Il Polish Deal [Polski Ład] ha introdotto modifiche riguardanti i contributi sanitari dei membri del Consiglio di Amministrazione e delle persone nominate in altri organismi (ad esempio il comitato di revisione). Rimane controverso il fatto se il contributo dell’assicurazione sanitaria debba essere riscosso anche dalla remunerazione del procuratore – alcuni consulenti ritengono che non sussistano basi legali.
Dal 1° gennaio 2022, incl. i membri del Consiglio di Amministrazione nominati, per l’esercizio delle loro funzioni in forza dell’atto di nomina, che percepiscono un compenso, sono soggetti all’assicurazione sanitaria obbligatoria. Il reddito percepito per l’adempimento dei doveri di membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi della delibera di nomina costituirà la base di calcolo del contributo obbligatorio dell’assicurazione sanitaria al 9%. Il contributo verrà calcolato sulla retribuzione lorda. Non sarà deducibile dalle tasse. La società ha l’obbligo di segnalare i membri del Consiglio di Amministrazione su un apposito modulo ZUS ZUA.
Nota: qualora un membro del Consiglio di Amministrazione abbia già contemporaneamente stipulato un contratto di lavoro si dovranno distinguere due situazioni:
- se il contratto di lavoro contempla l’esercizio del lavoro nel Consiglio di Amministrazione, allora i ricavi derivanti dalle funzioni espletate nel Consiglio di Amministrazione e quelli derivanti dal contratto di lavoro costituiscono congiuntamente reddito da rapporto di lavoro e i contributi sanitari vengono calcolati come per i dipendenti;
- se il contratto di lavoro non comprende l’esercizio della funzione nel Consiglio di Amministrazione, allora i ricavi derivanti dal contratto di lavoro sono soggetti al contributo sanitario secondo le norme applicabili ai dipendenti, e dai ricavi derivanti dall’esercizio della funzione nel Consiglio di Amministrazione, a partire dall’anno 2022, verrà calcolato un nuovo contributo sanitario del 9% (prima del 2022 il contributo sanitario non veniva calcolato su tale compenso).
Le regole di cui sopra si applicano qualora un determinato membro del Consiglio di Amministrazione non sia soggetto al sistema previdenziale vigente all’estero, nonostante l’esercizio delle funzioni sul territorio della Polonia. A scopo probatorio è necessario quindi che egli sia in possesso di un modulo A1 valido rilasciato da un istituto assicurativo estero, come disciplinato dal decreto 883/2004.
Il decreto 883/2004 a netta distinzione tra “lavoro subordinato”, “lavoro autonomo” e “altri casi” – al momento non sappiamo come questo nuovo titolo dell’assicurazione sotto forma di atto di nomina a svolgere la funzione, verrà qualificato dalla Previdenza Sociale Polacca (ZUS).
Le norme di conflitto tra i diversi sistemi di previdenza sociale sono sancite dall’art. 11 e seguenti del decreto 883/2004, e la regola di base è che si è soggetti alla previdenza sociale del paese in cui si svolge il “lavoro subordinato” o il “lavoro autonomo”. Esistono eccezioni a questa regola, che richiedono una raccolta di documentazione aggiuntiva (in particolare il certificato A1), con le quali si è soggetti alla norme previdenziali in vigore nel paese di residenza. Infatti se l’espletamento delle funzioni presso il Consiglio di Amministrazione fosse qualificato come “lavoro subordinato”, allora il membro di tale Consiglio di Amministrazione, per non essere soggetto alla previdenza sociale in Polonia, dovrebbe svolgere le proprie funzioni nell’ambito di una trasferta lavorativa temporanea in Polonia per un periodo fino a 24 mesi o svolgere contemporaneamente un “lavoro subordinato” in un altro paese, il qualificato come “significativo”, come unità di riferimento si può assumere ad esempio il 25%, in termini di entrate o impegno. La classificazione della funzione espletata nell’ambito del come “altro caso”, comporterà di conseguenza che il membro del Consiglio di amministrazione sarà sempre soggetto alla previdenza sociale nel paese di residenza. Mentre nel caso di coincidenza del “lavoro subordinato” in Polonia e “lavoro autonomo” all’estero, secondo il decreto 883/2004, si dà priorità al luogo di esercizio del “lavoro subordinato”.
Autore: Jacek Wilczewski