  •     altri eventi registrati nei libri contabili aventi rilevanza sui redditi prodotti dal contribuente, le cui condizioni sono state concordate e/o imposte tra i soggetti affiliati – (come ad es.) i contratti di gestione delle liquidità, contratti di ripartizione dei costi, contratti di società non aventi lo status di persona giuridica, contratti di joint-venture o contratti di carattere analogo.

I contribuenti saranno tenuti a produrre la documentazione anche per il periodo d’imposta successivo a quello per il quale avevano l’obbligo di produrre la documentazione.

L’ultima scadenza per l’elaborazione della documentazione fiscale locale –la documentazione dovrà essere preparata  entro e non oltre la data di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta. Alla stessa data, i contribuenti saranno inoltre tenuti a presentare  una dichiarazione con cui accertano la preparazione del fascicolo completo e di un rapporto semplificato inerente l’attuazione delle operazioni e/o  altri eventi che succedono o sono successi  tra le parti affiliate.

L’autorità potrà richiedere al  contribuente di preparare la documentazione inerente la transazione  o eventi, il cui valore non supera i limiti di legge – e questo sarà possibile nei casi in cui l’autorità riterrà cha dalle  circostanze del caso derivi la probabilità di abbassare il valore  delle transazioni, al fine di eludere l’obbligo di preparazione della documentazione richiesta in questi casi. Il contribuente dovrà preparare e presentare tale documentazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Inoltre, la maggior parte delle disposizioni entrerà in vigore dal 1 ° gennaio 2017. (e non dal  1 ° gennaio 2016., come veniva proposto in precedenza). Pertanto, i contribuenti avranno più tempo per prepararsi per i cambiamenti pianificati.

Vogliamo ulteriormente ribadire che alla data di oggi queste sono ancora e solamente delle  proposte di modifica di leggi  eventualmente da implementare.

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