LEGISLAZIONE

Come escludere un socio da una società s.r.l.?

Nella prassi di funzionamento delle società di capitale succede che l’attività corrente della società viene resa difficile se non addirittura paralizzata da uno o più soci. In questi casi una soluzione ottimale del problema potrebbe essere la procedura regolamentata dal Codice delle società commerciali, ovvero quella di escludere il socio problematico dalla società. La conclusione positiva di una procedura del genere comporterà la perdita delle quote di partecipazione possedute dal “socio scomodo” nella società e in cambio egli otterrà un compenso per un importo proporzionale alle quote possedute.

È la corte che decidere le sorti del socio “problematico”
Il codice delle società commerciali indica in modo molto generico che la premessa necessaria per l’esclusione di un socio dev’essere una „ragione importante” e deve riguardare proprio la persona interessata.

La normativa non definisce questo concetto, ma occorre sottolineare, che non si può trattare di un motivo futile, come ad es.un momentaneo diverbio tra soci. E, oltretutto non ha importanza se nella “ragione importante” vi è stata o meno colpa del socio imputato.

Nella prassi giuridica fra le ragioni che più frequentemente vengono citate per motivare la richiesta di esclusione di uno dei soci vi sono: situazione di permanente conflitto con altri soci, utilizzo esagerato dei diritti garantiti ai soci (ad es. abusando del diritto di controllo mediante insistenti e continue richieste di chiarimento indirizzate al CdA), azioni a danno della società mediante attività concorrenziali (ad es. costituendo una società con simili ambiti di attività, sfruttando nel contempo il know-how e contatti acquisiti nella precedente società), mancato espletamento degli obblighi nei confronti della società, divulgazione di false notizie sulla società, lunga malattia, partenza del socio all’estero e disinteresse per le questioni riguardanti la società. Occorre sottolineare che la valutazione dell’importanza della causa per ogni singolo caso viene effettuata dalla corte individualmente, durante il procedimento giudiziario.

Conformemente alle prescrizioni di legge, la denuncia per l’esclusione di un socio viene fatta da tutti gli altri soci insieme e depositata presso il tribunale distrettuale, territorialmente competente alla sede della società. Si possono fare eccezioni a questa regola, apportando necessarie modifiche al testo del contratto costitutivo della società, in modo da facilitare in futuro l’utilizzo dell’istituto di esclusione del socio/soci.

Questo è fattibile mediante l’aggiunta di una nota al testo con cui si autorizza un numero inferiore (quindi non tutti) di soci a presentare eventuale denuncia per esclusione.

Tuttavia, in tutti i casi in cui i soci querelanti chiedono l’esclusione di un altro socio dovrebbero sempre possedere più della metà del capitale sociale della società. Questo significa che non c’è la possibilità di escludere un socio che possiede partecipazioni per un valore maggiore della metà del capitale sociale.

Sospensione dell’esercizio dei diritti di partecipazione
Vale anche la pena di evidenziare il fatto della possibilità di sospendere un socio nell’esercizio di tutti o alcuni dei suoi diritti di partecipazione. Una soluzione del genere renderà più facile il funzionamento della società per il periodo del processo, che potrebbe durare da diversi mesi fino a qualche anno. Per poter usufruire di questa possibilità occorrerebbe presentare una domanda di ingiunzione per la sospensione del socio nell’esercizio dei suoi diritti di membro, indicando quali importanti motivi giustificano l’utilizzo di questo mezzo di temporanea tutela legale, provare la loro esistenza e dimostrare l’interesse legale della richiesta inoltrata.

L’istituzione di questa tutela potrebbe fare sì che il socio che sta per essere escluso dalla società non possa più visionare il registro delle Assemblee degli Azionisti e richiedere estratti delle delibere, né partecipare più alle assemblee degli azionisti, né prendere parte alle votazioni o, infine, perda il diritto al dividendo a partire dal giorno di inoltro della denuncia di esclusione dalla società.

Rilevamento delle quote del socio
L’esclusione di un socio dalla società genera la necessità di rilevare le sue quote dai rimanenti soci oppure da persone terze, al prezzo fissato dal tribunale nella sua sentenza. Occorre ricordare che qualora al socio non venisse pagato il prezzo di rilevamento delle sue quote entro una precisa scadenza, la sentenza inerente l’esclusione del socio sarà priva di efficacia. In tal caso il socio inefficacemente escluso potrà rivalersi sugli altri soci che avevano chiesto la sua esclusione, chiedendo la riparazione del danno che egli ha subito conseguentemente alla sua esclusione inefficace dalla società – ad esempio in seguito alla sua sospensione nell’esercizio del diritto di partecipazione.

Autore: Dorota Jarzębowska, Legale, Bosetti Global Consulting

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