FISCALITÀ

Le carte carburante non sempre autorizzano alla detrazione dell’IVA

karta paliwowa VAT

Il 15 maggio 2019 è stata emessa dalla Corte della Giustizia dell-UE una sentenza molto importante in merito all’imposta sui beni e servizi da acquisti con carte carburante. Questa decisione può cambiare completamente il metodo attuale di liquidazione dei conti. La Corte Comunitaria ritiene che né gli emittenti di carte carburante né i loro clienti che acquistano benzina o gasolio al distributore possono detrarre l’IVA inclusa nel prezzo del carburante se l’emittente rifattura il carburante all’utente della carta e addebita una relativa commissione. Giustificando che in tale situazione l’emittente che fornisce le carte carburante ai clienti non vende carburante, ma bensì fornisce un servizio finanziario (di credito) che è esente da IVA. La sentenza del menzionato Tribunale non si applica alle carte emesse dalle multinazionali del petrolio. E pertanto, non andrà a toccare né le multinazionali del petrolio né i contribuenti che usufruiscono delle carte carburante emesse da tali società. In quanto in una tale situazione non vi è un intermediario il cui servizio potrebbe non essere classificato come fornitura. Le società fornitrici di carburanti effettuano la vendita, aggiungendo al conto i rispettivi rifornimenti individuali ed emette fattura complessiva al termine del periodo di liquidazione concordato. L’acquirente reale, ovvero il titolare della carta, riceve una fattura per l’acquisto del carburante soggetto a IVA, il che gli dà diritto a effettuare una detrazione qualora tutte le altre condizioni specificate nella legge siano soddisfatte. In definitiva, risulterà determinante per la possibilità di detrarre l’IVA la natura stessa del contratto concluso. Dal contenuto potrebbe derivare il ruolo effettivo della società intermedia partecipante alla catena di approvvigionamento.

Incideranno sui principi della liquidazione congiuntamente fattori derivanti dai contratti conclusi, quali:
· la determinazione del prezzo del carburante direttamente dall’emittente,
· la concessione di sconti (quantitativi, percentuali) da parte dell’emittente,
· la notifica ed elaborazione di reclami sulla qualità e regole di erogazione del carburante all’emittente,
· la questione dei limiti di rifornimento fissati con l’emittente,
· la definizione dei punti di erogazione del carburante e realizzazione della carta.
Pertanto, gli imprenditori al fine di garantirsi i propri interessi dovrebbero analizzare il contenuto dei contratti con i concessionari di leasing o società di flotte, nell’ottica del soddisfacimento o meno dei criteri di un servizio di concessione credito.

Autore: Katarzyna Szkałuba, Capo contabile presso la Bosetti Global Consulting

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